Deliberazioni della Assemblea

X. Altre disposizioni

a) La durata dei voti temporanei

L'Assemblea Generale dei Catechisti ravvisata la necessità di non prolungare oltre un certo limite la durata dei voti temporanei allo scopo di non ritardare eccessivamente l'inserimento pieno e definitivo dei catechisti congregati nell'Unione, ha proposto:

1°) di limitare la durata dei voti temporanei a sei anni ( tre di voti annuali e un successivo triennio );

2°) di fissare, tuttavia, a 27 anni compiuti l'età minima per la professione perpetua.

b) La durata del postulantato e del noviziato

L'Assemblea Generale dei Catechisti per quanto concerne la durata del postulantato e del noviziato, sulla base dell'esperienza, ha proposto:

1°) di fissare l'inizio del noviziato al 17° anno di età;

2°) di portare il noviziato a 2 anni;

3°) di far precedere il noviziato da un periodo di postulantato la cui durata non dovrà essere inferiore a sei mesi.

c) La festa dell'Immacolata giorno di consacrazioni

L'Assemblea Generale dei Catechisti allo scopo di evitare ogni incertezza circa la durata degli impegni temporanei e per rendere sempre più religiosa e significativa l'emissione dei voti, ha proposto:

- di fissare all'8 Dicembre, festa della Immacolata, titolare e patrona dell'Unione, l'emissione dei voti sia temporanei che perpetui.

d) Elementi essenziali per la costituzione di una Sede

L'Assemblea Generale dei Catechisti dopo aver constatato come il numero di almeno dieci catechisti, fissato con l'art. 153 delle Regole e Costituzioni per la costituzione di una Sede, sia da ritenersi eccessivo rispetto ai compiti di vita pienamente responsabile che debbono essere attuati dai Catechisti al più presto possibile e con sufficienti garanzie, mediante la suddetta costituzione, ha stabilito:

- che la Sede sia costituita dove si raggiunge un gruppo di catechisti congregati non inferiore a sei, di cui almeno tre a voti perpetui,

- che pertanto venga in questo senso modificato il suddetto art. 153.

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