Costituzioni |
341. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente Generale o, in sua assenza, dal Vice Presidente Generale, almeno sei volte all'anno.
La periodicità e la procedura delle riunioni, come pure la natura del voto richiesto, secondo i casi, sono regolate dalle norme del diritto canonico e dell'Unione.
342. Per la validità di certi atti il Presidente Generale deve ottenere o il parere o il consenso del Consiglio Generale.
In questi casi egli non vota.
Quando è richiesto il consenso, è necessaria almeno la maggioranza assoluta dei votanti.
Tale voto, se è positivo, non è vincolante per il Presidente Generale; egli tuttavia non può agire contro il voto maggioritario negativo.
Quando è richiesto il parere, il Presidente Generale resta libero nella sua decisione, qualunque sia il risultato del voto.
In un caso come nell'altro il quorum richiesto dal Consiglio Generale è fissato alla metà del numero totale dei suoi membri.
Se, in caso di urgenza, non si raggiunge questo quorum, spetta al presidente della riunione completarlo ammettendo alle deliberazioni e alle votazioni uno o più titolari dei Servizi Generali.
343. Oltre i casi previsti dal diritto universale, il consenso del Consiglio Generale è richiesto nei casi seguenti:
1) la convocazione di un'Assemblea Generale straordinaria, o l'adozione, per motivi d'urgenza e a titolo provvisorio, di certe misure che spettano alla competenza ordinaria dell'Assemblea Generale;
2) ogni forma di applicazione generale o individuale, della legislazione canonica o delle facoltà accordate dalla Gerarchia ecclesiastica ogni volta che il testo legislativo o l'atto di concessione lo prevedono;
3) erezione di nuove Province;
4) ogni alienazione di beni quando supera i limiti fissati dal diritto, come pure ogni alienazione di oggetti considerati preziosi, a motivo del loro valore artistico o storico;
5) ogni prestito o richiesta di prestito nei contratti con esterni, quando la somma o le condizioni di questa operazione superano le facoltà accordate dal Presidente Generale al Responsabile provinciale e al Consiglio di Provincia.
Eccettuati questi casi, è richiesto soltanto il parere del Consiglio.
344. Salvo casi di forza maggiore, tutti i Consiglieri in carica devono prendere parte alle deliberazioni e ai voti previsti dagli articoli 336 e 340.
345. Su invito del Presidente Generale, a determinate riunioni del Consiglio Generale possono partecipare altri Catechisti non Consiglieri, anche associati, in ragione della loro funzione o della loro particolare competenza.
Questi Catechisti hanno un voto consultivo e non partecipano al voto deliberativo.
Indice |