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Riunioni del Consiglio Generale

341. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente Generale o, in sua assenza, dal Vice Presidente Generale, almeno sei volte all'anno.

La periodicità e la procedura delle riunioni, come pure la natura del voto richiesto, secondo i casi, sono regolate dalle norme del diritto canonico e dell'Unione.

342. Per la validità di certi atti il Presidente Generale deve ottenere o il parere o il consenso del Consiglio Generale.

In questi casi egli non vota.

Quando è richiesto il consenso, è necessaria almeno la maggioranza assoluta dei votanti.

Tale voto, se è positivo, non è vincolante per il Presidente Generale; egli tuttavia non può agire contro il voto maggioritario negativo.

Quando è richiesto il parere, il Presidente Generale resta libero nella sua decisione, qualunque sia il risultato del voto.

In un caso come nell'altro il quorum richiesto dal Consiglio Generale è fissato alla metà del numero totale dei suoi membri.

Se, in caso di urgenza, non si raggiunge questo quorum, spetta al presidente della riunione completarlo ammettendo alle deliberazioni e alle votazioni uno o più titolari dei Servizi Generali.

343. Oltre i casi previsti dal diritto universale, il consenso del Consiglio Generale è richiesto nei casi seguenti:

1) la convocazione di un'Assemblea Generale straordinaria, o l'adozione, per motivi d'urgenza e a titolo provvisorio, di certe misure che spettano alla competenza ordinaria dell'Assemblea Generale;

2) ogni forma di applicazione generale o individuale, della legislazione canonica o delle facoltà accordate dalla Gerarchia ecclesiastica ogni volta che il testo legislativo o l'atto di concessione lo prevedono;

3) erezione di nuove Province;

4) ogni alienazione di beni quando supera i limiti fissati dal diritto, come pure ogni alienazione di oggetti considerati preziosi, a motivo del loro valore artistico o storico;

5) ogni prestito o richiesta di prestito nei contratti con esterni, quando la somma o le condizioni di questa operazione superano le facoltà accordate dal Presidente Generale al Responsabile provinciale e al Consiglio di Provincia.

Eccettuati questi casi, è richiesto soltanto il parere del Consiglio.

344. Salvo casi di forza maggiore, tutti i Consiglieri in carica devono prendere parte alle deliberazioni e ai voti previsti dagli articoli 336 e 340.

345. Su invito del Presidente Generale, a determinate riunioni del Consiglio Generale possono partecipare altri Catechisti non Consiglieri, anche associati, in ragione della loro funzione o della loro particolare competenza.

Questi Catechisti hanno un voto consultivo e non partecipano al voto deliberativo.

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