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392. L'Unione, le Province, gli altri raggruppamenti legittimamente eletti e le Fraternità non perseguono fini di lucro, ma hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni materiali, per attuare la propria missione.
Tali organismi agiscono nei limiti delle autorizzazioni ricevute e sotto la propria responsabilità, conformemente al diritto della Chiesa, al diritto dell'Unione e secondo le leggi civili.
I Catechisti incaricati dell'amministrazione dei beni dell'Unione ne hanno cura come depositari dei beni della Chiesa.
I Responsabili a tutti i livelli procurano che si attui una equa condivisione delle risorse, in modo tale che i settori meglio provvisti portino aiuto ai loro fratelli meno favoriti, affinché si attenuino, per quanto è possibile, eventuali differenti condizioni di vita tra le Fraternità di uno stesso settore.
393. In ogni Provincia un Economo, sotto l'autorità del Responsabile Provinciale, ha la responsabilità dell'amministrazione dei beni.
L'Economo è assistito, se è possibile, da un Consiglio economico.
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