Costituzione di Associazione "Casa di Carità Arti e Mestieri"
Corso Benedetto Brin n° 26 Torino
Repertorio numero 34216/16212
Costituzione di Associazione
Repubblica Italiana
L'anno millenovecentosessantanove il ventiquattro Novembre in Torino, nel mio studio in via Arcivesco vado tre.
Avanti me dottor Aldo Mila, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo - presenti i signori:
- Rubino Massaretto dottor Simona nata a Biella il 14 luglio 1939 residente in Torino via Lamarmora 72, professionista
- Donalisio Ragionier Giovanni nato a Vigone l'8 luglio 1916, residente in Torino via Guido Reni 133, impiegato
testimoni idonei, cogniti, richiesti, sono comparsi i signori:
- Conti dottor Domenico, nato a Torino il dodici aprile millenovecentoventuno, residente in Torino, via Montebello 4, insegnante - agente in quest'atto nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'Istituto Secolare Unione Catechisti del Santissimo Crocifisso e di Maria Santissima Immacolata con sede in Torino via Bernardino Galliari 2, a quanto infra facultizzato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Istituto stesso, - in adunanza del quattordici novembre millenovecentosessantanove, come lo stesso mi dichiara
- Fratel Gustavo al secolo Furfaro Luigi, nato a Torino il venticinque ottobre millenovecentodiciannove residente in Torino via San Francesco da paola 23 insegnante, Visitatore Ausiliare, agente in questo atto quale rappresentante della Provincia di Torino dei Fratelli delle Scuole Cristiane, a quanto infra facoltizzato con deliberazione del Consiglio di Provincia stesso, in adunanza del dieci novembre millenovecentosessantanove, come lo stesso mi dichiara
- della cui identità personale sono certo, che allo scopo di promuovere la costituzione di una associazione in armonia ai fini e per gli effetti della legge 29 aprile 1949 numero 264, e successive modifiche, col presente atto, dichiarano di costituire, come costituiscono, una associazione sotto la denominazione: "CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI" con sede in Torino attualmente in Corso Benedetto Brin 26, ai seguenti patti e condizioni:
1°) L'Associazione è regolata oltreché dalle norme e dai patti contenuti nel presente atto, anche da quelli contemplati nello statuto che, scritto su quindici pagine di quattro fogli, previa sottoscrizione da parte dei comparenti dei testi e di me notaio dispensatane la lettura, allego al presente atto sotto la lettera A.
2°) L'associazione si propone gli scopi di cui all'articolo 3° dell'allegato statuto sociale.
3°) Il primo esercizio finanziario dell'associazione si chiuderà il trenta settembre millenovecentosettanta.
4°) I comparenti, nelle loro anzidette qualità, e giusta l'articolo 8 dell'allegato statuto sociale procedono per questa prima volta alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di spettanza dei singoli Istituti, e precisamente vengono nominati:
- Geometra Francesco Fonti ( Presidente )
- Professor Albino Baiano
- Professor Claudio Brusa
-Professor Pietro Fonti
-Perito Industriale Leonardo Rollino
- ( nominati dall'Unione Catechisti del Santissimo Crocifisso e di Maria Santissima Immacolata )
- Fratel Adriano Pessino
( nominato dalla Provincia di Torino dei Fratelli delle Scuole Cristiane ).
Essendo gli altri tre membri del Consiglio di Amministrazione di nomina rispettivamente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori.
5°) Gli stessi comparenti giusta l'articolo 16 dell'allegato Statuto procedono alla nomina di due membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei signori:
- Dottor Carlo Tessitore
( nominato dall'Unione Catechisti del Santissimo Crocifisso e di Maria Santissima Immacolata )
- Fratel Felice Proi
( nominato dalla Provincia di Torino dei Fratelli delle Scuole Cristiane )
mentre l'altro membro del Collegio stesso sarà designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
6°) Il signor Fonti geometra Francesco ai sensi degli articoli 8 e 14 dell'allegato statuto viene nominato Presidente dell'Associazione stessa.
7°) Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalla somma di lire 2.000.000 = ( duemilioni ) che viene conferita mediante versamento nelle casse dell'Associazione dall'Unione Catechisti del Santissimo Crocifisso e di Maria Santissima Immacolata, di numero quattro titoli di Buoni del Tesoro novennali 5% a premi scadenza primo aprile millenovecentosettantotto serie 42/1978, di nominali lire cinquecentomila caduno, recanti i numeri
dal 0172201 al 0172300
dal 0172301 al 0172400
dal 0220401 al 0220500
dal 0220501 al 0220600
Da ultimo vengono conferite ai signori Dottor Domenico Conti e Fratel Gustavo al secolo Luigi Furfaro anche in via indipendente e disgiunta tra loro tutte le facoltà per l'espletamento di ogni formalità e pratica per il legale perfezionamento dell'Associazione in ordine pure al suo riconoscimento giuridico.
Le spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenziali sono a carico dell'Associazione la quale chiede l'applicazione al presento atto della legge 29 aprile 1949 numero 264 e successive modifiche, facendovi ogni più ampio riferimento, e richiede le agevolazioni previste dalle leggi 9 aprile 1925 numero 380 e 12 maggio 1949 numero 206.
Di quanto sopra richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia, che ho letto, presenti i testi ai comparenti che su mio interpello e presenti i testi lo hanno confermato e con me e con i testi sottoscritto su ciascun foglio.
Occupa quest'atto sei pagine di due fogli.
Domenico Conti
F. Gustavo Luigi Furfaro
Simona Rubino Massaretto teste
Giovanni Donalisio teste
D. Aldo Billia Notaio
Repertorio numero 34216/16212
Art. 1 - È costituita l'Associazione denominata: "Casa di Carità Arti e Mestieri" con sede in Torino corso Benedetto Brin 26 e che estende la sua attività su tutto il territorio della Repubblica, articolanda su scala regionale.
Art. 2 - L'Associazione è fondata dall'Istituto Secolare Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata, dalla Provincia di Torino della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
Art. 3 - L'Associazione ha per scopo la formazione e la promozione professionale dei giovani e dei lavoratori in tutti i settori di attività economica e a tutti i livelli operativi in stretta corrispondenza con i bisogni e le esigenze del mondo lavoro.
Congiuntamente, a fondamento e coronamento di tutta la sua attività, l'Associazione si propone la loro educazione culturale, sociale e cristiana in un clima di fraterna solidarietà e di partecipazione responsabile, in vista di un valido inserimento e di una efficace promozione di essi nella vita religiosa, civile ed economica.
Per questa via la Casa di Carità intende contribuire all'organico e pacifico sviluppo umano e cristiano dei singoli e della società e segnatamente del mondo del lavoro.
A tali fini, l'Associazione istituisce e gestisce:
- corsi di prima formazione e di specializzazione per giovani inoccupati;
- corsi di qualificazione, di riqualificazione, di perfezionamento e di specializzazione per lavoratori già occupati o disoccupati;
- corsi per apprendisti;
- corsi di promozione per capi, tecnici e quadri intermedi;
- centri permanenti di formazione professionale;
- ogni altra iniziativa conforme ai suoi fini di formazione professione e di educazione.
L'Associazione inoltre:
- promuove e attua studi e ricerche nel campo del lavoro, della formazione professionale, della scuola, della famiglia e della società allo scopo di rilevare e interpretare bisogni ed esigenze da soddisfare mediante iniziative di formazione e di promozione professionale;
- promuove e attua sperimentazioni intese a conseguire le migliori soluzioni formative ed educative in ordine ai bisogni e alle esigenze riscontrate e per l'aggiornamento continuo e costante dell'attività formativa ed educativa già in atto;
- promuove e attua iniziative per la preparazione e l'aggiornamento pedagogico, tecnico e didattico degli istruttori sia teorici che pratici ai fini di una loro costante ed efficace corrispondenza alla evoluzione delle esigenze educative, sociali e tecnico-produttive dei lavoratori e del mondo del lavoro;
- contribuisce all'elevazione umana e cristiana dei lavoratori mediante iniziative apostoliche, culturali, corsi di istruzione, di scuola popolare e biblioteche popolari, ed altre iniziative per il tempo libero;
- istituisce borse di studio e promuove forme di assistenza intese a rendere possibile a giovani lavoratori la loro formazione ed educazione;
- sollecita l'intervento e la collaborazione di tutte le classi sociali e segnatamente degli enti religiosi, degli uomini di cultura, dei responsabili della cosa pubblica, delle assodiazioni di categoria, dei tecnici e degli esperti al fine di contribuire a sempre migliori soluzioni circa tutto ciò che si riferisce al problema della formazione e promozione professionale e della educazione cristiana dei lavoratori, alla loro elevazione culturale e sociale considerate nel quadro di un organico sviluppo umano e cristiano della società;
- si costituisce come centro di convergenza e di collaborazione per tutti coloro che, enti o privati, sono interessati ai problemi della formazione professionale e della elevazione umana, sociale e cristiana dei giovani e dei lavoratori.
L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dal Consiglio necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.
Art. 4 - L'Associazione Casa di Carità Arti e Mestieri non ha fini di lucro e svolge la sua attività gratuitamente nei confronti degli allievi.
L'Associazione Casa di Carità Arti e Mestieri è costituita da: Soci Fondatori - Soci Ordinari - Soci Sostenitori.
Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
Soci Ordinari sono i rappresentanti o i delegati delle Diocesi o delle Conferenze Episcopali regionali, la cui domanda di ammissione sia accolta dall'Assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi dei presenti all'Assemblea stessa.
Soci Sostenitori sono persone fisiche, giuridiche, morali o associazioni che si impegnano a versare le quote annuale stabilite dall'Assemblea.
Soci Benefattori sono persone fisiche, giuridiche, morali, associazioni che contribuiscono con versamenti liberi o in altro modo alla necessità della Associazione.
I soci si impegnano ad osservare il presente statuto, a collaborare attivamente ai fini istituzionali dell'Associazione, nella fedeltà agli orientamenti trasmessi dagli ispiratori e iniziatori dell'Opera, Fra Leopoldo Maria Musso o.f.m. e Fratel Teodoreto del le Scuole Cristiane.
Sono organi dell'Ente:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio di Amministrazione
d) il Comitato di Amministrazione
d) il Presidente
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea dei soci è costituita dal Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
Ad essa possono presenziare i soci Benefattori senza diritto di voto.
L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione e contenente l'ordine del giorno da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa.
L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o da un quinto dei soci, con le stesse formalità di convocazione di cui sopra.
Spetta all'Assemblea dei Soci:
a) formulare le direttive e le disposizioni di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ente;
c) fissare le condizioni per l'ammissione dei Soci ordinari;
d) fissare l'ammontare delle quote annuale che i Soci sostenitori devono versare.
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Ente o in sua assenza, dal Vice Presidente, nell'assenza di entrambi l'Assembela sarà presieduta dal Consigliere più anziano.
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio in quelle cose che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione, questi ultimi non hanno diritto al voto.
La Casa di Carità Arti e Mestieri è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito dal Presidente da otto consiglieri, assistiti da un Segretario nominato dal Consiglio stesso.
Le cariche sono gratuite.
Il Presidente e quattro Consiglieri sono nominati dall'Unione Catechisti.
Un Consigliere è nominato dalla Provincia di Torino della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane,
uno dal Ministero del Lavoro,
uno dai Soci Ordinari
e uno dai Soci Sostenitori.
Il Vice Presidente e il Segretario sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.
Il Vice Presidente deve essere scelto tra i consiglieri e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi per qualsiasi motivo.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
In caso di vacanza di qualcuno di essi la surrogazione deve essere fatta entro tre mesi.
Art. 9 - Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) eleggere nel proprio seno il Vice Presidente dell'Ente;
b) eleggere di Segretario definendone le attribuzioni;
c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di cui all'articolo 22 del presente statuto;
d) attuare le direttive e le disposizioni di ordine generale formulate dall'Assemblea dei Soci;
e) deliberare sull'acquisto, permuta ed eventuale alienazione dei beni immobili, sulla accettazione di donazioni, eredità e legati per consentire al Presidente di chiedere a norma dell'articolo 17 del C.C. le relative autorizzazioni governative;
f) deliberare su questioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale sull'assunzione le promozioni e il licenziamento di esso;
g) deliberare su tutti i problemi inerenti l'organizzazione, l'amministrazione e il funzionamento dei servizi dell'Ente;
h) nominare il Direttore Generale;
i) costituire Collegi di Esperti e Commissioni di Studio, Uffici di Ispezione alle attività dell'Associazione, nominandone i membri e definendone compiti e trattamento.
Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per mezzo di avviso scritto in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente oppure richiesto dalla maggioranza del Consiglio con l'indicazione dell'ordine del giorno delle materie da trattarsi.
L'avviso deve essere consegnato a domicilio dei Consiglieri almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
Art. 11 - Per la validità delle adunanze occorre che sia presente la metà più uno dei membri deliberanti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.
In seconda convocazione l'adunanza è valida con qualunque numero.
Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione occorre la presenza di due terzi dei membri a voto deliberativo e la maggioranza assoluta dei presenti.
A parità di voti prevale il parere del Presidente.
Quando si tratti di questioni relative a persone le votazioni avvengono a voto segreto.
Art. 12 - I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono stesi dal Segretario e vengono firmati dal Presidente, da almeno due dei Consiglieri intervenuti e dal Segretario.
Il Comitato di Amministrazione è costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due dei Consiglieri nominati dall'Unione Catechisti, scelti dal Presidente.
Al Comitato sono demandati i più ampi poteri di ordinaria amministrazione.
Il Presidente è eletto in conformità dell'art.8 del presente statuto, dall'Unione Catechisti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità governative e giudiziarie.
Spetta al Presidente:
a) convocare, in seduta ordinaria e straordinaria l'Assemblea dei Sori e il Consiglio di Amministrazione, di presiederli e di curare la esecuzione delle deliberazioni da essi adottate;
b) firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento siglati dal Direttore Generale;
c) determinare la materia da portare alla discussione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
d) di firmare, impegnare, stipulare convenzioni e mutui in nome e per conto dell'Ente;
e) adottare, in caso di necessità e di urgenza, decisioni normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;
f) provvedere in conformità delle leggi e dei regolamenti a quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'Ente;
g) coordinare, con i Membri del Comitato di Amministrazione, tutta l'attività amministrativa dell'Associazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione avvalendosi, se del caso, di un apposito ufficio ispettivo.
Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Art. 15 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento di questi il Consigliere più anziano per elezione.
A parità di data di nomina, la carica spetterà al Consigliere più anziano di età.
I Revisori dei Conti, in numero di tre durano in carica tre anni e sono nominati uno dall'Unione Catechisti, uno dai Fratelli delle Scuole Cristiane e uno dal Ministero del Lavoro.
Art. 17 - Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente e vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.
Accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle altre scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio.
Redige annualmente, sulla base delle risultanze del bilancio, una relazione morale e contabile.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono anche separatamente procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
Essi partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 - I revisori dei conti sono responsabili solidalmente con i membri del Consiglio di Amministrazione per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Il Direttore Generale dirige tutti i servizi didattici e tecnici centrali e periferici dell'Associazione, provvedendo a coordinarne l'attività secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Inoltre:
- fa eseguire le ricerche e gli studi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione circa il continuo aggiornamento e il potenziamento dell'attività dell'Associazione in stretta corrispondenza da un lato con l'evoluzione tecnologica economica e sociale e dall'altro con il progresso degli studi pedagogici e dell'attività didattica;
- stabilisce programmi di formazione e di educazione, le relative metodologie di attuazione e di controllo e le corrispondenti sperimentazioni in vista del per seguimento degli obiettivi formativi ed educativi prefissati degli orientamenti e delle determinazioni stabilite dall'Assemblea dei Soci e in base all'attività deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- formula proposte per la nomina dei collaboratori;
- organizza e attua l'aggiornamento dei suddetti collaboratori;
- mantiene contatti con le organizzazioni periferiche;
- assiste il Consiglio di Amministrazione nei contatti con le pubbliche autorità competenti, nelle relazioni con il mondo del lavoro e con tutti coloro che intendono o possono partecipare all'opera di formazione e di educazione dei lavoratori.
Il Direttore Generale è responsabile di tutta l'attività formativa ed educativa dell'Associazione.
Nell'espletamento dei suoi compiti egli può avvalersi di un Ufficio Studi e programmazione.
Ai fini della vigilanza sull'attività didattica ed educativa delle sedi periferiche egli può avvalersi di un apposito ufficio ispettivo.
Art. 20 - Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dalla somma di lire 2.000.000= ( duemilioni ) costi tuiti da buoni del Tesoro novennali 5% risultante dal contributo assegnato dall'Unione Catechisti.
b) dal macchinario, arredi e attrezzature che perverranno per donazione della stessa Unione Catechisti.
c) dai beni mobili ed immobili comunque acquistati dall'Ente o derivantegli per un qualunque altro titolo.
d) dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria.
e) dagli avanzi delle gestioni annuali.
a) Contributi erogati dal Ministero del Lavoro per l'addestramento professionale.
b) Quote contributive dei Soci Sostenitori e dei Soci Benefattori.
c) Oblazioni di Enti Pubblici e di Privati.
d) Contributi di datori di lavoro.
e) Ogni altra entrata non destinata ad aumentare il patrimonio.
Art. 22 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e cessa il 30 settembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 ottobre e quello consuntivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale iniziale, l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio e la situazione patrimoniale finale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve depositare la relazione sul bilancio preventivo e quella sul bilancio consuntivo almeno 15 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea dei soci, cui spetta l'approvazione di tali bilanci.
Art. 23 - Eventuali modifiche al presente Statuto spettano esclusivamente ai Soci Fondatori.
Art. 24 - In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa esso avvenga il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dell'Ente sarà devoluto a favore di altri Enti aventi per scopo la formazione professionale o l'elevazione umana e cristiana dei lavoratori, a giudizio dei Soci Fondatori.
Domenico Conti
F. Gustavo Luigi Furfaro
Simona Rubino Massareto teste
Giovanni Donalisio teste
D. Aldo Billia Notaio
- Registrato a Torino il 25 novembre 1969 al n. 36291 vol. 1140 lire 2.410.
In conformità dell'originale scritto su 6 fogli.
Torino, lì 26 febbraio 1970