Regolamento del 20 marzo 1917

7. Soci Aspiranti

Art. 10. I giovani disposti a condurre vita di cristiana pietà, a lavorare alla santificazione propria, alla riparazione delle offese fatte a Dio e al bene spirituale del prossimo, possono essere presentati da un membro dell'Unione e frequentare la medesima, per divenire Soci Aspiranti, se hanno compiuto almeno il 10° anno di età.

Dopo tre mesi di frequenza, durante i quali pigliano conoscenza del Regolamento, detti giovani devono fare domanda di essere accettati come Soci Aspiranti o come Soci Ex-alunni oppure lasciare l'Unione.

Art. 11. I doveri dei Soci Aspiranti sono quelli prescritti ai Soci Effettivi.

I Soci Aspiranti devono portare, nei locali dell'Unione, il distintivo della Gioventù Cattolica Italiana.

Ai soci Aspiranti si consigliano e si raccomandano le stesse opere consigliate ai Soci Effettivi.

Art. 12. I Soci Aspiranti, che hanno compiuto il 14° anno di età, possono far domanda per essere accettati come Soci Aspiranti Ammissibili.

Art. 13. Tra Soci Aspiranti e Soci Aspiranti Ammissibili non vi è nessuna differenza nei doveri loro prescritti e nelle opere consigliate.

Essendo però i secondi più vicini all'ammissione definitiva, si richiede da loro maggiore esattezza nell'osservanza del Regolamento.

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