Regolamento del 20 marzo 1917 |
Art. 34. Ogni anno, nella settimana che segue la festa di S. Giovanni Battista de La Salle, si procederà alla elezione dei Consiglieri, dei Sottosegretari, dell'Alfiere e del Vice Alfiere.
Art. 35. I Consiglieri, i Sottosegretari, l'Alfiere e il Vice Alfiere sono scelti ed eletti dai Soci Effettivi, tra i vari membri proposti dal Direttore.
Il numero dei Consiglieri e dei Sottosegretari sarà determinato dal Direttore.
Art. 36. Il Direttore sceglie fra i Consiglieri i Capi dei seguenti Uffici: Segreteria - Formazione dei Soci Aspiranti ed Ex-alunni - Buona stampa - Biblioteca - Funzioni religiose - Impieghi e sussidi - Bandiera sociale - Decorazione della Cappella, ecc.
Art. 37. Le elezioni si fanno con votazione segreta e a maggioranza dei voti; non raggiungendosi questa o in caso di parità, si procede al ballottaggio prima dello scioglimento dell'adunanza.
I Consiglieri, i Sottosegretari, l'Alfiere e il Vice Alfiere durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Art. 38. Quando, per qualsiasi ragione, venisse a mancare nel corso dell'anno qualche Consigliere, Sottosegretario o Alfiere, la Direzione ha facoltà di scegliere tra i Soci Effettivi quelli che giudica atti a occupare tali cariche e di assumerli fino alle elezioni successive.
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