Regolamento del 1925 |
Art. 1. Diconsi Ammissibili quegli Aspiranti che, conformandosi alle prescrizioni di questo Capitolo, sono prossimi alla loro ammisione tra i Catechisti Effettivi.
Art. 2. Gli Aspiranti, per essere iscritti tra gli Ammissibili, devono:
1. aver compiuto almeno il 16° anno di età e frequentato l'Unione con assiduità per due anni almeno, dopo la loro prima "Consacrazione" (è in facoltà della Direzione di ridurre a un anno tale periodo di frequenza per gli Aspiranti che hanno compiuto il 21° anno di età);
2. aver dimostrato buona volontà nel compiere i "Doveri degli Aspiranti";
3. farne domanda alla Direzione con esplicita promessa di osservare il Regolamento degli Ammissibili, ottenerne risposta favorevole e fare la relativa Consacrazione.
Art. 3. I doveri degli Ammissibili sono quelli dei Catechisti Effettivi contenuti nei capitoli III, IV, V del Regolamento.
Art. 4. Ogni Ammissibile deve superare l'esame di abilitazione all'insegnamento della Religione ed esercitarsi nel sublime ministero sotto la guida dei Catechisti Effettivi e non isolatamente.
Art. 5. Gli Ammissibili piglieranno parte alle adunanze dei Catechisti Effettivi e li aiuteranno nei loro Uffici.
Art. 6. Nelle adunanze deliberative dei Catechisti Effettivi gli Ammissibili hanno voto consultivo.
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