Regolamento del 1925

Elezioni e Uffici

Art. 1. Ogni anno, nella settimana che segue la festa di S. Giovanni Battista De La Salle, si procede alla elezione dei Consiglieri che devono far parte della Direzione.

Verificandosi le condizioni contenute nella seconda parte dell'art. 4, cap. II, i Consiglieri possono fare la elezione del Direttore dell'Unione con le seguenti norme:

1. Siano presenti almeno tre quarti dei Consiglieri e adoprino i mezzi e le precauzioni necessarie per combattere ogni aspirazione ambiziosa e scegliere colui che Dio vuole.

2. Eleggerlo per un anno, con facoltà di rielezione, mediante votazione segreta dalla quale risulti la metà più uno dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 2. I Consiglieri sono scelti ed eletti dai Catechisti Effettivi e Anziani sulla lista dei candidati proposti dal Direttore.

Art. 3. Il numero dei Consiglieri è determinato dal Direttore.

Art. 4. Ogni anno, dopo le elezioni, il Direttore sceglie tra i Consiglieri i Capi degli Uffici seguenti:

- Segreteria

- Formazione degli Aspiranti

- Diffusione della "Divozione a Gesù Crocifisso"

- Chiesa e funzioni religiose

- Buona stampa e Biblioteca

- Custodia del Vessillo

- Miglioramento economico.

Art. 5. Le elezioni dei Consiglieri si fanno con votazione segreta e a semplice maggioranza di voti; in caso di parità si procede, seduta stante, al ballottaggio.

Art. 6. I Consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 7. Quando per qualsiasi ragione venisse a mancare nel corso dell'anno qualcuno dei Consiglieri eletti, la Direzione ha facoltà di scegliere tra i Catechisti Effettivi o Anziani quelli che giudica atti a occupare tali cariche e di assumerli fino alle elezioni successive.

I Consiglieri non potranno essere sostituiti che per un terzo: verificandosi un numero maggiore di posti vacanti, si dovrà procedere nuovamente alla elezione di tutti i Consiglieri.

Art. 8. La Direzione assumerà come Consigliere uno degli Anziani quando nelle elezioni ordinarie non risultasse eletto nessuno di essi.

Art. 9. Per le elezioni dei Consigli Direttivi degli Aspiranti e degli Ammissibili (quando essi formassero sezioni distinte) si seguono le norme contenute in questo capitolo per le elezioni e gli Uffici dei Catechisti Effettivi e Anziani.

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