Regolamento del 1925

Adunanze varie mensili

Art. 10. Le adunanze ordinarie dei Catechisti Effettivi e Anziani si tengono nella seconda settimana di ogni mese.

Art. 11. Le adunanze ordinarie degli Aspiranti si tengono nella terza settimana di ogni mese.

Art. 12. Le adunanze straordinarie sono convocate dal Direttore mediante avviso portante, possibilmente, l'ordine del giorno e consegnato almeno due giorni prima, e in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

Art. 13. Tutte le adunanze sono presiedute dal Direttore o da chi ne fa le veci, e perché le deliberazioni in esse prese siano valide, si richiede la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri e di un numero qualsiasi di Catechisti Effettivi o Anziani.

Art. 14. Quando un'adunanza, per assenza di Consiglieri o di Catechisti, si è dovuta rinnovare, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15. Il permesso di parlare nelle adunanze è dato dal Direttore, il quale regola l'andamento delle discussioni, e può troncarle quando lo crede opportuno.

Art. 16. Le deliberazioni nelle adunanze sono prese con la metà più uno dei voti presenti; in caso di parità, la votazione viene ripetuta e, risultando di nuovo pari, prevale il voto di chi presiede.

Art. 17. È in facoltà del Direttore di richiedere votazione segreta, quando la ritenga opportuna, ovvero sia desiderata da un quarto almeno dei votanti, oppure si tratti di questioni attinenti a persone. In questi casi la parità di voti importa la reiezione della proposta o il rinvio della domanda.

Indice