Regolamento del 1933 |
Art. 70. - I Catechisti che emisero i Sacri Voti, non possono lasciare la Congregazione, durante il tempo per cui si legarono con la Professione, senza ottenere dall'Ordinario la dispensa dei Voti.
Art. 71. - La Congregazione può non ammettere il Catechista alla rinnovazione dei Voti, per giusti e ragionevoli motivi, giudicati tali dal Consiglio Generalizio. In questo caso tale Catechista cessa per il fatto stesso di appartenere alla Congregazione.
Art. 72. - Non potranno mai essere dimessi i Catechisti Professi, durante i Voti, se non per cause gravi, né mai per malattia, salvo che si abbiano prove certe che è stata fraudolentemente nascosta o dissimulata prima della Professione.
Art. 73. - La dimissione di un Catechista Professo, durante i Voti, può aver luogo nel modo e per le cause seguenti:
1° La mancanza di spirito religioso, se sia agli altri di scandalo, è motivo sufficiente di dimissione, quando un'ammonizione reiterata, unita a una penitenza salutare, non ha prodotto l'effetto desiderato;
Tale motivo deve essere conosciuto dal Superiore Generale in modo certo, e deve sempre manifestarsi al Catechista, dandogli piena facoltà di rispondere;
2° Oltre detto motivo, un Catechista può anche essere dimesso per altre mancanze gravi esteriori, di cui, dopo inutili esperienze, non si corregga; così che, a giudizio del Superiore, non si abbia più speranza di resipiscenza;
3° Un Catechista, per essere dichiarato incorreggibile, deve aver commesso almeno tre colpe assai gravi, e bisogna che il Superiore Generale stesso, o per mezzo di qualche suo delegato, gli abbia fatto, dopo la prima e la seconda colpa, opportune esortazioni, unite a una penitenza salutare, alla presenza di due Catechisti testimoni;
4° Basta anche una sola colpa grave permanente, che per ripetute ammonizioni si trasformi virtualmente in una triplice colpa;
5° Se queste ammonizioni restano inefficaci, il Superiore Generale, maturamente ponderate col suo Consiglio tutte le circostanze del caso, e intese le risposte del Catechista, deferirà l'intero affare all'Ordinario, con tutti gli atti e documenti, fedelmente riportando le risposte del Catechista negli atti medesimi, e l'Ordinario prenderà la decisione;
6° In caso di grave scandalo esterno, o nel pericolo imminente di un gravissimo danno comune, il Catechista può essere subito dimesso dal Superiore Generale col Consiglio e con l'approvazione dell'Ordinario, o anche, se vi sia pericolo nel ritardo e manchi il tempo di ricorrere al Superiore Generale, dal Superiore locale col consenso del suo Consiglio e dell'Ordinario del luogo, dove trovasi la Sede;
7° Trattandosi della dimissione di Catechisti professi, i Superiori usino grande carità e prudenza; facciano prima ogni sforzo per l'emendamento dei colpevoli, e maturamente ponderino se i motivi della dimissione sono veramente giusti e ragionevoli; altrimenti la coscienza loro ne rimarrebbe aggravata.
Art. 74. - I Catechisti che escono spontaneamente, o sono rimandati, non possono pretendere nessun compenso o indennità per l'opera prestata nella Congregazione; se essi hanno consegnato valori, la Congregazione dovrà restituirli per intero, ma senza i frutti già maturi.
Indice |