Regolamento del 1933

Superiore Generale

Art. 124. - Il Superiore Generale governa e amministra tutta la Congregazione.

La sua autorità diretta e immediata si estende a tutte le Sedi e a tutti i membri della Congregazione, e la esercita sia con visite alle Sedi, sia con la corrispondenza col personale.

Art. 125. - Il Superiore Generale dovrà visitare, sia lui stesso, sia per mezzo dei suoi Assistenti, o di altri Catechisti Professi da dieci anni, tutte le Sedi della Congregazione, almeno tre volte nel sessennio della sua carica.

Art. 126. - Nelle visite, il Superiore Generale piglierà sempre un Catechista Professo per compagno - così pure farà il suo Delegato - e procurerà di stabilire nelle Sedi l'uniformità di vita, di pratiche, di metodo nell'insegnamento catechistico e di regolare osservanza.

Art. 127. - La Sede dove abitualmente il Superio Generale tiene le adunanze del suo Consiglio, è alla sua piena dipendenza; ma per essere libero nelle sue mansioni, eleggerà, d'accordo con il Consiglio, un Direttore della Sede Principale, il quale avrà autorità sui Catechisti componenti la Sede, eccettuati gli Assistenti, il Segretario Generale e l'Economo Generale.

Art. 128. - Nell'esercizio della sua autorità sulle persone, beni e affari della Congregazione il Superiore Generale potrà fare da sè nelle cose di minore importanza, ma in quelle più gravi dovrà interpellare il Consiglio e averne il voto deliberativo o consultivo, secondo le prescrizioni dei Sacri Canoni e delle Costituzioni.

Art. 129. - Il Superiore Generale deve convocare il Consiglio una volta la settimana e anche più sovente, qualora occorrano deliberazioni di grave importanza.

Art. 130. - È dovere di massima gravità ed essenziale per il Superiore Generale, usare della sua autorità per esigere da tutti l'osservanza delle Costituzioni, per procurare il bene spirituale e temporale di quelli che appartengono alla Congregazione, e far pervenire questa al più alto grado possibile di fioridezza, a maggior gloria di Dio e a salvezza delle anime.

Art. 131. - Ricordando che la "Divozione a Gesù Crocifisso" ha dato origine alla Congregazione, che ne è il fondamento e il mezzo indispensabile per ottenere da Dio la grazia di sussistere e di progredire, il Superiore Generale non risparmierà fatiche e sacrifici, per diffonderla sempre più.

Art. 132. - Il Superiore Generale farà le pratiche necessarie per ottenere dai Superiori dei Fratelli delle Scuole Cristiane, di stabilire Sedi presso le loro Scuole, incaricare qualche Fratello a far da Ispettore - in alcuni casi anche da Direttore - delle Opere dell'Unione per introdurvi i metodi migliori e mantenere tra Catechisti e Fratelli quelle ottime relazioni che diedero origine alla prima Sede, e a tutta la Congregazione dei Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata.

Art. 133. - Il Superiore Generale può, in casi particolari e per qualche tempo, dispensare un Catechista o una Sede dall'osservanza di qualche articolo delle Costituzioni, e concedere permessi straordinari, quando, per giusti motivi, lo giudichi conveniente; in questo egli dovrà evitare l'eccesso della facilità e quello del rigore.

Art. 134. - Nell'adempimento dei suoi doveri il Superiore Generale non si lascerà mai guidare da motivi umani, ma unicamente dal desiderio di piacere a Dio e di procurare il bene dei suoi Confratelli.

Art. 135. - Egli ricorderà sovente a se stesso e a tutti quelli che hanno qualche autorità nella Congregazione, che ogni Superiore deve ritenersi come servo dei suoi Confratelli, e applicarsi a osservare con la massima diligenza le Regole dei Superiori contenute nel "Direttorio".

Art. 136. - Il Superiore Generale sarà esatto nell'osservare e far osservare le Leggi Ecclesiastiche, e le Regole della Congregazione.

Art. 137. - Egli sceglierà tra gli Assistenti Generali il proprio ammonitore, perché lo avverta di ciò che avrà notato in lui di difettoso, esclusi però gli atti del governo e dell'amministrazione.

Art. 138. - Se il Superiore Generale sente di doversi dimettere, o al Consiglio sembra necessario che debba essere dimesso, si deferisce il tutto, secondo il caso, da lui o dal Consiglio, all'Ordinario.

Art. 139. - In caso di morte del Superiore, il Primo Assistente Generale ne darà subito avviso all'Ordinario e a tutte le Sedi della Congregazione, annunziando pure di assumere la reggenza provvisoria, e frattanto, col permesso dell'Autorità Ecclesiastica, indìce tosto il Capitolo Generale straordinario - Art. 76.

Art. 140. - Durante la reggenza provvisoria, il Primo Assistente si asterrà dal fare cambiamenti, salvo gravi e urgenti esigenze, sia nel governo della Congregazione e nelle Opere Catechistiche, sia negli uffici dei Superiori.

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