Regolamento del 1949

Noviziato

Art. 26 - Il noviziato incomincia con l'imposizione del distintivo dell'Istituto.

Art. 27 - Il noviziato ha la durata di un anno ininterrotto e comprende tutte le domeniche e alcune ore settimanali.

Art. 28 - Il Presidente Generale giudica delle assenze per la validità del noviziato e può prolungarlo non oltre sei mesi.

Art. 29 - Quando non è possibile il trasferimento dei novizi al noviziato generalizio o a quello della Provincia, il Presidente Generale delega per tali novizi a supplente del Maestro, un catechista congregato o persona idonea.

Art. 30 - Non possono essere validamente ammessi al noviziato:

1°) gli aspiranti che non hanno l'età di diciassette anni compiuti;

2°) i coniugati durante il matrimoni;

3°) coloro cui sovrasta qualche pena per grave delitto.

Art. 31 - Sono ammessi al noviziato illecitamente, sebbene validamente:

1°) gli aspiranti gravati da debiti insolvibili;

2°) quelli che si trovano impigliati in affari per cui l'Istituto possa temere liti o molestie.

Art. 32 - Il tempo del noviziato deve essere consacrato a formare l'anima dei novizi, con lo studio delle Regole e Costituzioni, con pie meditazioni e assidue preghiere, con l'istruzione su quanto concerne i voti e le virtù, con esercizi opportuni a svellere i vizi fin dalle radici, a dominare gli sregolati movimenti dell'anima, a far acquisto delle virtù inerenti allo stato religioso.

Art. 33 - Ogni membro dell'Istituto deve non solamente spogliarsi d'ogni affezione propria e puramente naturale, ma lasciarsi guidare in ogni cosa dai propri superiori, non avendo di mira che la gloria di Dio.

Art. 34 - Le pratiche del noviziato possono essere frammezzate con lo studio delle seguenti materie: Sacra Scrittura - Metodologia catechistica - Liturgia - Ascetica - Canto Sacro - Educazione fisica.

Art. 35 - I novizi nei giorni e nelle ore del noviziato non devono applicarsi di proposito allo studio delle lettere, delle scienze e delle arti, né attendere a opere di apostolato che impediscano di occuparsi degli esercizi prescritti.

Art. 36 - Il maestro dei novizi dirige i catechisti durante i primi due anni di professione annuale.

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