Regolamento del 1949

Dimissioni dei Catechisti congregati

Art. 84 - Il catechista che non è ammesso alla rinnovazione dei voti, cessa per ciò stesso di appartenere all'Istituto. I superiori potranno però ammetterlo fra i catechisti associati.

Art. 85 - Non possono essere dimessi i catechisti professi, durante i loro voti, se non per cause gravi, né mai per malattia, salvo che fraudolentemente nascosta o dissimulata prima della professione.

Art. 86 - La dimissione di un catechista professo, durante i voti, può aver luogo:

1°) per mancanza di spirito religioso, se sia agli altri di scandalo, dopo che un'ammonizione reiterata, e la imposta penitenza, non ha prodotto l'effetto desiderato; tale motivo, conosciuto con certezza dal Presidente Generale, deve sempre essere manifestato al catechista, dandogli piena facoltà di rispondere;

2°) per essere stato dichiarato incorreggibile, avendo commesso almeno tre colpe esterne gravi, nonostante le ammonizioni ricevute, dopo la prima e la seconda colpa, dal Presidente Generale o da un suo delegato, alla presenza di due catechisti;

3°) anche per una medesima colpa grave permanente, dopo due ammonizioni inefficaci

Art 87 - il Presidente Generale, risultate inefficaci le ammonizioni, dopo aver ponderato con il proprio consiglio i fatti e le circostanze che vi avranno dato luogo, deferirà la causa all'Ordinario, comunicandogli le ragioni addotte in sua difesa dal catechista.

Art 88 - Il Presidente Generale, sentito il consiglio, e con l'approvazione dell'Ordinario, può dimettere senza ammonizione un catechista in caso di grave scandalo o nel pericolo imminente di un gravissimo danno comune.

Anche il Presidente locale può dimettere, previo consenso del suo Consiglio, e l'approvazione dell'Ordinario, un catechista che si sia reso indegno, quando il ritardo dell'espulsione possa recare danno e manchi il tempo di ricorrere al Presidente Generale.

Art 89 - I superiori non procedano alla dimissione di catechisti professi a voti perpetui, se non con grande carità e prudenza, né senza aver fatto prima ogni sforzo per l'emendamento dei colpevoli.

Art 90 - I catechisti che escono spontaneamente, o sono rimandati, non possono pretendere alcun compenso o indennità per l'opera prestata nell'Istituto, né la restituzione dei beni o valori donati allo stesso.

Art 91 - I catechisti professi temporanei, per il fatto della dimissione dall'Istituto, restano sciolti dai voti.

I professi perpetui invece ne rimangono vincolati fino alla regolare dispensa.

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