Regolamento del 1949

Maestro dei novizi

Art. 174 - Il Maestro dei novizi deve essere professo di voti perpetui, con almeno trentacinque anni di età.

Art. 175 - Il Maestro dei novizi è nominato per sei anni, con votazione a maggioranza assoluta, dai componenti il Consiglio Generalizio, e può sempre essere riconfermato.

Art. 176 - Il Maestro dei novizi deve essere conoscitore perfetto delle Regole e Costituzioni, e cospicuo per prudenza, carità, pietà ed esatta osservanza.

Art. 177 - Il Maestro dei novizi deve esporre con grandissima chiarezza e precisione le norme della vita interiore e le osservanze dell'Istituto.

Deve inoltre tenere sempre presente che tocca a lui imprimere profondamente nel cuore dei novizi e dei nuovi professi il desiderio della perfezione religiosa, l'amore all'obbedienza e alla mortificazione.

Art. 178 - Il Maestro dei novizi, ogni trimestre, dà un giudizio motivato al Presidente Generale di ogni novizio e di ogni postulante.

Due mesi prima che termini il noviziato o il postulato, egli compila la lista dei novizi da ammettersi alla professione e dei postulanti da ammettere al noviziato.

Art. 179 - Il Maestro dei novizi deve, nel tempo del noviziato e con la massima diligenza, raffermare ogni novizio nella propria vocazione, o giudicando che un novizio non possa adempiere gli obblighi prescritti dall'Istituto, o non ne possa prendere lo spirito, fargli conoscere che non è idoneo a questo genere di vita.

Art. 180 - Il Maestro dei novizi deve attendere personalmente al colloquio privato settimanale con ogni novizio.

Art. 181 - Qualora sia necessario, si aggiunge al Maestro dei novizi un Vice Maestro che gli sia immediatamente soggetto, nell'ordinamento e nella direzione del noviziato.

Art. 182 - Il Vice Maestro dei novizi deve avere almeno trent'anni di età, di cui cinque di professione con voti triennali e possedere le altre doti e virtù richieste dalla natura del suo ufficio.

Art. 183 - Tanto il Maestro dei novizi quanto il Vice Maestro, devono essere liberi da qualsiasi altro ufficio o carica che possa recare impedimento alla cura e al governo dei novizi.

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