Regolamento del 1949

Catechisti anziani

Art. 204 - Sono detti catechisti anziani i catechisti associati che hanno oltrepassato l'età di venticinque anni, ovvero hanno contratto matrimonio.

Art. 205 - I doveri dei catechisti anziani sono i medesimi dei catechisti effettivi, con l'eventuale aggiunta di quelli derivanti dal matrimonio.

Art. 206 - In occasione del fidanzamento i catechisti devono seguire le regole della saggezza cristiana ed evitare tutto ciò che risente di leggerezza e di spirito mondano.

Art. 207 - I catechisti anziani devono aiutare quanto più possono le opere e le iniziative promosse dall'istituto, in unità di spirito e di intenti con i catechisti congregati.

Art. 208 - I catechisti anziani che hanno contratto matrimonio, devono inoltre:

1°) osservare le leggi della S. Chiesa sul matrimonio cristiano;

2°) vigilare perché i componenti la loro famiglia compiano le pratiche del buon cristiano, procurando che in famiglia non manchi la preghiera in comune, e possibilmente la recita della « Divozione a Gesù Crocifisso »;

3°) procurare a costo di qualunque sacrificio, che i loro figli ricevano un'educazione cristiana, non solo in famiglia, ma anche nella scuola;

4°) studiarsi di progredire nella conoscenza della Religione e curare, per quanto possibile, l'istruzione religiosa dei propri dipendenti;

5°) vigilare per non lasciar entrare nella propria famiglia giornali, periodici e libri contenenti qualche pericolo per la fede e la morale;

6°) consacrare al Cuore Sacratissimo di Gesù la propria famiglia;

7°) esercitare l'apostolato della propria condizione, seguendo i consigli dei superiori.

Indice