Regolamento del 1949

Obbligo delle Regole e Costituzioni

Art. 216 - Le Regole e Costituzioni, di per sé, tranne la materia dei voti e dei Comandamenti di Dio e della Chiesa, non obbligano sotto pena di peccato; tuttavia non è esente da colpa il catechista che le trasgredisce per disprezzo o con scandalo.

Art. 217 - Ogni catechista deve possedere un esemplare delle Regole e Costituzioni, e delle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto, e leggerne qualche pagina ogni settimana, facendone oggetto di meditazione e di esami.

Art. 218 - Nei ritiri e nelle adunanze settimanali si devono leggere pubblicamente e spiegare le Regole e Costituzioni e le altre pubblicazioni ufficiali dell'Istituto.

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