Direttorio di pastorale familiare

Indice

B - Situazioni particolari

Separati

207 - La necessaria opera di distinzione e di discernimento a cui si è accennato richiede che si abbiano ad esporre fin d'ora alcune riflessioni e indicazioni circa le diverse situazioni matrimoniali irregolari e difficili, a iniziare dai separati.

La vita concreta della coppia può registrare momenti di incomprensione e di grave difficoltà tali da rendere praticamente impossibile la convivenza coniugale.

In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi e la fine della loro coabitazione.

Anche in questi frangenti l'azione pastorale della Chiesa deve essere esercitata con particolare sollecitudine nella verità e nella carità, così da aiutare queste persone a vivere cristianamente la loro situazione, fedeli al loro vincolo matrimoniale che resta indissolubile.16

Aiutare i coniugi ad evitare il ricorso alla separazione

Nella convinzione che il matrimonio comporta una convivenza duratura nel tempo e che la separazione deve essere considerata come estremo rimedio, la comunità cristiana « deve fare ogni sforzo per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione, anche attraverso l'opera di consulenza e di sostegno svolta dai consultori di ispirazione cristiana ».17

208 - L'atteggiamento della comunità cristiana di fronte ai separati …

Allorché i coniugi, verificandosi le condizioni previste anche dal codice di diritto canonico, usufruissero del loro diritto di interrompere la convivenza,18 la comunità cristiana, a iniziare dai sacerdoti e dalle coppie di sposi più sensibili, si faccia loro vicina con attenzione, discrezione e solidarietà:

- riconosca il valore della testimonianza di fedeltà di cui soprattutto il coniuge innocente si fa portatore, accettando anche la sofferenza e la solitudine che la nuova situazione comporta;19

- sostenga il coniuge separato, soprattutto se innocente, nella sua pena e solitudine e lo inviti con carità e prudenza a partecipare alla vita della comunità: gli sarà così più facile superare la non infrequente tentazione di ritirarsi da tutto e da tutti per ripiegarsi su se stesso;20

- prodighi loro stima, comprensione, cordiale solidarietà e aiuti concreti, specialmente nei momenti in cui si fa più forte in essi la tentazione di passare dalla solitudine al divorzio e al matrimonio civile;21

- li aiuti a « coltivare l'esigenza del perdono propria dell'amore cristiano e la disponibilità all'eventuale ripresa della vita coniugale anteriore ».22

209 - … e la loro ammissione ai sacramenti

La loro situazione di vita non li preclude dall'ammissione ai sacramenti: a modo suo, infatti, la condizione di separati è ancora proclamazione del valore dell'indissolubilità matrimoniale.

Ovviamente, proprio la loro partecipazione ai sacramenti li impegna anche ad essere sinceramente pronti al perdono e disponibili a interrogarsi sulla opportunità o meno di riprendere la vita coniugale.23

Divorziati non risposati

210 - Nel caso dei divorziati non risposati, distinguere tra …

La sollecitudine pastorale della Chiesa richiede di prendere in considerazione anche la situazione dei divorziati non risposati.

Tuttavia, per quanto possibile, è necessario distinguere tra il caso del coniuge che ha subìto il divorzio, l'ha accettato o vi ha fatto ricorso essendovi come costretto per gravi motivi connessi con il bene suo e dei figli, e quello del coniuge che ha chiesto e ottenuto il divorzio avendolo causato con un comportamento morale scorretto.

Si ricordi comunque ad ogni coniuge che solo per gravissimi motivi può adattarsi a subire e accettare il divorzio o a farvi ricorso: in ogni caso, per lui, il divorzio equivale soltanto ad una separazione, che non rompe il vincolo coniugale.24

211 - … chi ha subito il divorzio per gravi motivi …

Nei confronti di chi ha subito il divorzio, l'ha accettato o vi ha fatto ricorso come costretto da gravi motivi, ma non si lascia coinvolgere in una nuova unione e si impegna nell'adempimento dei propri doveri familiari e delle proprie responsabilità di cristiano, la comunità cristiana - esprima piena stima, nella consapevolezza che il suo esempio di fedeltà e di coerenza cristiana è degno di rispetto e assume un particolare valore di testimonianza anche per le altre famiglie;25

- viva uno stile di concreta solidarietà,26 attraverso una vicinanza e un sostegno, se necessario, anche di tipo economico, specialmente in presenza di figli piccoli o comunque minorenni.

Circa l'ammissione ai sacramenti, non esistono di per sé ostacoli: « se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale »27 e l'essere stato costretto a subire il divorzio significa aver ricevuto una violenza e un'umiliazione, che rendono più necessaria, da parte della Chiesa, la testimonianza del suo amore e aiuto.28

212 - … e chi è moralmente responsabile del divorzio

Con attenzione e con autentica discrezione, i fratelli nella fede e l'intera comunità cristiana offrano il loro aiuto a chi, essendo moralmente responsabile del divorzio, l'ha chiesto e ottenuto, ma non si è risposato.

Si tratta di un aiuto « sia per un'eventuale ripresa della convivenza coniugale, sia per il superamento della possibile tentazione di passare a nuove nozze: comunque, sempre per sostegno alla sua vita cristiana ».29

Perché possa accedere ai sacramenti, il coniuge che è moralmente responsabile del divorzio ma non si è risposato deve pentirsi sinceramente e riparare concretamente il male compiuto.

In particolare, « deve far consapevole il sacerdote che egli, pur avendo ottenuto il divorzio civile, si considera veramente legato davanti a Dio dal vincolo matrimoniale e che ormai vive da separato per motivi moralmente validi, in specie per l'inopportunità od anche l'impossibilità di una ripresa della convivenza coniugale ».30

In caso contrario, non potrà ricevere né l'assoluzione sacramentale, né la comunione eucaristica.

Divorziati risposati

213 - I divorziati risposati: diversità di situazioni

Altra particolare situazione è quella dei divorziati risposati.

L'esperienza quotidiana, infatti, ci pone di fronte a non poche persone che, facendo ricorso al divorzio, passano a una nuova unione, ovviamente solo civile.

Alcune di esse si distaccano totalmente dalla Chiesa e vivono quasi in una generale indifferenza religiosa.

Altre non hanno piena coscienza del fatto che la loro nuova unione è contro la volontà del Signore.

Altre, infine, pur sapendo di essere in contrasto con il Vangelo, « continuano a loro modo la vita cristiana, a volte manifestando il desiderio di una maggior partecipazione alla vita della Chiesa e ai suoi mezzi di grazia ».31

Sono situazioni che pongono un problema grave e indilazionabile alla pastorale della Chiesa, la quale deve professare la propria fedeltà a Cristo e alla sua verità come condizione e misura di un autentico amore materno anche verso i divorziati risposati.

214 - Una condizione di vita in contrasto con il Vangelo …

Si riconosca e si riaffermi, innanzitutto, che « la loro condizione di vita è in contrasto con il Vangelo, che proclama ed esige il matrimonio unico e indissolubile: la loro nuova "unione" non può rompere il vincolo coniugale precedente, e si pone in aperta contraddizione con il comandamento di Cristo ».32

… che, tuttavia, esige un attento discernimento

Ciò non esclude, tuttavia, il dovere di un ponderato discernimento nel valutare le diverse situazioni e, soprattutto, le singole persone.

I pastori per primi sappiano che, per amore alla verità, sono obbligati a operare questo discernimento, nella consapevolezza che alla base delle varie situazioni ci possono essere motivi molto diversi fra loro:

c'è chi è passato ad una nuova unione dopo essersi sforzato di salvare il primo matrimonio ed essere stato abbandonato del tutto ingiustamente dal coniuge e chi si è risposato dopo aver distrutto con grave colpa personale il proprio matrimonio;

c'è chi ha contratto una nuova unione in vista dell'educazione dei figli e chi l'ha fatto perché soggettivamente certo in coscienza che il precedente matrimonio non era mai stato valido;33 come pure c'è chi, in tali situazioni, si è lasciato interrogare circa la sua vita di fede.

215 - Un interesse che va al di là del problema dell'ammissione ai sacramenti

Ogni comunità cristiana eviti qualsiasi forma di disinteresse o di abbandono e non riduca la sua azione pastorale verso i divorziati risposati alla sola questione della loro ammissione o meno ai sacramenti: lo esige, tra l'altro, il fatto che la comunità cristiana continua ad avere occasioni di incontro con queste persone, i cui figli vivono l'esperienza della scuola, della catechesi, degli oratori, di diversi ambienti educativi ecclesiali.

Necessità di realizzare forme di attenzione e vicinanza pastorale …

Nella certezza che i divorziati risposati sono e rimangono cristiani e membri del popolo di Dio e come tali non sono del tutto esclusi dalla comunione con la Chiesa, anche se non sono nella "pienezza" della stessa comunione ecclesiale,34 si mettano in atto forme di attenzione e di vicinanza pastorale.

Ogni comunità ecclesiale, di conseguenza, li consideri ancora come suoi figli e li tratti con amore di madre; preghi per loro, li incoraggi e li sostenga nella fede e nella speranza;35 non si stanchi di illuminarli con la parola di Cristo, di stimolarli a un'esistenza morale ispirata alla grande legge della carità, di invitarli alla conversione.

Da parte della comunità cristiana e di tutti i suoi fedeli, pur qualificando come disordinata la loro situazione, ci si astenga dal giudicare l'intimo delle coscienze, dove solo Dio vede e giudica.36

Con grande delicatezza e cogliendo diverse occasioni propizie ( quali la nascita di un figlio e l'eventuale richiesta del battesimo, una sofferenza o un lutto familiare, la visita alle famiglie … ), i sacerdoti, i parenti, i vicini di casa, altre coppie particolarmente sensibili e preparate sappiano avvicinarli e iniziare con loro « quel dialogo che potrebbe illuminarli circa la posizione della Chiesa verso di loro, senza ingannarli sulla verità della loro situazione, ma insieme testimoniando una sincera carità fraterna ».37

216 - … senza porre gesti che non possono essere coerenti con la fede …

L'attenzione e la vicinanza pastorali non diventino, però, occasione per compiere gesti che non possono essere coerenti con la fede della Chiesa.

In particolare, « il rispetto dovuto sia al sacramento del matrimonio sia agli stessi coniugi e ai loro familiari, sia ancora alla comunità dei fedeli proibisce ad ogni pastore, per qualsiasi motivo o pretesto anche pastorale, di porre in atto, a favore dei divorziati che si risposano, cerimonie di qualsiasi genere.

Queste, infatti, darebbero l'impressione della celebrazione di nuove nozze sacramentali valide e indurrebbero conseguentemente in errore circa l'indissolubilità del matrimonio validamente contratto ».38

217 - … aiutandoli e invitandoli a prendere parte attiva alla vita della Chiesa

Con genuina sollecitudine pastorale, i presbiteri e l'intera comunità cristiana aiutino questi fratelli e queste sorelle a non sentirsi separati dalla Chiesa; li invitino e li sollecitino, anzi, a prendere parte attiva alla sua vita.

Li esortino, in particolare, ad ascoltare la parola di Dio, per conservare la fede ricevuta nel battesimo e seguirne la dinamica di conversione: in tal senso, i divorziati risposati siano invitati a prendere parte agli incontri di catechesi e alle celebrazioni penitenziali comunitarie non sacramentali.39

Li aiutino a perseverare nella preghiera, certi di potervi trovare gli aiuti spirituali necessari per la loro situazione di vita; specialmente ricordino loro di partecipare fedelmente alla Messa, anche se non possono accostarsi alla comunione eucaristica.40

Li spronino ad un'esistenza morale ispirata alla carità, nella quale trovi spazio la partecipazione alle opere materiali e spirituali di carità e alle iniziative in favore della giustizia; un aiuto particolare venga loro offerto perché possano vivere pienamente il loro compito educativo nei confronti dei figli.41

218 - L'impossibilità di svolgere nella comunità cristiana servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana …

La partecipazione dei divorziati risposati alla vita della Chiesa rimane comunque condizionata dalla loro non piena appartenenza ad essa.

È evidente, quindi, che essi « non possono svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana, come sono i servizi liturgici e in particolare quello di lettori, il ministero di catechista, l'ufficio di padrino per i sacramenti ».42

Nella stessa prospettiva, è da escludere una loro partecipazione ai consigli pastorali, i cui membri, condividendo in pienezza la vita della comunità cristiana, ne sono in qualche modo i rappresentanti e i delegati.

Non sussistono invece ragioni intrinseche per impedire che un divorziato risposato funga da testimone nella celebrazione del matrimonio: tuttavia saggezza pastorale chiederebbe di evitarlo, per il chiaro contrasto che esiste tra il matrimonio indissolubile di cui il soggetto si fa testimone e la situazione di violazione della stessa indissolubilità che egli vive personalmente.

219 - … e di ammetterli ai sacramenti

Fedele al suo Signore, la Chiesa comunque non può ammettere alla riconciliazione sacramentale e alla comunione eucaristica i divorziati risposati.

Sono essi stessi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita

sono in oggettiva contraddizione con la fede annunciata e celebrata nei sacramenti:

sono in aperta contraddizione con l'indissolubile patto di amore tra Gesù Cristo e la sua Chiesa, significato e attuato dall'Eucaristia;

sono in netto contrasto con l'esigenza di conversione e di penitenza presente nel sacramento della riconciliazione.43

È necessario, quindi, aiutare i divorziati risposati, che desiderano accostarsi ai sacramenti, a comprendere che il significato profondo dell'atteggiamento della Chiesa nei loro confronti non è quello dell'esclusione discriminatoria delle persone, bensì quello dell'autentico rispetto di tutte le persone e di tutti i valori in gioco e, soprattutto, quello della sua fedeltà al Vangelo.

Bisogna anche aiutarli ad accettare la loro impossibilità a ricevere l'Eucaristia come appello alla conversione.

Nello stesso tempo, senza dimenticare che Dio ha legato la grazia alla Chiesa quale sacramento di salvezza, occorre educarli a sperare sempre nella grazia di Dio, unico giudice delle coscienze.

Non si deve neppure tralasciare di mostrare che la loro intima sofferenza e umiliazione possono anche essere di sostegno per altri fratelli di fede di fronte alla tentazione di infrangere il vincolo coniugale per ricorrere al divorzio e a nuove nozze.

220 - Le condizioni per poter essere riammessi ai sacramenti

Solo quando i divorziati risposati cessano di essere tali possono essere riammessi ai sacramenti.

È necessario, perciò, che essi, pentitisi di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo, siano sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio o con la separazione fisica e, se possibile, con il ritorno all'originaria convivenza matrimoniale, o con l'impegno per un tipo di convivenza che contempli l'astensione dagli atti propri dei coniugi.

Infatti, « qualora la loro situazione non presenti una concreta reversibilità per l'età avanzata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all'assoluzione sacramentale e alla Comunione eucaristica se, sinceramente pentiti, si impegnano ad interrompere la loro reciproca vita sessuale e a trasformare il loro vincolo in amicizia, stima e aiuto vicendevoli.

In questo caso possono ricevere l'assoluzione sacramentale ed accostarsi alla Comunione eucaristica, in una chiesa dove non siano conosciuti, per evitare lo scandalo ».44

Sposati solo civilmente

221 - La situazione dei cattolici sposati solo civilmente è inaccettabile …

Anche la crescente diffusione di matrimoni tra cattolici celebrati solo civilmente interpella la Chiesa e le chiede un'urgente e puntuale azione pastorale.

Pur riconoscendo in tale scelta qualche elemento positivo connesso con la volontà di impegnarsi in un preciso stato di vita, di assumerne i diritti e gli obblighi e di chiederne il pubblico riconoscimento da parte dello Stato, si deve innanzitutto riaffermare che si tratta di una situazione inaccettabile per la Chiesa.

Nella catechesi, nella predicazione, nei colloqui personali occorre continuare a insegnare e a mostrare che « per i cattolici l'unico matrimonio valido che li costituisce marito e moglie davanti al Signore è quello sacramentale, per la cui valida celebrazione è richiesta la "forma canonica".

Il Battesimo, infatti, poiché li costituisce membra vive di Cristo e del suo Corpo che è la Chiesa, abilita e impegna i cristiani a celebrare e a vivere l'amore coniugale "nel Signore" ».45

Opera di discernimento e aiuto a partecipare alla vita della comunità cristiana come elementi della cura pastorale

Nel prendersi cura di questi suoi figli, la Chiesa, analogamente a quanto è chiamata a fare per i divorziati risposati, li aiuti e li solleciti a partecipare alla vita della comunità cristiana, pur nei limiti dovuti alla loro non piena appartenenza ad essa.

Sia anche attenta a discernere i motivi concreti che li hanno portati a scegliere il matrimonio civile e a rifiutare, o almeno rimandare, il matrimonio religioso.

L'individuazione di questi motivi - quali, ad esempio, la perdita della fede, la non comprensione del significato religioso del matrimonio, la critica del matrimonio concordatario, la pressione dell'ambiente culturale o di alcune rivendicazioni ideologiche, la tendenza a vivere l'unione civile quasi come un "esperimento"46 - permetterà, infatti, di calibrare e precisare meglio gli interventi pastorali per aiutare i singoli interessati a superare la loro situazione.

222 - Aiutarli a regolare la propria situazione …

La sollecitudine pastorale della Chiesa - attraverso il dialogo rispettoso e fraterno sviluppato dai sacerdoti, da parenti o amici e da altre coppie di sposi - miri soprattutto ad aiutare questi fratelli e queste sorelle a recuperare il significato e la necessità che le loro scelte di vita siano coerenti con il battesimo e con la fede ricevuti.

Si cerchi, quindi, di « fare quanto è possibile per indurre tali persone a regolare la propria situazione alla luce dei principi cristiani », mediante la celebrazione sacramentale del matrimonio.47

223 - … agendo con particolare prudenza pastorale …

Nel procedere alla "regolarizzazione" della loro posizione, ci si lasci guidare da particolare prudenza pastorale.

Ci si rifiuti di « procedere in forma sbrigativa e quasi burocratica come se si trattasse di una mera "sistemazione" di una situazione anormale »; si sia attenti « ad individuare i motivi della richiesta del matrimonio religioso alla luce della scelta precedentemente fatta in contrasto con la legge della Chiesa ».

In particolare, « per la celebrazione del matrimonio religioso si dovrà accertare che i nubendi siano sinceramente pentiti e disposti a rimettersi in cordiale comunione con la Chiesa, e esigere una particolare preparazione anche dal punto di vista della catechesi cristiana del matrimonio ».48

… e con la licenza dell'Ordinario del luogo

Ad ogni modo, « salvo il caso di necessità, coloro che hanno già contratto matrimonio civile non siano ammessi alla celebrazione del matrimonio canonico senza la licenza dell'Ordinario del luogo ».49

224 - Criteri di azione e comportamento

a) di fronte alla richiesta di matrimonio solo religioso tra una persona canonicamente e civilmente libera e una persona cattolica già sposata civilmente, attualmente separata e in attesa di divorzio

Quando ci si trovasse di fronte alla richiesta di matrimonio solo religioso da parte di una persona canonicamente e civilmente libera con un'altra persona cattolica, già sposata civilmente e attualmente separata e in attesa di divorzio, si proceda con grande equilibrio e non poche cautele.

Lo esigono sia ragioni di equità verso tutte le persone implicate nella situazione, sia motivi di doverosa prudenza circa le attitudini matrimoniali del richiedente, sia la necessità da parte della Chiesa di non favorire, al di là delle sue intenzioni, la "moltiplicazione" delle esperienze coniugali con il pericolo di ingenerare la prassi di una sorta di "matrimonio di prova".50

Per questi motivi, almeno fin quando « la vicenda del precedente matrimonio civile non si sia conclusa con una regolare sentenza di divorzio, che abbia composto le eventuali pendenze fra tutte le parti interessate »,51 l'Ordinario di luogo, al quale il parroco deve sempre rivolgersi, « non può concedere l'autorizzazione se non per gravi ragioni e in circostanze veramente eccezionali ».52

Per parte sua e in ogni caso, il parroco « esamini anzitutto se chi ha ottenuto lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone o verso i figli e se sia disposto ad osservarli ( cf can. 1071, par. 1, n. 3 ) ».

Accerti, inoltre, « la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica e irrevocabile ».

Qualora avesse ottenuto la licenza dell'Ordinario del luogo, « non proceda alla celebrazione del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili ».53

225 - b) di fronte alla richiesta di matrimonio tra una persona canonicamente e civilmente libera e una persona cattolica già sposata civilmente e divorziata

Quando la richiesta di matrimonio riguardasse una persona canonicamente e civilmente libera e una persona cattolica già sposata civilmente e divorziata, anche se i due richiedenti risultano "liberi" di fronte alla Chiesa, analogamente a quanto indicato nella fattispecie precedente, non si tralasci di accertarsi circa la sincerità con cui si sceglie il matrimonio come unico e indissolubile e circa l'assolvimento degli eventuali doveri contratti verso altre persone o verso i figli.

Il parroco si rivolga comunque all'Ordinario di luogo e, ottenuta da lui la licenza, proceda all'istruttoria e assista alla celebrazione del matrimonio secondo le disposizioni previste nel vigente Decreto generale sul matrimonio canonico per assicurare gli effetti civili.54

226 - Il problema dell'ammissione ai sacramenti

Poiché la loro vita non vuole essere e non è di fatto coerente con le esigenze del battesimo, sino a quando permangono in questa situazione di vita, i cattolici sposati solo civilmente non possono essere ammessi all'assoluzione sacramentale e alla comunione eucaristica.55

Solo una "regolarizzazione" della loro posizione, secondo le avvertenze sopra richiamate, può permettere una loro riammissione ai sacramenti stessi.

Analogamente a quanto si è detto per i divorziati risposati, non è neppure possibile affidare loro incarichi o servizi che richiedono una pienezza di testimonianza cristiana e di appartenenza alla Chiesa.

Conviventi

227 - Il diffondersi di forme di convivenza: …

Da qualche tempo a questa parte, anche nel nostro paese tendono ad aumentare le convivenze o unioni libere di fatto tra persone che convivono coniugalmente, senza che il loro vincolo abbia un pubblico riconoscimento né religioso né civile.

Tuttavia, alcune di queste persone intendono continuare a vivere la loro vita religiosa, chiedono i sacramenti per i loro figli e li vogliono educare nella fede.

… situazione in contrasto con il senso profondo dell'amore coniugale

Anche se la cultura contemporanea tende a legittimare queste convivenze, la Chiesa non può non riaffermare che esse sono in contrasto con il senso profondo dell'amore coniugale: esso, oltre a non essere mai sperimentazione e a comportare sempre il dono totale di sé all'altro, richiede per sua intima natura un riconoscimento e una legittimazione sociale e, per i cristiani, anche ecclesiale.

228 - Attenta opera di discernimento …

La comunità cristiana con i suoi pastori deve, inoltre, conoscere tali situazioni e le loro diverse cause concrete.

Sono, infatti, molto varie le motivazioni che le possono spiegare: da quelle sociali, economiche o giuridiche a quelle più propriamente culturali, connesse o con il rifiuto della società e delle sue regole, o con un individualismo esasperato, o con la contestazione e il rigetto del matrimonio come istituzione pubblica, a quelle di ordine più psicologico.56

… per aiutare a spianare la strada verso la regolarizzazione della situazione

L'individuazione precisa delle vere ragioni che hanno condotto alla semplice convivenza permetterà di offrire contributi più efficaci e mirati per aiutare queste persone a chiarire la loro posizione, a superare le difficoltà incontrate, a spianare la strada verso la regolarizzazione del loro stato: rimane questa, infatti, la meta verso cui tendere.

Attraverso un fraterno dialogo e una paziente opera di illuminazione, di caritatevole correzione, di testimonianza familiare cristiana,57 i pastori e i laici che fossero a conoscenza di tali situazioni si adoperino, quindi, affinché esse, quando sono unioni con un solido fondamento di amore reciproco, si risolvano con la celebrazione del matrimonio.

229 - Necessaria un'opera di prevenzione a livello educativo …

Di fronte a un così grave fenomeno, la comunità cristiana deve svolgere anche un'opera di prevenzione, « coltivando il senso della fedeltà in tutta l'educazione morale e religiosa dei giovani, istruendoli circa le condizioni e le strutture che favoriscono tale fedeltà, senza la quale non si dà vera libertà, aiutandoli a maturare spiritualmente, facendo loro comprendere la ricca realtà umana e soprannaturale del matrimonio-sacramento ».58

Nello stesso tempo, pur nel rispetto di tutte le legittime distinzioni e competenze, ci si adoperi perché, anche a livello sociale, si abbia a promuovere e a favorire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, sia evitando interventi tesi a equiparare l'istituto familiare con altri tipi di convivenze, sia, soprattutto, impegnandosi perché la famiglia diventi davvero il centro di ogni politica sociale.… e a livello sociale.59

230 - Il problema dell'ammissione ai sacramenti

È evidente, infine, che « sino a quando i conviventi permangono in questa situazione di vita non possono ricevere i sacramenti: mancano, infatti, di quella fondamentale "conversione" che è condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore ».60

Il problema dei figli

231 - I compiti della comunità cristiana e dei genitori di fronte ai figli

Nell'ambito dell'azione pastorale verso le famiglie irregolari o difficili, si pone spesso anche il problema dei figli, della loro educazione nella fede e della loro ammissione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana.

La comunità cristiana deve mostrare grande apertura pastorale, accoglienza e disponibilità nei loro confronti: essi, infatti « sono del tutto innocenti rispetto all'eventuale colpa dei genitori ».61

Per parte loro i genitori, al di là della loro situazione matrimoniale regolare o meno, rimangono i primi responsabili di quella educazione umana e cristiana alla quale i figli hanno diritto.

Come tali, vanno aiutati e sostenuti dall'intera comunità cristiana e in particolare dai suoi responsabili.62

232 - La richiesta dei sacramenti per i figli occasione di evangelizzazione

In occasione della richiesta dei sacramenti per i figli, la comunità cristiana sia particolarmente attenta a cogliere questa opportunità per una discreta ma puntuale opera di evangelizzazione innanzitutto dei genitori,63 per aiutarli a riflettere sulla loro vita alla luce del Vangelo, per invitarli a "regolarizzare", per quanto possibile, la loro posizione, per esortarli e accompagnarli nel loro compito educativo.

Criteri e condizioni per la celebrazione del battesimo …

Nella consapevolezza che, in quanto segni e gesti della fede, i sacramenti dei figli ancora incapaci di un giudizio e di una decisione autonomi, sono da celebrarsi nella fede della Chiesa, fede che può vivere anche nei genitori nonostante la loro situazione irregolare, si proceda alla celebrazione del battesimo a condizione che ambedue i genitori, o almeno uno di essi, garantiscano di dare ai loro figli una vera educazione cristiana.

In caso di dubbio o di incertezza circa la volontà e la disponibilità dei genitori a dare tale educazione, si valorizzi il ruolo dei "padrini", scelti con attenzione e oculatezza.

Si celebri comunque il battesimo se, con il consenso dei genitori, l'impegno di educare cristianamente il bambino viene assunto dal padrino o dalla madrina o da un parente prossimo, come pure da una persona qualificata della comunità cristiana.64

… in particolare nel caso di genitori conviventi o sposati solo civilmente

Nel caso di genitori conviventi o sposati solo civilmente, ai quali nulla impedisce di "regolarizzare" la loro posizione, di fronte alla richiesta del battesimo per i figli, il sacerdote non tralasci una così importante occasione per evangelizzarli.

Mostri loro come ci sia contraddizione tra la domanda del battesimo per il figlio e la loro situazione di conviventi o di sposati solo civilmente: tale stato di vita, infatti, rifiuta di vivere da battezzati l'amore coniugale e, in profondità, mette in discussione il significato del battesimo che chiede ai due battezzati anche la celebrazione del sacramento del matrimonio.

Di conseguenza, prima di procedere, con le necessarie garanzie di educazione cristiana, al battesimo del figlio, vigilando per evitare ogni atteggiamento ricattatorio o apparentemente tale, li inviti a sistemare la loro posizione, o almeno a intraprendere il cammino e a fare i passi necessari per arrivare a tale regolarizzazione.65

233 - Criteri per la celebrazione della cresima e della comunione eucaristica

Di fronte alla richiesta della cresima e della comunione eucaristica, nell'esprimere un giudizio e nell'operare una scelta pastorale, i sacerdoti facciano riferimento « non solo alla situazione e alla disponibilità religiosa e di fede dei genitori, ma anche alla crescente personalità dei figli, alla loro progressiva maturazione nella conoscenza e nell'adesione alla fede cristiana, soprattutto se questi figli sono inseriti in comunità cristiane vive e portanti ».66

Funerali religiosi

234 - Un'ultima attenzione pastorale va riservata al problema della celebrazione dei funerali religiosi di quei fedeli che, al momento della morte, si trovavano in una situazione coniugale irregolare.

Il significato del funerale cristiano: le condizioni per la sua celebrazione …

Poiché il senso del funerale cristiano consiste propriamente nel ringraziare il Signore per il dono del battesimo concesso al defunto, nell'implorazione della misericordia di Dio su di lui, nella professione di fede nella risurrezione e nella vita eterna, nell'invocazione per tutti, e in particolare per i familiari, della consolazione e della speranza cristiane, la celebrazione del rito delle esequie non è vietata per questi fedeli, purché non ci sia stata una loro esplicita opposizione e sia evitato lo scandalo degli altri fedeli.67

… e le attenzioni pastorali da coltivare

I pastori siano premurosi, innanzitutto, nell'aiutare i fedeli a cogliere il senso più profondo del funerale cristiano; scelgano tra i formulari proposti dal rituale quelli più adatti alla situazione; secondo le indicazioni dello stesso rituale, scelgano la forma celebrativa più opportuna ( se durante la Messa o no, se nella Chiesa parrocchiale o nella cappella del cimitero … ), ne illustrino il significato innanzitutto ai parenti e la concordino con loro; se opportuno o necessario, sappiano utilizzare con intelligenza e discrezione il momento dell'omelia anche per alcuni richiami al valore del matrimonio e della sua indissolubilità.

Indice

16 Cf Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1649
17 Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 54;
cf Familiaris consortio, n. 83;
La pastorale dei divorziati risposati …, n. 42
18 Cf Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 54;
Codice di diritto canonico, cann. 1152-1153
19 Cf Familiaris consortio, n. 20
20 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 43
21 Cf Familiaris consortio, n. 83;
La pastorale dei divorziati risposati …, n. 44
22 Familiaris consortio, n. 83
23 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 45
24 Cf Ivi, n. 46
25 Cf Familiaris consortio, n. 83;
La pastorale dei divorziati risposati …, n. 47
26 Cf Ivi.
27 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2383
28 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 47;
cf Familiaris consortio, n. 83
29 La pastorale dei divorziati risposati …, n. 48
30 Ivi.
31 Cf Ivi, n. 15;
Familiaris consortio, n. 84
32 La pastorale dei divorziati risposati …, n. 16
33 Cf Familiaris consortio, n. 84
34 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 16
35 Cf Familiaris consortio, n. 84
36 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 18
37 Cf Ivi, n. 19
38 Familiaris consortio, n. 84
39 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 21;
Familiaris consortio, n. 84
40 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 22;
Familiaris consortio, n. 84
41 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 23;
Familiaris consortio, n. 84
42 La pastorale dei divorziati risposati …, n. 22
43 Cf Familiaris consortio, n. 84;
La pastorale dei divorziati risposati …, nn. 24-27
Cf Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650
44 La pastorale dei divorziati risposati …, n. 28;
cf Familiaris consortio, n. 84
45 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, nn. 37.38;
Familiaris consortio, n. 82
46 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 38
47 Cf Familiaris consortio, n. 82;
La pastorale dei divorziati risposati …, n. 38
48 La pastorale dei divorziati risposati …, n. 39;
cf Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 44, 1:
in particolare, « se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente la eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163, par. 1 »
49 Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 44
50 Cf La pastorale dei divorziati risposati …, n. 40
51 Cf Ivi.
52 Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 44, 2
53 Ivi.
54 Cf Ivi, n. 44, 3
55 Cf Familiaris consortio, n. 82;
La pastorale dei divorziati risposati…, n. 41
56 Cf Familiaris consortio, n. 81;
La pastorale dei divorziati risposati …, nn. 35-36
57 Cf Familiaris consortio, n. 81;
La pastorale dei divorziati risposati …, n. 36
58 Familiaris consortio, n. 81
59 Cf Ivi.
60 La pastorale dei divorziati risposati …, n. 36
61 Cf Ivi, n. 49
62 Cf Ivi, n. 50
63 Cf Ivi, nn. 51-53
64 Cf Ivi, n. 52
65 Cf Ivi, n. 53
66 Ivi, n. 54
67 Cf Ivi, n. 29