Catechismo della Chiesa Cattolica

Indice

II. « Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai »

2104 Il dovere sociale della religione e il diritto alla libertà religiosa

« Tutti gli uomini sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che riguarda Dio e la sua Chiesa, e, una volta conosciuta, ad abbracciarla e custodirla ».22

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È un dovere che deriva dalla « stessa natura » degli uomini.23

Non si contrappone ad un « sincero rispetto » per le diverse religioni, le quali « non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini »,24 né all'esigenza della carità, che spinge i cristiani « a trattare con amore, prudenza e pazienza gli uomini che sono nell'errore o nell'ignoranza circa la fede ».25

2105 Il dovere di rendere a Dio un culto autentico riguarda l'uomo individualmente e socialmente.

È « la dottrina cattolica tradizionale sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l'unica Chiesa di Cristo ».26

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Evangelizzando senza posa gli uomini, la Chiesa si adopera affinché essi possano « informare dello spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della comunità »27 in cui vivono.

Il dovere sociale dei cristiani è di rispettare e risvegliare in ogni uomo l'amore del vero e del bene.

Richiede loro di far conoscere il culto dell'« unica vera religione che sussiste nella Chiesa cattolica ed apostolica ».28

I cristiani sono chiamati ad essere la luce del mondo.29

La Chiesa in tal modo manifesta la regalità di Cristo su tutta la creazione e in particolare sulle società umane.30

2106 « Che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata ».31

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Tale diritto si fonda sulla natura stessa della persona umana, la cui dignità la fa liberamente aderire alla verità divina che trascende l'ordine temporale.

Per questo « perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa ».32

2107 « Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuito ad una comunità religiosa uno speciale riconoscimento civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e comunità religiose venga riconosciuto e rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa ».33

2108 Il diritto alla libertà religiosa non è né la licenza morale di aderire all'errore,34

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né un implicito diritto all'errore,35 bensì un diritto naturale della persona umana alla libertà civile, cioè all'immunità da coercizione esteriore, entro giusti limiti, in materia religiosa, da parte del potere politico.

Questo diritto naturale « deve essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico della società così che divenga diritto civile ».36

2109 Il diritto alla libertà religiosa non può essere di per sé né illimitato,37 né limitato semplicemente da un « ordine pubblico » concepito secondo un criterio positivista o naturalista.38

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I « giusti limiti » che sono inerenti a tale diritto devono essere determinati per ogni situazione sociale con la prudenza politica, secondo le esigenze del bene comune, e ratificati dall'autorità civile secondo « norme giuridiche conformi all'ordine morale oggettivo ».39

Indice

22 Dignitatis humanae 1
23 Dignitatis humanae 2
24 Nostra aetate 2
25 Dignitatis humanae 14
26 Dignitatis humanae 1
27 Apostolicam actuositatem 13
28 Dignitatis humanae 1
29 Apostolicam actuositatem 13
30 Leone XIII, Immortale Dei;
Pio XI, Lett. enc. Quas primas
31 Dignitatis humanae 2
32 Dignitatis humanae 2
33 Dignitatis humanae 6
34 Leone XIII, Libertas
35 Pio XII, discorso del 6 dicembre 1953
36 Dignitatis humanae 2
37 Pio VI, Breve Quod aliquantulum
38 Pio IX, Lett. enc. Quanta cura
39 Dignitatis humanae 7