Codice di Diritto Canonico |
Can. 641
Il diritto di ammettere i candidati al noviziato spetta ai Superiori maggiori a norma del diritto proprio.
Can. 642
I Superiori ammettano con la più attenta cura soltanto coloro che, oltre all'età richiesta, abbiano salute, indole adatta e la maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell'istituto; la salute, l'indole e la maturità siano anche verificati, all'occorrenza, da esperti, fermo restando il disposto del can. 220.
Can. 643
§1. È ammesso invalidamente al noviziato:
1° chi non ha ancora compiuto 17 anni di età;
2° chi è sposato, durante il matrimonio;
3° chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica, salvo il disposto del can. 684;
4° chi entra nell'istituto indotto da violenza, da grave timore o da inganno, e chi è accettato da un Superiore costretto allo stesso modo;
5° chi ha nascosto di essere stato incorporato in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica.
§2. Il diritto proprio può stabilire altri impedimenti o apporre condizioni, anche per la validità dell'ammissione.
Can. 644
I Superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza consultare il loro proprio Ordinario, né persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli.
Can. 645
§1. I candidati, prima di essere ammessi al noviziato, devono produrre un attestato di battesimo, di confermazione e di stato libero.
§2. Se si tratta di ammettere chierici, o persone che furono ammesse in un altro istituto di vita consacrata, o in una società di vita apostolica o in seminario, si richiede inoltre l'attestato rilasciato rispettivamente dall'Ordinario del luogo, o dal Superiore maggiore dell'istituto o della società, oppure dal rettore del seminario.
§3. Il diritto proprio può esigere altri documenti circa l'idoneità richiesta per i candidati e l'immunità da impedimenti.
§4. I Superiori, se loro pare necessario, possono chiedere altre informazioni, anche sotto segreto.
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