Codice di Diritto Canonico

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La celebrazione segreta del Matrimonio

Can. 1130

Per una grave e urgente causa l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in segreto.

Can. 1131

Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta:

1° che si facciano in segreto le debite indagini prematrimoniali;

2° che dell'avvenuta celebrazione del matrimonio conservino il segreto l'Ordinario del luogo, l'assistente, i testimoni e i coniugi.

Can. 1132

L'obbligo di conservare il segreto di cui al can. 1131, n. 2, cessa per l'Ordinario del luogo se dall'osservanza del segreto incombe un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio: e ciò sia reso noto alle parti prima della celebrazione del matrimonio.

Can. 1133

Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia.

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