Codice di Diritto Canonico

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Lo scioglimento del vincolo

Can. 1141

Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte.

Can. 1142

Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria.

Can. 1143

§1. Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata.

§2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.

Can. 1144

§1. Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata:

1° se voglia essa pure ricevere il battesimo;

2° se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al Creatore.

§2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia l'Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l'interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da un procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla.

Can. 1145

§1. Di regola l'interpellazione va fatta per autorità dell'Ordinario del luogo della parte convertita, e al medesimo Ordinario spetta pure concedere all'altro coniuge, se mai lo richiede, un intervallo di tempo per rispondere, ammonendolo tuttavia che, trascorso inutilmente l'intervallo, il suo silenzio verrà ritenuto come una risposta negativa.

§2. È valida anche l'interpellazione fatta privatamente dalla stessa parte convertita, che anzi è lecita se non è possibile osservare la forma sopra stabilita.

§3. In entrambi i casi, l'interpellazione compiuta e il suo esito devono constare legittimamente nel foro esterno.

Can. 1146

La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica:

1° se l'altra parte rispose negativamente all'interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa;

2° se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando le disposizioni dei can. 1144 e can. 1145.

Can. 1147

Tuttavia l'Ordinario del luogo, per una grave causa, può concedere alla parte battezzata che usufruisce del privilegio paolino, di contrarre matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata, ottemperando anche alle disposizioni dei canoni sui matrimoni misti.

Can. 1148

§1. Il non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una qualsiasi licenziando le altre.

Lo stesso vale per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati.

§2. Nei casi di cui al §1, il matrimonio, dopo aver ricevuto il battesimo, deve essere contratto secondo la forma canonica, osservando anche, se necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre disposizioni del diritto.

§3. L'Ordinario del luogo, considerata la condizione morale, sociale ed economica dei luoghi e delle persone, curi che sia provveduto sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle altre licenziate, secondo le norme della giustizia, della carità cristiana e dell'equità naturale.

Can. 1149

Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il disposto del can. 1141.

Can. 1150

Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto.

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