Codice di Diritto Canonico |
( Modificato secondo Mitis iudex Dominus Iesus )
Can. 1674
§1. Sono abili ad impugnare il matrimonio:
1° i coniugi;
2° il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno.
§2. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un'altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.
§3. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.
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