Codice di Diritto Canonico |
Can. 1708
Hanno diritto di accusare la validità della sacra ordinazione sia il chierico stesso, sia l'Ordinario cui il chierico è soggetto o nella cui diocesi fu ordinato.
Can. 1709
§1. Il libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato.
§2. Inviato il libello, al chierico è proibito per il diritto stesso di esercitare gli ordini.
Can. 1710
Se la Congregazione ha rinviato la causa ad un tribunale, si osservino, a meno che non si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, salve le disposizioni di questo titolo.
Can. 1711
In queste cause il difensore del vincolo gode degli stessi diritti ed è tenuto agli stessi doveri del difensore del vincolo del matrimonio.
Can. 1712
Dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è liberato da tutti gli obblighi.
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