Compendio Dottrina sociale della Chiesa |
185 La sussidiartela è tra le più costanti e caratteristiche direttive della dottrina sociale della Chiesa, presente fin dalla prima grande enciclica sociale.395
È impossibile promuovere la dignità della persona se non prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali locali, in breve, di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile una effettiva crescita sociale.396
E questo l'ambito della società civile, intesa come l'insieme dei rapporti tra individui e tra società intermedie, che si realizzano in forma originaria e grazie alla « soggettività creativa del cittadino ».397
La rete di questi rapporti innerva il tessuto sociale e costituisce la base di una vera comunità di persone, rendendo possibile il riconoscimento di forme più elevate di socialità.398
186 L'esigenza di tutelare e di promuovere le espressioni originarie della socialità è sottolineata dalla Chiesa nell'enciclica « Quadragesime anno », nella quale il principio di sussidiartela è indicato come principio importantissimo della « filosofia sociale »: « Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, cosi è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare.
Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle ».399
In base a tale principio, tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto ( « subsidium » ) - quindi di sostegno, promozione, sviluppo - rispetto alle minori.
In tal modo, i corpi sociali intermedi possono adeguatamente svolgere le funzioni che loro competono, senza doverle cedere ingiustamente ad altre aggregazioni sociali di livello superiore, dalle quali finirebbero per essere assorbiti e sostituiti e per vedersi negata, alla fine, dignità propria e spazio vitale.
Alla sussidiarietà intesa in senso positivo, come aiuto economico, istituzionale, legislativo offerto alle entità sociali più piccole, corrisponde una serie di implicazioni in negativo, che impongono allo Stato di astenersi da quanto restringerebbe, di fatto, lo spazio vitale delle cellule minori ed essenziali della società.
La loro iniziativa, libertà e responsabilità non devono essere soppiantate.
Indice |
395 | Leone XIII, Rerum novarum |
396 | Cat. Chiesa Cat. 1882 |
397 | Giovanni Paolo II,
Sollicitudo Rei Socialis 15; Pio XI, Lett. enc. Quadragesima anno Giovanni XXIII, Mater et Magistra; Gaudium et Spes 65; Congreg. per la Dottrina della Fede, Istr. Libertatis conscientia 73, 85-86; Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 48; Cat. Chiesa Cat. 1883-1885 |
398 | Giovanni Paolo II,
Centesimus Annus 49; Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis 15 |
399 | Pio XI,
Quadragesima anno; Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 48; Cat. Chiesa Cat. 1883 |