Compendio Dottrina sociale della Chiesa |
301 I diritti dei lavoratori, come tutti gli altri diritti, si basano sulla natura della persona umana e sulla sua trascendente dignità.
Il Magistero sociale della Chiesa ha ritenuto di elencarne alcuni, auspicandone il riconoscimento negli ordinamenti giuridici:
il diritto ad una giusta remunerazione;651
il diritto al riposo;652
il diritto « ad ambienti di lavoro ed a processi produttivi che non rechino pregiudizio alla sanità fisica dei lavoratori e non ledano la loro integrità morale »;653
il diritto che venga salvaguardata la propria personalità sul luogo di lavoro, « senza essere violati in alcun modo nella propria coscienza o nella propria dignità »;654
il diritto a convenienti sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie;655
il diritto alla pensione nonché all'assicurazione per la vecchiaia, la malattia e in caso di incidenti collegati alla prestazione lavorativa;656
il diritto a provvedimenti sociali collegati alla maternità;657 il diritto di riunirsi e di associarsi.658
Tali diritti vengono spesso offesi, come confermano i tristi fenomeni del lavoro sottopagato, privo di tutela o non rappresentato in maniera adeguata.
Spesso accade che le condizioni di lavoro per uomini, donne e bambini, specie nei Paesi in via di sviluppo, siano talmente inumane da offendere la loro dignità e nuocere alla loro salute.
Indice |
651 | Giovanni Paolo II, Laborem Exercens 19 |
652 | Giovanni Paolo II, Laborem Exercens 19 |
653 | Giovanni Paolo II, Laborem Exercens 19 |
654 | Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 15 |
655 | Giovanni Paolo II, Laborem Exercens 18 |
656 | Giovanni Paolo II, Laborem Exercens 19 |
657 | Giovanni Paolo II, Laborem Exercens 19 |
658 | Leone XIII,
Rerum novarum; Pio XI, Lett. enc. Quadragesima anno; Pio XII, Lett. enc. Sertum laetitiae; Giovanni XXIII, Pacem in terris; Gaudium et Spes 68; Giovanni Paolo II, Laborem Exercens 20; Giovanni Paolo II, Centesimus Annus 1 |