Sollicita ac provida
La sollecita e prudente vigilanza dei romani pontefici nostri predecessori si preoccupò sempre di allontanare i fedeli dalla lettura di quei libri dai quali gli incauti e gli incolti potevano riportare danno, e far proprie opinioni e dottrine contrarie alla condotta morale o ai dogmi della religione cattolica.
Infatti, per tacere dell'antichissimo decreto di Gelasio I,1 e di quanto poi su ciò venne disposto da Gregorio IX2 e dagli altri papi; pensiamo che nessuno ignori quanto, con grande diligenza, apportarono i nostri predecessori Pio IV3, san Pio V4 e Clemente VIII5, di modo che il lavoro intrapreso, lungamente discusso, e quasi terminato dai padri del Tridentino per elaborare e pubblicare un Indice di libri proibiti,6 non soltanto fosse completato e perfezionato, ma affiancato anche da sapientissimi decreti e regole [ … ].
È certo tuttavia che si deve a san Pio V l'istituzione della Congregazione dell'Indice, la quale dai pontefici successivi – Gregorio XIII, Sisto V7 e Clemente VII8 – venne confermata, ed accresciuta di privilegi e facoltà.
Sua propria e quasi unica competenza è l'esame dei libri che si tratti di proibire, di emendare o di permettere.
1 - Crediamo, che non ci sia alcuno che non conosca con quanta maturità ponderazione e prudenza nella Congregazione dell'Inquisizione Universale si deliberi circa i libri da proscrivere o da ammettere; e noi ne siamo più che convinti per la lunga esperienza personale che ne abbiamo fatta [ … ].
Né minore testimonianza possiamo e dobbiamo arrecare per l'altra Congregazione, dell'Indice, cui compete, come s'è detto, l'esame dei libri da proscrivere o meno [ … ].
2 - Siccome però ci consta, e ne abbiamo le prove, che molte condanne di libri, specialmente di cattolici, sono oggetto di ingiuste, ed anche pubbliche, lamentele, quasi che nei nostri tribunali le cose si facessero alla buona e superficialmente, abbiamo creduto opportuno, con questa nostra perenne Costituzione, proporre norme certe e sicure che d'ora in poi regolino l'esame ed il giudizio dei libri, nonostante che debba apertamente affermarsi che già da molto tempo ciò si osservi, o ad verbum o in modo equivalente.
3 - Per cominciare: La Congregazione della Romana ed Universale Inquisizione si compone di alcuni cardinali della santa Romana Chiesa, eletti dal Sommo Pontefice [ … ].
Detta congregazione tratta di cose varie e gravissime, ma specialmente della causa della fede e dei rei di delitti contro la religione.
Però, quando viene deferito ad essa un libro da condannare, se le circostanze lo richiedono se ne riserva l'esame, a meno che, come più spesso avviene, ne rimetta l'esame alla Congregazione dell'Indice; e noi, conforme al decreto dato dalla stessa Congregazione mercoledì 1° luglio 1750, e da noi confermato il giovedì seguente, ordiniamo che vi si seguano la procedura e le norme seguenti.
4 - Si cominci col passare il libro ad uno dei qualificatori, o consultori, designato dalla Congregazione; il quale lo legga attentamente e lo consideri con diligenza, quindi ne dia in scritto il giudizio, indicando i passi e le pagine dove si trovano gli errori rilevati.
Allora libro e rilievi si mandino ai singoli consultori, che nella congregazione solita del lunedì nel Palazzo del Sant'Uffizio, manifestino che cosa pensano del libro e del parere; dopo di che libro censura e pareri dei consultori si passino ai cardinali, affinché questi, nella congregazione che si svolge il mercoledì nel convento dei predicatori di Santa Maria sopra Minerva, ne diano il giudizio definitivo.
Infine, tutti gli atti, dall'assessore del Sant'Uffizio, vengano trasmessi al Sommo Pontefice, al quale spetta l'ultima parola.
5 - Siccome però l'antica prassi vuole che, quando si tratta di libri di autori cattolici, per condannarli non basti il parere di un solo relatore, a norma del suddetto decreto del luglio 1750 decretiamo che tale prassi si segua anche in futuro; sicché, se il primo revisore sta per la condanna del libro, anche se i consultori si trovassero d'accordo con lui, libro e parere vengano passati ad un altro revisore, scelto dalla stessa Congregazione, ed affinché questi sia più libero nel suo giudizio, si tenga segreto il nome del primo.
Se poi questo secondo concorda col primo, tutti e due i pareri si trasmettano ai cardinali, i quali, partendo da essi, diano il loro giudizio; se, invece, il secondo discorda dal primo e giudica che il libro sì possa assolvere, si scelga un terzo revisore, comunicandogli i pareri dei primi, dei quali peraltro, si tacciano i nomi.
Se il parere di questo non discorda dal primo, si passi senz'altro ai cardinali, ai quali, dopo congruo ripensamento, spetterà decidere.
Altrimenti i consultori, visto il terzo parere, diano di nuovo il proprio giudizio, e questo, insieme con quelli precedenti, si porti ai cardinali, i quali, dopo maturo esame, formulino il giudizio definitivo.
Può avvenire però – e noi l'abbiamo fatto più volte, e lo faremo ancora in avvenire ogni volta che lo riterremo opportuno – che, o per l'argomento del libro, o per il nome dell'autore, o per altre circostanze – il Pontefice si riservi di dare lui stesso il giudizio su di un libro nella congregazione del giovedì.
In questo caso basterà consegnare al Papa ed ai cardinali i giudizi del libro ed il voto dei consultori, omessi l'esame della congregazione del mercoledì e la relazione da farsi, come s'è detto, dall'assessore al Papa; perché la procedura terminerà col voto che i cardinali esprimeranno avanti al Pontefice, e con la definitiva sentenza dello stesso, oppure con altre formalità da decidersi dalla stessa Congregazione.
6 - Anche l'altra Congregazione, dell'Indice, è composta da vari cardinali, nominati dal Pontefice, dotati delle stesse qualità che si richiedono in quelli del Sant'Uffizio [ … ].
7 - Appena chiamati al sommo pontificato pensammo di fissare una certa procedura da seguire costantemente nell'esaminare e nel giudicare i libri da parte di questa Congregazione dell'Indice.
Perciò, non solo [ … ]: e decretiamo l'osservanza di quanto segue.
8 - Dato che la Congregazione dell'Indice, che ha come unica competenza quella della censura di libri, non suole radunarsi tanto spesso come l'altra Congregazione del Sant'Uffizio [ … ], come del resto già si fa, commettiamo e demandiamo al segretario della stessa il compito speciale ed il dovere di ricevere le denunce dei libri.
Esso poi richiederà diligentemente al delatore i motivi della denuncia; dopo di che non procederà alla buona, ma si cerziorerà della consistenza dell'accusa avanzata sollecitando il parere di due consultori da lui scelti, previo il benestare del sommo pontefice, oppure del cardinale prefetto, o di chi ne faccia le veci.
Se, col parere di questi, il libro parrà meritare una censura, e sia degno di nota di biasimo, dovrà designarsi un relatore idoneo a darne un parere, vale a dire competente nella materia relativa al libro, scelto nel modo sopraddetto; il quale riferisca in scritto i propri rilievi, indicando le pagine alle quali gli stessi si rifanno.
Prima però che il suo giudizio venga trasmesso alla congregazione dei cardinali, i consultori si incontrino in quella che una volta si diceva « la piccola » congregazione, e che d'ora innanzi si dirà « la preparatoria », nella quale, esaminati i rilievi del relatore, si dia un giudizio sulla loro validità o meno.
Questa congregazione deve essere convocata, dallo stesso segretario della Congregazione, almeno una volta al mese e, se del caso, anche più spesso [ … ].
Infine, nella congregazione plenaria si segua esattamente quanto sopra è stato fissato circa l'esame dei libri da parte della Congregazione del S. Uffizio.
E come è compito dell'assessore del S. Uffizio consegnare al sommo pontefice gli atti di questa Congregazione, così, ogni volta che verrà decisa la condanna o la revisione di un libro, sarà compito del segretario della Congregazione dell'Indice chiedere l'assenso dello stesso Pontefice, dopo avergli riferito sugli atti.
9 - Dato però che unico compito della Congregazione dell'Indice è la proibizione dei libri, crediamo necessario aggiungere qui alcune norme, utili specialmente alla stessa Congregazione, ma che dovranno osservarsi anche da quella del S. Uffizio, quando dovrà trattare cause della stessa materia e nelle stesse circostanze.
Quando si tratterà di un libro di autore cattolico, che si giudichi meritevole di condanna, ma quest'ultimo sia di integra fama e di chiaro nome, o per altri libri da lui pubblicati o per lo stesso libro denunciato, si segua la prassi tradizionale, di proibire il libro con la clausula donec corrigatur, oppure donec expurgetur, non appena ciò sia possibile, né si veda, nel caso concreto, qualche grave controindicazione ad usarla.
Una volta poi decisa questa clausola, non si proceda subito alla pubblicazione del decreto, ma si sospenda, e si comunichi la decisione all'autore, o a qualcuno che lo rappresenti e lo difenda, indicandogli le soppressioni, i mutamenti e le correzioni da introdurre.
Se nessuno si presenta da parte dell'autore, oppure lo stesso ( o chi lo rappresenta ) si rifiuta di correggere il libro, fissato un congruo termine, si proceda alla pubblicazione del decreto.
Se, invece, lo stesso autore, o un suo procuratore, starà a quanto ingiunto dalla Congregazione, cioè se deciderà di passare ad una nuova edizione del libro con le dovute correzioni e mutazioni, si annulli il decreto di condanna; a meno che della prima edizione non sia già avvenuta una grande diffusione; nel qual caso nello stesso decreto appaia chiaro che soltanto la prima edizione viene condannata, non la seconda emendata.
10 - Sappiamo che qualcuno s'è lamentato che si proceda a giudizi ed a condanne di libri senza sentire gli autori e senza dare loro modo di difendersi.
E sappiamo che è stato risposto che non occorre chiamare in giudizio gli autori quando non si tratta di giudicare o di condannare le loro persone, ma di tutelare l'incolumità dei fedeli, allontanando da essi il pericolo, facile ad incorrersi, nella lettura nociva dei libri; e che perciò, se il nome dell'autore ne esce diminuito nella fama, soltanto indirettamente ciò proviene dalla condanna del libro.
Così ragionando noi non pensiamo che siano da riprovare queste condanne di libri fatte senza ascoltare gli autori, tanto più stante la supposizione che censori e giudici certamente non ignorano né trascurano tutto quello che l'autore avrebbe potuto opporre a difesa sua personale e della sua dottrina.
Tuttavia – come, del resto, per esigenza di equità e di prudenza, già spesse volte la stessa Congregazione ha praticato – desideriamo vivamente che, anche in avvenire, quando si tratti di autore cattolico più o meno noto per fama e per meriti, o di un'opera che, tolto quel che non va, si giudichi utile far uscire, la Congregazione ascolti l'autore che chiedesse di potersi difendere, oppure designi uno dei consultori a tutelare l'opera come difensore d'ufficio.
11 - Come poi, trattando della Congregazione del S. Uffizio, abbiamo stabilito di assistere sempre di persona ogni volta che si tratti di giudicare libri dall'argomento particolarmente grave [ … ], così siamo disposti ad assicurare la nostra presenza alla Congregazione dell'Indice ogni volta che la gravità del caso lo richiederà.
Ciò non si verificherà nel caso di libri di eretici denunciati perché l'autore esplicitamente vi espone o vi difende errori contrari al dogma cattolico; oppure nel caso di libri denunciati in quanto contrari al buon costume, o perché fomentatori di vizio e di corruzione.
Infatti in questi casi non sarà necessario osservare quelle attenzioni che sopra abbiamo indicato come necessarie; ma, una volta appurato che si tratta di eresia o di corruttela, si proceda subito al decreto di condanna, secondo la prima la seconda e la settima delle Regole dell'Indice, formulate e pubblicate dal Concilio di Trento.9
12 - Come nella suddetta Congregazione del S. Uffizio con severissime leggi si provvede a che nessuno parli con altri di quanto tratta la stessa Congregazione, così ordiniamo che la stessa legge del segreto sia religiosamente osservata dai relatori consultori e cardinali della Congregazione dell'Indice [ … ].
13 - [ … ] a revisori e a consultori di questa nostra Congregazione [ … ] vengano eletti uomini di vita integerrima, di sicura dottrina, di giudizio equilibrato, padroni dei propri sentimenti, alieni da ogni partigianeria e particolarismo, e che uniscano la giustizia e la libertà di giudizio alla prudenza e all'amore della verità [ … ].
14 - Ammoniamo ed instantemente esortiamo tutti i relatori ed i consultori, tanto presenti quanto futuri, che nell'esaminare e nel dare giudizi sui libri, studino ed osservino diligentemente le regole seguenti:
15 - I: Si ricordino che, quando vengono loro dati libri in esame, non è loro compito e dovere far di tutto ed insistere perché essi vengano condannati; ma devono con diligente attenzione ed animo tranquillo esaminarli, e provvedere alla Congregazione le loro fedeli osservazioni ed oggettivi rilievi, affinché questa possa rettamente giudicare, e decidere secondo il merito se proscriverli ed emendarli, oppure anche ammetterli.
16 - II: [ … ] Può succedere che, per errore, venga affidato a qualcuno l'esame di un libro la cui materia non è di sua competenza, e che il revisore o il consultore nel leggerlo se ne avveda.
Costui sappia che, né Dio né uomo alcuno gli addebiterà a colpa se egli quanto prima dichiarerà alla Congregazione, o al suo segretario, di non essere l'uomo indicato per l'argomento, e se chiederà che quel compito sia passato ad altri più idoneo; anzi [ … ].
17 - III: Sappia inoltre di essere chiamato a giudicare delle varie opinioni e sentenze contenute nei libri con animo scevro da ogni pregiudizio.
Perciò si liberi da ogni propensione verso nazioni, famiglie, scuole o istituti, sgombri da sé ogni partigianeria, abbia occhi soltanto per la dottrina che è comune ai cattolici: contenuta nei decreti dei concili ecumenici, nelle costituzioni dei pontefici romani e nel consenso dei padri ortodossi e dei dottori; per il resto è pacifico che non poche opinioni, che sembrano più che certe ad una scuola, istituto o nazione, e tuttavia, senza alcun danno per la fede o per la religione vengono rifiutate ed impugnate da altri cattolici che difendono le opposte, a saputa e col benestare della Sede Apostolica, che lascia ciascuna di quelle opinioni nel suo proprio grado di probabilità.
18 - IV: Altro punto di grande importanza: non si può dare un giudizio obiettivo del vero pensiero di un autore se il libro non viene letto tutto in ogni sua parte; se non si confrontano tra di loro le cose disposte ed esposte in luoghi diversi; se non si considera attentamente nel suo insieme il pensiero e l'intento dell'autore.
Perciò il giudizio su di lui va dato non da una o dall'altra proposizione, avulsa ed indipendentemente dalle altre contenute nello stesso libro.
Infatti capita spesso che l'autore, in un luogo tratti l'argomento come di passaggio ed alquanto oscuramente, mentre altrove lo tratta di proposito, ampiamente e con chiarezza, sì da diradare del tutto le nebulosità della prima esposizione, che causavano l'apparente senso inaccettabile, questa volta esprimendosi in termini che escludono ogni ombra di errore.
19 - V: Se poi a qualche autore, del resto noto come cattolico ed ottimo per religione e cultura, sfuggisse qualche espressione ambigua, equità vuole che, spiegato per quanto possibile, quanto da lui scritto venga preso nel senso accettabile.
20 - [ … ] Finalmente, allo scopo inteso, sembra necessario aggiungere due osservazioni.
21 - Qualche volta escono libri nei quali dottrine false e condannate, oppure sistemi esiziali per la religione e la morale, vengono riportati e riferiti come trovati e pensati da altri, senza che l'autore, che carica la sua opera di siffatta dannosa mercanzia, si prenda pensiero di confutarli.
Così agendo pensano di non meritarsi riprovazione, e di essere al riparo da provvedimenti, dato che essi niente affermano delle opinioni altrui, limitandosi a riportarle con scrupolo storico.
Ma, checché sia delle loro intenzioni e del castigo che meritano – di cui decidano quelli che applicano la legge nei tribunali penali –, non si può affatto dubitare che siffatti libri causano gravi danni e rovine nel popolo cristiano, mettendo veleni alla portata di lettori incauti, senza indicare o preparare alcun pur necessario antidoto.
I revisori notino e censurino questo nuovo e sottile ritrovato della malizia umana per indurre facilmente in errore le menti dei semplici; se da siffatti libri si può attendere qualche utilità, se ne ordini l'emendazione; se no, si includano senz'altro nell'Indice dei libri proibiti.
22 - Nell'Istruzione del nostro predecessore Clemente VIII [ … ], sapientemente si ordinava di espungere quanto intaccava la fama dei prossimi, e specialmente degli ecclesiastici e dei principi, e quanto è contrario ai buoni costumi ed alla disciplina cristiana; inoltre, di rifiutare le pasquinate e le battute spiritose lanciate in danno o pregiudizio della fama e della stima altrui.10
Ora, volesse il cielo che, in questa licenza e malizia dei tempi, non uscissero continuamente libri nei quali, autori in polemica s'insultano a vicenda con ingiurie ed accuse; qualificano di eretiche opinioni che la Chiesa non ha condannate; scherniscono e mettono in ridicolo gli avversari, le loro scuole e le loro dispute, con grande scandalo dei buoni e scherno degli eretici, che giubilano nel vedere i cattolici assaltarsi e scannarsi a vicenda.
Sappiamo bene che non è possibile togliere dal mondo ogni disputa, specialmente da quando i libri si moltiplicano sempre più; diceva bene l'Ecclesiaste: Non c'è fine nel comporre libri ( Qo 12,12 ).
Del resto, siamo persuasi che qualche volta ne possono derivare grandi utilità.
Giustamente però vogliamo che nel difendere le opinioni si sia misurati e che nello scrivere si osservi la moderazione cristiana.
Osserva sant'Agostino: Non è senza utilità che si esercitano gli ingegni, purché il dialogo sia misurato ed i contendenti non credano di sapere ciò che non sanno.
E quelli che cercano di giustificare la virulenza dei propri scritti col pretesto dell'amore alla verità e dello zelo per la buona dottrina, ricordino che prima di tutto occorre tenere almeno altrettanto conto della dolcezza evangelica e della carità cristiana [ … ].
23 - Neanche è valida, e cade a sproposito, la scusa di quelli che, tutti devoti degli autori antichi, pensano lecito permettersi quella maniera di scrivere; infatti, se osassero comprendere i nuovi, forse non si sarebbero trattenuti dall'offendere i vecchi, se fosse loro toccato di vivere nei loro tempi [ … ].
Si freni, perciò, siffatta licenza degli scrittori, i quali, come diceva sant'Agostino, amando la propria sentenza, non perché è la vera, ma perché è la loro, non solo riprovano le opinioni altrui, ma indecorosamente le biasimano e le mettono alla berlina.
Non si permetta mai che qualcuno tenti di far passare nei libri come dogmi certi e definiti dalla Chiesa, opinioni private, e tacciare di erronee le contrarie; con che si eccita la piazza nella Chiesa, si creano o si alimentano litigi tra i dottori, e troppo spesso si spezzano i legami della carità cristiana.
24 - [ … ] Importa molto alla pace pubblica, all'edificazione dei prossimi ed alla carità che gli scritti dei cattolici siano scevri da ogni livore asprezza e volgarità: tutte cose che disdicono alla formazione e disciplina cristiana e sono contrarie ad ogni buona educazione.
Perciò i revisori dei libri, nel loro ufficio, perseguiscano severamente la licenza di siffatti scrittori, e la deferiscano alla Congregazione dei cardinali, perché questi, nel loro zelo e potere, la reprimano.
1 | Decretum Gelasianum ( 496 ) |
2 | Gregorio IX,
Lettera Ab Aegyptiis ( 1228 ) e Bolla Parens scientiarum ( 1231 ) |
3 | Pio IV, Costituzione Cum pro munere ( 1564 ) |
4 | Pio V, Motu proprio Licet alias ( 1570 ) |
5 | Clemente X, Decreto Creditae nobis ( 1673 ) |
6 | Pio IV, Decreto De Indice librorum ( 1563 ) |
7 | Sisto V, Costituzione Immensa aeterni Dei ( 1587 ) |
8 | Clemente VIII, Costituzione Sacrosanctum catholicae ( 1595 ) |
9 | Pio IV, Bolla Dominici gregis ( 1564 ) |
10 | Clemente VIII, Breve Gregem Dominicum ( 1593 ) |