Augustum sanctissimumque

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Roma, 1 ottobre 1888

L'eccelso e santissimo ufficio esercitato dai Romani Pontefici sembrava richiedere da loro, in sommo grado, che essi raccogliessero, quanto più numerose possibile, le opere letterarie nelle quali fossero come descritti i vari cammini delle menti, e dalle quali si potessero attingere, come da fonte perenne, la sapienza dei tempi passati e i documenti di molte culture.

Perciò, in modo assai opportuno e provvido, i Nostri Predecessori curarono con grande impegno e ingente spesa che fosse arricchita con scelti volumi di tutte le discipline la Biblioteca preparata per uso loro e della Sede Apostolica negli stessi palazzi pontifici.

Con identico proposito, naturalmente per ricavare frutti ancora maggiori al servizio della Chiesa da così grande quantità di libri, anche Noi, fin dagli inizi stessi del Pontificato, abbiamo rivolto i Nostri pensieri e le Nostre cure alla Biblioteca Vaticana.

Essendo a Noi noto che parecchie disposizioni per la protezione e l'abbellimento della stessa erano state impartite con sapienza e serietà dai Nostri Predecessori di venerata memoria Sisto V, Clemente XII, Benedetto XIV, Clemente XIII e Pio IX, seguendo le loro orme, abbiamo provveduto che esse fossero osservate, e con la Nostra Costituzione edita motu proprio il 9 settembre 1878, prescrivemmo delle norme con cui si provvide più compiutamente alla custodia e al decoro della Biblioteca.

Fu aumentato il numero degli uffici e fu fornita agli studiosi una più ampia possibilità di accedere ad essa e di utilizzarla.

Nondimeno, rimase nell'animo il desiderio di offrire qualcosa di più, che tornasse ad onore della Chiesa e ad utilità ed incremento della sana dottrina.

Certamente non ignoravamo che dappertutto ai nostri tempi gli uomini sono spinti da uno studio appassionato alle dispute storiche e a ricercare le cause più profonde degli avvenimenti, e che i nemici della religione si servono di quello studio per diffondere le tenebre sulla luce della storia e guastarla con la menzogna, per aggiungere alla fede favole ingannatrici, e infine per raccontare calunnie agli innocenti e far disprezzare e odiare uomini meritevoli di ogni lode da parte dei posteri.

Davvero, niente è più adatto e più valido – al fine di distruggere queste falsità – della verità dei fatti esposta al sole, testimoniata da inoppugnabili documenti letterari e artistici.

Trovandosene una grande quantità nella Biblioteca Vaticana, abbiamo pensato bene che si possa chiedere ad essa una luce tanto più viva e un aiuto tanto più valido per illustrare la verità, per difendere il Cattolicesimo, per sconfiggere gli errori, quanto più abbondantemente sia fornita di tutti i sussidi e dei servizi, con i quali si fa in modo che in essa non ci sia nulla di confuso e di disordinato, e si offrono agli eruditi le maggiori opportunità perché sia più facile l'esame di tesori di tal genere.

Perciò, mirando a questo, decidemmo di disporre nuove leggi sull'ordinamento della Biblioteca e sui compiti di coloro che la presiedono o la servono, e avendole comprese nella Nostra Costituzione edita motu proprio il 21 marzo 1885, comandammo che fossero osservate per un certo tempo a titolo di esperimento.

Fattane la prova ormai da oltre tre anni, l'esperienza ha convalidato molte di quelle norme; per contro ha convinto che alcune debbano essere mutate.

Emendate queste ultime come era necessario, confermiamo e sanzioniamo le ricordate leggi con la Nostra autorità Pontificia, e comandiamo che abbiano valore di legge perpetua dal giorno stesso segnato in questo Nostro documento.

Deliberiamo poi ed espressamente dichiariamo che il presente documento sia sempre, ora e in futuro, stabile, valido ed efficace, e che ottenga i suoi effetti completi ed integri, anche nel caso in cui non fosse stato esibito o registrato negli atti della Camera o di altro Dicastero Apostolico; nonostante la Costituzione De registrandis di Pio IV e qualunque altra disposizione contraria.

Vogliamo poi che di questo documento si facciano tre copie, delle quali comandiamo che una sia custodita nel Registro del Nostro Abbreviatore di Curia, la seconda nell'archivio della Prefettura della Casa Pontificia, la terza nell'archivio particolare della Biblioteca Vaticana.

Affidiamo poi al Cardinale Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, e comandiamo a tutti coloro che esercitano uffici nella Biblioteca Vaticana, che obbediscano fedelmente, ciascuno per la propria parte, alle leggi predette, e si adoperino diligentemente perché esse siano osservate.

Per il resto, riserviamo solo a Noi e ai Nostri Successori pro tempore, in modo speciale e diretto, la facoltà di sostituire e di derogare a queste leggi, se richiederanno qualcosa del genere la diversa situazione dei tempi e le circostanze; come pure la facoltà di dirimere tutti i dubbie le difficoltà che potessero nascere riguardo all'interpretazione e all'uso delle stesse, quando si applicheranno concretamente.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 1° ottobre 1888, nell'anno undicesimo del Nostro Pontificato.

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