Augustum sanctissimumque

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Parte 3

Ordinamento per lo studio e per le visite

70 Studio.

La nuova sala attigua alla biblioteca, testé attuata e fornita di tutto il necessario, è destinata allo studio per gli scrittori e per gli estranei.

71 Nei giorni e nelle ore di apertura designati dal nuovo calendario, la sala di studio sarà accessibile a tutti coloro che vi sono debitamente ammessi.

72 In quanto all'accesso di estranei ed alle comunicazioni di materie di studio, i Prefetti abbiano presente, ed all'opportunità facciano palese quale è la mente dei sommi Pontefici nell'aprire ai privati la loro biblioteca; cioè:

1° che scopo unico è di favorire la ricerca della verità, l'incremento della religione e della sana scienza;

2° che le comunicazioni sono limitate ai monumenti, ai codici ed agli oggetti di arte, i quali formano la suppellettile più ricca e più pregevole della Biblioteca; gli stampati, facili a trovarsi nelle pubbliche librerie, non si apprestano ordinariamente agli studiosi se non in quanto abbisognano per lo esame e confronto dei testi a penna;

3° che non si comunicano atti e documenti d'indole riservata per ragione di pubblico interesse religioso e sociale, o riferentisi a persone viventi, o a fatti di recente data;

4° che sta sempre in arbitrio del Pontefice di moderare, e secondo le contingenze anche sospendere e revocare il permesso di accesso e comunicazione a questo suo interno istituto.

73 L'ammissione degli studiosi alla biblioteca si concede dal Sommo Pontefice con particolare rescritto, o immediatamente, o per organo della Segreteria di Stato.

Le domande devono essere dirette allo stesso Sommo Pontefice e presentate per mezzo della detta Segreteria, alla quale per cura del Sotto-bibliotecario della disciplina saranno tosto trasmesse quelle, che i postulanti credessero di depositare negli offici stessi della biblioteca.

74 Nelle relative suppliche dovrà designarsi la qualità dello studio ed accennarsi lo scopo ed uso delle ricerche.

Le persone straniere o sconosciute dovranno inoltre presentare i titoli comprovanti le loro personali qualità.

75 Ottenuta la licenza pontificia, i Prefetti ammettono i postulanti nella sala di studio, assegnano ad essi un posto, fanno porgere loro la scheda di domanda, nella quale ciascuno indica il codice o volume domandato, e mette la propria firma.

76 Dei codici o volumi domandati i Prefetti ordinano la estrazione nel modo detto all'art. 19, e fattili col mezzo dei Bidelli trasportare alla sala di studio, li consegnano ai richiedenti dietro ricevuta per ciascun codice distaccata dalla matrice con indicazione dei connotati distintivi del medesimo.

77 I codici, i volumi ed altri manoscritti ad un medesimo richiedente non si consegnano che uno per volta.

Per consultarne contemporaneamente più insieme occorre un permesso speciale dei Prefetti, i quali prescriveranno le cautele nei singoli casi opportune.

78 È ingiunto agli studiosi di usare la più scrupolosa diligenza nel trattare e svolgere i documenti che ricevono, badando di non sovrapporvi oggetti e materie da insudiciarli o da nuocere la loro integrità e conservazione, ed astenendosi dal farvi annotazioni, segni o cancellature.

79 Per lavori anche innocui di disegno, facsimile, fotografia e simili dovrà starsi al disposto dell'art. 54, in virtù del quale devono in ciascun caso aver luogo domanda e autorizzazione speciale, ed opportune cautele secondo la qualità del lavoro.

80 Quelli che osassero commettere sottrazioni a danno della biblioteca, ovvero che osassero staccar fogli, radere o adulterare i caratteri e le marche, o contraffare dolosamente o corrompere i testi, oltre l'azione penale e l'immediata espulsione ed interdizione di accesso, incorrono nella sanzione espressa negli art. 46 e 47 del presente regolamento, cioè nella scomunica maggiore riservata al Sommo Pontefice.

81 Presiedono alla sala di studio i Prefetti; hanno sotto di sé un Assistente e due Bidelli per esercitare la debita vigilanza e l'occorrente servizio, e mantenere l'ordine ed il silenzio.

Ad ognuno incombe di contenersi con tutti i riguardi di civile rispetto e urbanità: è vietata qualunque discussione, contesa, e qualsiasi molesto rumore.

82 Non potranno i Prefetti permettere agli estranei di trattenersi nella sala di studio e nei locali della biblioteca fuori dei giorni e delle ore di apertura stabiliti dal calendario.

83 È bensì in potere dei Prefetti di congedare dalla sala e interdire l'accesso a coloro che abusassero del ricevuto permesso, o contravvenissero alla disciplina ed ai regolamenti.

84 Non è permessa la trascrizione di testi e documenti manoscritti per mezzo di estranei amanuensi.

Quando gli studiosi intendano di farla di propria mano, ne domanderanno il permesso ai Prefetti, i quali sono in facoltà di esaminare il testo prima di annuire, e di esigere la revisione della copia, prima che sia estratta dalla biblioteca.

Se la trascrizione venga domandata direttamente alla biblioteca, i Prefetti vedranno se sia il caso di darne l'incarico ad alcuno degli addetti all'istituto per eseguirla, ovvero di provvedere altrimenti.

Il lavoro sarà equamente retribuito.

85 I Prefetti faranno notare in apposito registro le copie estratte, e raccomanderanno agli studiosi di esibire in dono alla biblioteca un esemplare della pubblicazione che essi faranno con notizie e documenti desunti dalla medesima.

86 Al termine dell'apertura devonsi in ciascun giorno riprendere i volumi e codici dalla mani degli studiosi, ai quali non si rende l'atto di ricevuta, se non previa restituzione e verifica della interezza ed identità di ciò che era stato loro consegnato.

87 Nella sala di studio è stabilito uno o più armadi guarniti, ove i Prefetti giornalmente fanno riporre dai Bidelli e provvisoriamente custodire i codici, e tutto ciò che serve allo studio.

Le chiavi di questi armadi e la chiave duplicata degli scanni degli Scrittori devono custodirsi dal primo Prefetto.

88 L'apparato telefonico testé messo in opera nell'ampio perimetro della biblioteca, è destinato esclusivamente ad agevolare l'interno servizio della medesima.

89 Visite.

I Superiori stabiliranno di concerto per i visitatori un orario consentaneo alla qualità del luogo, subordinato ai bisogni del servizio ed alla generale disciplina dei SS. Palazzi.

Non sono ammesse visite nei giorni festivi e nelle ore in cui la biblioteca è chiusa per lavori straordinari.

90 Nelle ore destinate alla visita sono chiusi gli armadi, gli scrigni e le scansie a vetro, ove si custodiscono le varie collezioni, né potranno aprirsi senza i Prefetti che ne conservano le chiavi.

91 L'accesso dei visitatori deve a cura dei Prefetti essere ordinato in maniera che non avvenga mai senza loro intesa, e che il Portiere od un Bidello rimanga sempre alla porta per introdurli e per ricevere la consegna dei bastoni, ombrelli ed oggetti che ai visitatori non è permesso di portare entro le aule, e che altri due Bidelli, e non meno, sieno destinati ad associarli, non dovendo per regola permettersi visite senza accompagnamento, ed in soverchia moltitudine da ingenerare confusione, ma a separati drappelli, evitando sempre inutili colloqui e prolungati trattenimenti.

Ai visitatori di riguardo i Superiori stessi fanno cortese officio di compagnia, o deputano una guida erudita fra gli Scrittori od Assistenti.

92 È obbligo degli accompagnatori d'invigilare attentamente che non si commettano sconci od abusi, che non si tocchino e non si estraggano oggetti dai loro posti, e che non si rechi alcun danno alla suppellettile, ai monumenti, ai mobili ed alle sale della biblioteca.

In caso che ciò avvenisse, ne devono prontamente informare i Prefetti, i quali hanno pieno potere di fare espellere gli autori e adottare le opportune misure contro di essi.

Non sono ammessi i così detti ciceroni, o servitori di piazza a fare da guida ai visitatori.

93 Tutti gli addetti alla biblioteca, essendone avvisati, sono tenuti ad intervenirvi anche fuori delle ore di servizio, quando ufficialmente accede il Sommo Pontefice, e quando per suo invito visitano la biblioteca sovrani, principi e personaggi ragguardevoli.

94 Ciascuno dei Superiori, per la parte che lo riguarda, curerà la esatta osservanza del presente regolamento, essendo riservata al Sommo Pontefice la facoltà di derogarvi.

Resta abrogata ogni anteriore disposizione che non fosse in conformità del medesimo.

Calendario per l'apertura e per lo studio e servizio della biblioteca vaticana

Ore.

Ore quattro in ogni giorno; cioè, dal 1° ottobre a Pasqua di Risurrezione, dalle 9 ant. all'1 pom.; da Pasqua al 30 giugno, dalle ore 8 ant. al mezzodì.

Giorni.

Lo studio ed il servizio è quotidiano, meno i giorni qui appresso notati.

Vacanze.

In tutte le domeniche e giorni festivi di precetto.

In tutti i giovedì dell'anno.

Nelle feste natalizie, dal 24 al 28 Dicembre.

Nella festa della Cattedra di S. Pietro, 18 Gennaio.

Dal giovedì avanti quinquagesima a tutto il mercoledì delle Ceneri.

Dal mercoledì santo sino al mercoledì dopo Pasqua inclusivo.

Nella stagione estiva, dal 1° Luglio al 30 Settembre.

Nei giorni anniversari dell'elezione e incoronazione del Sommo Pontefice.

Nel giorno anniversario della morte dell'ultimo Pontefice.

Nei giorni di Concistoro pubblico o semipubblico.

Dal giorno della morte del Sommo Pontefice sino all'incoronazione del Successore.

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