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Art. 1 La curia romana è l'insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della chiesa universale e delle chiese particolari, esercizio col quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della chiesa nel mondo.
Art. 2 1. Col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di stato, le congregazioni, i tribunali, i consigli e gli uffici, cioè la Camera apostolica, l'Amministrazione del patrimonio della sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede.
2. I dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro.
3. Tra gli istituti della curia romana si collocano la Prefettura della casa pontificia e l'Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice.
Art. 3 1. I dicasteri, a meno che in ragione della loro particolare natura o di una legge speciale non abbiano una diversa struttura, sono composti dal cardinale prefetto o da un arcivescovo presidente, da un determinato numero di padri cardinali e di alcuni vescovi con l'aiuto del segretario.
Li assistono i consultori e prestano la loro collaborazione gli officiali maggiori e un congruo numero di altri officiali.
2. Secondo la natura peculiare di alcuni dicasteri, nel numero dei cardinali e dei vescovi possono essere annoverati chierici e altri fedeli.
3. Peraltro, i membri propriamente detti di una congregazione sono cardinali e vescovi.
Art. 4 Il prefetto o il presidente regge il dicastero, lo dirige e lo rappresenta.
Il segretario, con la collaborazione del sottosegretario, aiuta il prefetto o il presidente nel dirigere le persone e nel trattare gli affari del dicastero.
Art. 5 1. Il prefetto o il presidente, i membri, il segretario e gli altri officiali maggiori, nonché i consultori, vengono nominati per un quinquennio dal sommo pontefice.
2. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, i cardinali preposti sono pregati di presentare le loro dimissioni al romano pontefice, il quale, ponderata ogni cosa, procederà.
Gli altri capi di dicastero, così come i segretari, compiuto il settantacinquesimo anno di età, decadono dal loro incarico; i membri, raggiunta l'età di ottant'anni; tuttavia, quelli che appartengono a un dicastero in ragione di altro incarico, decadendo da questo incarico, cessano anche di essere membri.
Art. 6 Alla morte del sommo pontefice, tutti i capi dei dicasteri e i membri decadono dall'incarico.
Fanno eccezione il camerlengo della chiesa romana e il penitenziere maggiore, i quali sbrigano gli affari ordinari, proponendo al collegio dei cardinali quelli, di cui avrebbero dovuto riferire al sommo pontefice.
I segretari si occupano del governo ordinario dei dicasteri, curando soltanto gli affari ordinari; essi hanno, però, bisogno della conferma del sommo pontefice entro tre mesi dalla sua elezione.
Art. 7 I membri sono presi tra i cardinali dimoranti sia nell'urbe che fuori di essa, ai quali si aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di cui si tratta, alcuni vescovi, soprattutto diocesani, nonché, secondo la natura del dicastero, alcuni chierici e altri fedeli, ma fermo restando che gli affari, i quali richiedono l'esercizio della potestà di governo, devono essere riservati a coloro che sono insigniti dell'ordine sacro.
Art. 8 Anche i consultori sono nominati tra i chierici o gli altri fedeli che si distinguono per scienza e prudenza, rispettando, per quanto è possibile, il criterio dell'universalità.
Art. 9 Gli officiali sono assunti tra i fedeli, chierici o laici, che si distinguono per virtù, prudenza, esperienza debita, scienza confermata da adeguati titoli di studio, e sono scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, così che la curia rispecchi il carattere universale della chiesa.
L'idoneità dei candidati venga dimostrata, all'occorrenza, con esami o in altri modi appropriati.
Le chiese particolari, i superiori di istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica non manchino di offrire la collaborazione alla sede apostolica, permettendo, se sarà necessario, che loro fedeli o membri siano assunti presso la curia romana.
Art. 10 Ciascun dicastero ha il suo archivio corrente, nel quale con ordine, sicurezza e secondo i criteri moderni dovranno essere custoditi i documenti ricevuti e le copie di quelli spediti, dopo essere stati protocollati.
Art. 11 1. Gli affari di maggiore importanza, a seconda della natura di ciascun dicastero, sono riservati alla plenaria.
2. Per le questioni aventi carattere di principio generale o per altre che il prefetto o il presidente abbia ritenuto necessario che siano trattate in questo modo, tutti i membri devono essere convocati tempestivamente per le sessioni plenarie, da celebrare, per quanto è possibile, una volta all'anno.
Per le sessioni ordinarie, però, è sufficiente la convocazione dei membri che si trovano nell'urbe.
3. A tutte le sessioni partecipa il segretario con diritto di voto.
Art. 12 Spetta ai consultori e a coloro che a essi sono equiparati, di studiare con diligenza la questione proposta e di dare, ordinariamente per iscritto, il loro parere intorno ad essa.
All'occorrenza e secondo la natura di ciascun dicastero, possono essere convocati i consultori, perché esaminino collegialmente le questioni proposte e, se è il caso, diano il loro comune parere.
Nei casi singoli possono essere chiamati, per essere consultati, anche altri che, pur non essendo annoverati tra i consultori, si distinguono tuttavia per essere particolarmente esperti nella questione che si deve trattare.
Art. 13 I dicasteri, ciascuno secondo la rispettiva competenza, trattano gli affari che, per la loro particolare importanza, sono riservati per loro natura o di diritto alla sede apostolica, oltre a quelli che superano l'ambito di competenza dei singoli vescovi o dei loro organismi ( conferenze o sinodi episcopali ), come pure quelli che vengono loro affidati dal sommo pontefice; studiano i problemi più gravi del nostro tempo, affinché sia più efficacemente promossa e adeguatamente coordinata l'azione pastorale della chiesa, conservando i dovuti rapporti con le chiese particolari; promuovono le iniziative per il bene della chiesa universale; giudicano, infine, le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono alla sede apostolica.
Art. 14 La competenza dei dicasteri si determina in ragione della materia, se non è stato esplicitamente stabilito altrimenti.
Art. 15 Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale che peculiare della curia romana, e secondo le norme di ciascun dicastero, ma sempre in forme e con criteri pastorali, con l'attenzione rivolta sia alla giustizia e al bene della chiesa, sia soprattutto alla salvezza delle anime.
Art. 16 Si può ricorrere alla curia romana, oltre che nella lingua ufficiale latina, anche in tutte le lingue oggi più largamente conosciute.
Per comodità di tutti i dicasteri, è costituito un centro per i documenti da tradurre in altre lingue.
Art. 17 I documenti generali, che sono preparati da un solo dicastero, siano comunicati agli altri dicasteri interessati, affinché il testo possa essere perfezionato con gli emendamenti eventualmente suggeriti e, confrontati i punti di vista, si proceda più concordemente anche all'esecuzione dei medesimi.
Art. 18 Devono essere sottoposte all'approvazione del sommo pontefice le decisioni di maggiore importanza, a eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà e a eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota romana e del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, pronunciate entro i limiti della loro competenza.
I dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del sommo pontefice.
Sia norma inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che non sia stato prima comunicato dai capi dei dicasteri al sommo pontefice.
Art. 19 1. I ricorsi gerarchici sono ricevuti dal dicastero competente per materia, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 21 § 1.
2. Le questioni, da trattarsi in via giudiziaria, sono invece rimesse ai tribunali competenti, fermo restando quanto prescritto dagli articoli 52 e 53.
Art. 20 Qualora insorgano conflitti di competenza tra i dicasteri, essi saranno sottoposti al Supremo tribunale della Segnatura apostolica, a meno che il sommo pontefice non voglia provvedere altrimenti.
Art. 21 1. Gli affari, che sono di competenza di più dicasteri, saranno esaminati congiuntamente dai dicasteri interessati.
La riunione per confrontare i vari punti di vista sarà convocata dal capo del dicastero che ha incominciato a trattare la questione, sia d'ufficio sia ad istanza di un altro dicastero interessato.
Tuttavia, se lo richiede l'argomento in questione, la cosa sia deferita alla sessione plenaria dei dicasteri interessati.
Presiede la riunione il capo del dicastero, che l'ha convocata, o il suo segretario, se vi intervengono i soli segretari.
2. Se necessario, saranno costituite opportunamente commissioni interdicasteriali permanenti, per trattare quegli affari che richiedano una reciproca e frequente consultazione.
Art. 22 Per mandato del sommo pontefice, i cardinali che presiedono i dicasteri si riuniscono più volte all'anno per esaminare le questioni di maggiore importanza, per coordinare i lavori e perché possano scambiarsi notizie e prendere decisioni.
Art. 23 Gli affari più importanti di carattere generale, se piacerà al sommo pontefice, possono essere utilmente trattati dai cardinali riuniti in concistoro plenario secondo la legge propria.
Art. 24 Il consiglio consta di quindici cardinali, nominati per cinque anni dal romano pontefice e scelti fra i vescovi delle chiese particolari delle diverse parti del mondo.
Art. 25 1. Il consiglio è convocato dal cardinale segretario di stato ordinariamente due volte all'anno per esaminare i problemi organizzativi ed economici della Santa Sede e degli organismi collegati.
Esso può avvalersi della consulenza di esperti.
2. Il consiglio viene informato anche circa l'attività dell'istituto eretto con sede nello Stato della Città del Vaticano, allo scopo di provvedere alla custodia e all'amministrazione di capitali destinati ad opere di religione e di carità.
Quest'istituto si regge secondo proprie norme.
Art. 26 1. Si favoriscano frequenti rapporti con le chiese particolari e con gli organismi di vescovi ( conferenze o sinodi episcopali ), chiedendo il loro parere quando si tratta di preparare documenti di rilevante importanza, aventi carattere generale.
2. Per quanto è possibile, i documenti generali o quelli riguardanti specificamente le chiese particolari, prima che siano resi pubblici, siano notificati ai vescovi diocesani interessati.
3. Le questioni presentate ai dicasteri siano esaminate con diligenza e, ove occorra, si dia a esse sollecitamente risposta o almeno un cenno di riscontro.
Art. 27 I dicasteri non tralascino di consultare i rappresentanti pontifici circa gli affari riguardanti le chiese particolari in cui essi esercitano la loro funzione, né trascurino di notificare agli stessi rappresentanti le decisioni prese.
Art. 28 Secondo la veneranda tradizione e la prescrizione della legge, i vescovi, che sono a capo di chiese particolari, compiono nei tempi stabiliti la visita "ad limina apostolorum", e in tale occasione presentano al romano pontefice la relazione circa lo stato della loro diocesi.
Art. 29 Tali visite hanno un'importanza peculiare nella vita della chiesa, in quanto costituiscono come il culmine delle relazioni dei pastori di ciascuna chiesa particolare col romano pontefice.
Egli, infatti, ricevendo in udienza i suoi fratelli nell'episcopato, tratta con loro delle cose concernenti il bene delle chiese e la funzione pastorale dei vescovi, li conferma e sostiene nella fede e nella carità.
In tal modo si rafforzano i vincoli della comunione gerarchica, e si evidenziano sia la cattolicità della chiesa che l'unione del collegio dei vescovi.
Art. 30 Le visite "ad limina" riguardano anche i dicasteri della curia romana.
Infatti, grazie a esse si sviluppa e si approfondisce il proficuo dialogo tra i vescovi e la sede apostolica, si scambiano reciproche informazioni, si offrono consigli e opportuni suggerimenti per il maggior bene e il progresso delle chiese, oltre che per l'osservanza della comune disciplina della chiesa.
Art. 31 Tali visite siano preparate con premurosa diligenza e in modo conveniente, cosicché i tre principali momenti, di cui constano, ossia il pellegrinaggio ai sepolcri dei principi degli apostoli, l'incontro col sommo pontefice e i colloqui presso i dicasteri della curia romana, si effettuino felicemente e abbiano esito positivo.
Art. 32 A tale fine, la relazione sullo stato della diocesi sarà inviata alla Santa Sede sei mesi prima del tempo fissato per la visita.
Essa sarà esaminata con somma diligenza dai dicasteri competenti e le loro osservazioni saranno notificate a una speciale commissione costituita a questo fine, affinché di tutto si faccia un breve riassunto da tener presente nei colloqui.
Art. 33 L'attività di tutti coloro che lavorano nella curia romana e negli altri organismi della Santa Sede è un vero servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale, in quanto è partecipazione alla missione universale del romano pontefice, e tutti devono compierlo con la massima responsabilità e con la disposizione a servire.
Art. 34 I singoli dicasteri perseguono i loro scopi specifici, pur convergendo tra loro; perciò quanti lavorano nella curia romana devono far sì che la loro operosità confluisca alla stessa meta e sia ben regolata.
Tutti, pertanto, saranno sempre pronti a prestare la propria opera, ovunque sia necessario.
Art. 35 Anche se qualsiasi opera prestata negli organismi della Santa Sede è una collaborazione con la missione apostolica, i sacerdoti attendano attivamente per quanto possono alla cura d'anime, ma senza che ne derivi pregiudizio al loro lavoro di ufficio.
Art. 36 Della prestazione del lavoro nella curia romana e delle questioni ad essa connesse si occupa, secondo la propria competenza, l'Ufficio centrale del lavoro.
Art. 37 A questa costituzione apostolica fa seguito il Regolamento generale della curia romana, ossia le norme comuni, con le quali sono prestabiliti l'ordine e il modo di trattare gli affari nella stessa curia, ferme restando le norme generali di questa costituzione.
Art. 38 Ogni dicastero avrà il suo proprio regolamento, ossia le norme speciali, con le quali saranno prestabiliti l'ordine e i modi di trattare gli affari.
Il regolamento di ciascun dicastero sarà reso pubblico nelle forme consuete della sede apostolica.
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