Episcopalis Communio |
§ 1. Il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto al Romano Pontefice, che ne è il presidente.
§ 2. Esso si riunisce:
1° in Assemblea Generale Ordinaria, se vengono trattate materie che riguardano il bene della Chiesa universale;
2° in Assemblea Generale Straordinaria, se le materie da trattare, che riguardano il bene della Chiesa universale, esigono una urgente considerazione;
3° in Assemblea Speciale, se vengono trattate materie che riguardano maggiormente una o più aree geografiche determinate.
§ 3. Se lo ritiene opportuno, particolarmente per ragioni di natura ecumenica, il Romano Pontefice può convocare un'Assemblea sinodale secondo altre modalità da lui stesso stabilite.
§ 1. I Membri delle Assemblee del Sinodo sono quelli previsti dal can. 346 del CIC.
§ 2 Secondo il tema e le circostanze, possono essere chiamati all'Assemblea del Sinodo anche alcuni altri, che non siano insigniti del munus episcopale, il ruolo dei quali viene determinato di volta in volta dal Romano Pontefice.
§ 3. La designazione dei Membri e degli altri partecipanti a ciascuna Assemblea avviene a norma del diritto peculiare.
§ 1. Secondo il tema e le circostanze, l'Assemblea del Sinodo può essere celebrata in più periodi tra loro distinti a discrezione del Romano Pontefice.
§ 2. Nel tempo che intercorre tra i diversi periodi, la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, insieme al Relatore Generale e al Segretario Speciale dell'Assemblea, ha il compito di promuovere lo sviluppo della riflessione sul tema o su alcuni aspetti di particolare rilievo emersi dai lavori assembleari.
§ 3. I Membri e gli altri partecipanti restano in carica ininterrottamente fino allo scioglimento dell'Assemblea del Sinodo.
Ogni Assemblea del Sinodo si sviluppa secondo fasi successive: la fase preparatoria, la fase celebrativa e la fase attuativa.
§ 1. La fase preparatoria ha inizio allorché il Romano Pontefice indice l'Assemblea del Sinodo, assegnandole uno o più temi.
§ 2. Coordinata dalla Segreteria Generale del Sinodo, la fase preparatoria ha come scopo la consultazione del Popolo di Dio sul tema dell'Assemblea del Sinodo.
§ 1. La consultazione del Popolo di Dio si svolge nelle Chiese particolari, per mezzo dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e delle Conferenze Episcopali.
In ciascuna Chiesa particolare i Vescovi svolgono la consultazione del Popolo di Dio avvalendosi degli Organismi di partecipazione previsti dal diritto, senza escludere ogni altra modalità che essi giudichino opportuna.
§ 2. Le Unioni, le Federazioni e le Conferenze maschili e femminili degli Istituti di Vita Consacrata e della Società di Vita Apostolica consultano i Superiori Maggiori, che a loro volta possono interpellare i propri Consigli e anche altri Membri dei suddetti Istituti e Società.
§ 3. Allo stesso modo anche le Associazioni di fedeli riconosciute dalla Santa Sede consultano i loro Membri.
§ 4. I Dicasteri della Curia Romana offrono il loro contributo tenendo conto delle rispettive competenze specifiche.
§ 5. La Segreteria Generale del Sinodo può individuare pure altre forme di consultazione del Popolo di Dio.
§ 1. Ciascuna Chiesa particolare invia il proprio contributo al Sinodo dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, oppure al Consiglio dei Gerarchi o all'Assemblea dei Gerarchi delle Chiese sui iuris, oppure alla Conferenza Episcopale del proprio territorio.
Suddetti organismi, a loro volta, trasmettono una sintesi dei testi loro pervenuti alla Segreteria Generale del Sinodo.
Allo stesso modo fanno l'Unione dei Superiori Generali e l'Unione Internazionale delle Superiore Generali con i contributi elaborati dagli Istituti di Vita Consacrata e dalle Società di Vita Apostolica.
I Dicasteri della Curia Romana trasmettono direttamente i loro contributi alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.
§ 2. Rimane integro il diritto dei fedeli, singolarmente o associati, di inviare direttamente i loro contributi alla Segreteria Generale del Sinodo.
§ 1. Secondo il tema e le circostanze, la Segreteria Generale del Sinodo può promuovere la convocazione di una Riunione presinodale con la partecipazione di alcuni fedeli da essa designati, perché anch'essi, nella diversità delle loro condizioni, offrano all'Assemblea del Sinodo il loro contributo.
Anche alcuni altri possono essere invitati.
§ 2. Tale Riunione può pure tenersi a livello regionale, coinvolgendo all'occorrenza i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e le Conferenze Episcopali del territorio interessato, nonché le relative Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali, al fine di tener conto delle peculiarità storiche, culturali ed ecclesiali delle diverse aree geografiche.
Gli Istituti di Studi Superiori, soprattutto quelli che possiedono una speciale competenza sul tema dell'Assemblea del Sinodo o su questioni specifiche con esso attinenti, possono offrire studi, o di propria iniziativa o su richiesta dei Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e delle Conferenze Episcopali, o su richiesta della Segreteria Generale del Sinodo.
Tali studi possono sempre essere trasmessi alla Segreteria Generale del Sinodo.
§ 1. Per l'approfondimento del tema e la redazione di eventuali Documenti previ all'Assemblea del Sinodo, la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi può avvalersi di una Commissione preparatoria, formata da esperti.
§ 2. Tale Commissione è nominata dal Segretario Generale del Sinodo, che la presiede.
Prima che inizi l'Assemblea del Sinodo il Romano Pontefice nomina:
1° uno o più Presidenti Delegati, che presiedono l'Assemblea in suo nome e per sua autorità;
2° un Relatore Generale, che coordina la discussione sul tema dell'Assemblea del Sinodo e l'elaborazione di eventuali documenti da sottoporre alla medesima Assemblea;
3° uno o più Segretari Speciali, che assistono il Relatore Generale in tutte le sue funzioni.
§ 1. All'Assemblea del Sinodo possono essere invitati, senza diritto di voto:
1° Esperti, che cooperano con il Segretario Speciale in ragione della loro competenza sul tema dell'Assemblea del Sinodo, ai quali si possono aggiungere alcuni Consultori della Segreteria Generale;
2° Uditori, che contribuiscono ai lavori assembleari in virtù della loro esperienza e conoscenza.
3° Delegati Fraterni, che rappresentano le Chiese e le Comunità ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica.
§ 2. In determinate circostanze possono essere designati, senza diritto di voto, alcuni Invitati Speciali, cui si riconosce una particolare autorevolezza in riferimento al tema dell'Assemblea del Sinodo.
L'Assemblea del Sinodo inizia e si conclude con la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal Romano Pontefice, cui i Membri e gli altri partecipanti all'Assemblea prendono parte nella diversità delle loro condizioni.
L'Assemblea del Sinodo si raduna in sedute plenarie, dette Congregazioni Generali, alle quali partecipano i Membri, gli Esperti, gli Uditori, i Delegati Fraterni e gli Invitati Speciali, oppure in Sessioni dei Circoli minori, in cui i partecipanti all'Assemblea si suddividono a norma del diritto peculiare.
§ 1. Nelle Congregazioni Generali i Membri tengono i loro interventi a norma del diritto peculiare.
§ 2. Periodicamente ha pure luogo un libero scambio di opinioni tra i Membri sugli argomenti in corso di trattazione.
§ 3. Anche gli Uditori, i Delegati Fraterni e gli Invitati Speciali possono essere invitati a prendere la parola sul tema dell'Assemblea del Sinodo.
Secondo il tema e le circostanze, a norma del diritto peculiare possono essere costituite alcune Commissioni di studio, formate da Membri e altri partecipanti all'Assemblea del Sinodo.
§ 1. Le conclusioni dell'Assemblea sono raccolte in un Documento finale.
§ 2. Per la redazione del Documento finale, viene costituita un'apposita Commissione, composta dal Relatore Generale, che la presiede, dal Segretario Generale, dal Segretario Speciale e da alcuni Membri eletti dall'Assemblea del Sinodo tenendo conto delle diverse regioni, cui se ne aggiungono altri nominati dal Romano Pontefice.
§ 3. Il Documento finale viene sottoposto all'approvazione dei Membri a norma del diritto peculiare, ricercando nella misura del possibile l'unanimità morale.
§ 1. Ricevuta l'approvazione dei Membri, il Documento finale dell'Assemblea è offerto al Romano Pontefice, che decide della sua pubblicazione.
Se approvato espressamente dal Romano Pontefice, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro.
§ 2. Qualora poi il Romano Pontefice abbia concesso all'Assemblea del Sinodo potestà deliberativa, a norma del can. 343 del Codice di diritto canonico, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro una volta da lui ratificato e promulgato.
In questo caso il Documento finale viene pubblicato con la firma del Romano Pontefice insieme a quella dei Membri.
§ 1. I Vescovi diocesani o eparchiali curano l'accoglienza e l'attuazione delle conclusioni dell'Assemblea del Sinodo, recepite dal Romano Pontefice, con l'aiuto degli organismi di partecipazione previsti dal diritto.
§ 2. I Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e le Conferenze Episcopali coordinano l'attuazione delle suddette conclusioni nel loro territorio e a tal fine possono predisporre iniziative comuni.
§ 1. Insieme al Dicastero della Curia Romana competente, nonché, secondo il tema e le circostanze, agli altri Dicasteri in vario modo interessati, la Segreteria Generale del Sinodo promuove per la propria parte l'attuazione degli orientamenti sinodali approvati dal Romano Pontefice.
§ 2. La Segreteria Generale può predisporre studi e altre iniziative idonee allo scopo.
§ 3. In particolari circostanze la Segreteria Generale, con il mandato del Romano Pontefice, può emanare documenti applicativi, sentito il Dicastero competente.
§ 1. Secondo il tema e le circostanze, la Segreteria Generale del Sinodo può avvalersi di una Commissione per l'attuazione, formata da esperti.
§ 2. Il Segretario Generale del Sinodo ne nomina i Membri, sentito il Capo del Dicastero della Curia Romana competente, e la presiede.
§ 3. La Commissione coadiuva con appositi studi la Segreteria Generale nel compito di cui all'art. 20 § 1.
§ 1. La Segreteria Generale è un'istituzione permanente al servizio del Sinodo dei Vescovi, direttamente sottoposta al Romano Pontefice.
§ 2. Essa è composta dal Segretario Generale, dal Sottosegretario, che coadiuva il Segretario Generale in tutte le sue funzioni, e dal Consiglio Ordinario, nonché, se sono stati costituiti, dai Consigli di cui all'art. 25.
§ 3. Il Segretario Generale e il Sottosegretario sono nominati dal Romano Pontefice e sono Membri dell'Assemblea del Sinodo.
§ 4. Per le sue attività la Segreteria Generale si avvale di un congruo numero di officiali e di consultori.
§ 1. La Segreteria Generale è competente nella preparazione e nell'attuazione delle Assemblee del Sinodo, nonché nelle altre questioni che il Romano Pontefice vorrà sottoporle per il bene della Chiesa universale.
§ 2. A tal fine, essa coopera con i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e le Conferenze Episcopali, nonché con i Dicasteri della Curia Romana.
§ 1. Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale è competente per la preparazione e l'attuazione dell'Assemblea Generale Ordinaria.
§ 2. Esso è composto in maggioranza da Vescovi diocesani, eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria in rappresentanza delle diverse aree geografiche a norma del diritto peculiare, di cui uno tra i Capi o i Vescovi eparchiali delle Chiese Orientali Cattoliche; nonché dal Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo stabilito dal Romano Pontefice e da alcuni Vescovi nominati dal Romano Pontefice.
§ 3. I Membri del Consiglio Ordinario entrano in carica al termine dell'Assemblea Generale Ordinaria che li ha eletti, sono Membri della successiva Assemblea Generale Ordinaria e cessano dal loro mandato allo scioglimento di quest'ultima.
§ 1. I Consigli della Segreteria Generale per la preparazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e dell'Assemblea Speciale sono composti da Membri nominati dal Romano Pontefice.
§ 2. I Membri di tali Consigli partecipano all'Assemblea del Sinodo secondo il diritto peculiare e cessano dal loro mandato allo scioglimento di quest'ultima.
§ 3. I Consigli della Segreteria Generale per l'attuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e dell'Assemblea Speciale sono composti in maggioranza da Membri eletti dall'Assemblea del Sinodo a norma del diritto peculiare, cui si aggiungono altri Membri nominati dal Romano Pontefice.
§ 4. Tali Consigli restano in carica cinque anni dallo scioglimento dell'Assemblea del Sinodo, salvo che il Romano Pontefice non stabilisca diversamente.
La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione apostolica, un'Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e, in occasione di ogni Assemblea del Sinodo, un Regolamento sullo svolgimento della medesima.
Art. 27
A tenore del can. 20 del CIC e del can. 1502 § 2 del CCEO, con la promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione apostolica rimangono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:
1. i canoni del CIC e del CCEO che, in tutto o in parte, risultino direttamente contrari a qualsiasi articolo della presente Costituzione apostolica;
2. gli articoli del motu proprio Apostolica sollicitudo di Paolo VI, 15 settembre 1965;
3. l'Ordo Synodi Episcoporum, 29 settembre 2006, compreso l'Adnexum de modo procedendi in Circulis minoribus.
Stabilisco che quanto deliberato in questa Costituzione apostolica abbia piena efficacia a partire dal giorno della sua pubblicazione su L'Osservatore Romano, nonostante qualsiasi cosa in contrario, anche se meritevole di speciale menzione, e che venga pubblicato nel Commentario 16 ufficiale Acta Apostolicae Sedis.
Esorto tutti ad accogliere con animo sincero e pronta disponibilità le disposizioni di questa Costituzione apostolica, con l'aiuto della Vergine Maria, Regina degli Apostoli e Madre della Chiesa.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 settembre 2018, sesto anno del Pontificato.
Francesco
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