De musica sacra et sacra liturgia |
60. Circa l'uso degli strumenti musicali nella sacra Liturgia si tengano presenti questi princìpi:
a) Attesa la natura, la santità e la dignità della sacra Liturgia, l'uso di qualsiasi strumento musicale di per sé dovrebbe essere perfettissimo.
Perciò è meglio che un concerto di strumenti ( sia di solo organo, sia di altri strumenti ) venga omesso del tutto, piuttosto che eseguirlo male; e generalmente è meglio fare bene qualche cosa anche se limitata, piuttosto che tentare cose maggiori per le quali manchino i mezzi proporzionati.
b) Si deve poi tener conto della differenza che passa fra la musica sacra e la profana.
Vi sono infatti degli strumenti musicali che per loro natura e origine – come l'organo classico – sono ordinati direttamente alla Musica sacra; o altri che facilmente si adattano all'uso liturgico, come alcuni strumenti ad arco; ci sono invece altri strumenti che, a giudizio comune, sono così propri della musica profana, che non si possono affatto adattare ad uso sacro.
c) Finalmente sono ammessi nella sacra Liturgia solo quegli strumenti che vengono trattati con azione personale dell'artista, non quelli invece che vengono suonati in modo meccanico o automatico.
61. Il principale e solenne strumento musicale liturgico della Chiesa latina fu e rimane l'organo classico o tubolare.
62. L'organo destinato al servizio liturgico, anche se piccolo, sia costruito con arte, e sia dotato di quelle voci che convengono all'uso sacro; prima di usarlo sia ritualmente benedetto; e, quale cosa sacra, sia custodito con ogni diligenza.
63. Oltre l'organo classico, è ammesso l'uso anche di quello strumento che vien chiamato « harmonium »; con questa condizione però, che, per il timbro delle voci e l'ampiezza del suono, risponda all'uso sacro.
64. Quell'organo però imitato, detto « elettrofonico », si può tollerare provvisoriamente nelle azioni liturgiche quando non ci siano i mezzi per procurarsi un organo tubolare, anche piccolo.
Tuttavia nei singoli casi occorre il permesso esplicito dell'Ordinario del luogo.
Questi poi consulti prima la Commissione diocesana di Musica sacra o altri esperti in materia, i quali cerchino di suggerire tutti quegli accorgimenti che rendano tale strumento più rispondente all'uso sacro.
65. I suonatori degli strumenti, di cui ai nn. 61-64, è necessario che siano sufficientemente esperti nella loro arte, sia per accompagnare i canti sacri, sia per una esecuzione strumentale, sia per suonare degnamente l'organo solo; che anzi, siccome molto spesso occorre di dovere improvvisare, durante le azioni liturgiche, delle sonate che si addicano ai vari momenti della stessa azione, gli stessi suonatori devono conoscere in teoria e in pratica le leggi che riguardano l'organo e la Musica sacra in generale.
Questi suonatori cerchino di custodire religiosamente gli strumenti loro affidati.
Tutte le volte poi che siedono all'organo, nelle sacre funzioni, siano consci della parte attiva che esercitano a gloria di Dio e a edificazione dei fedeli.
66. Il suono dell'organo, sia che accompagni azioni liturgiche o pii esercizi, deve essere diligentemente adattato alla qualità del tempo o del giorno liturgico, alla natura degli stessi riti ed esercizi, come anche alle loro singole parti.
67. Se non vi sia un'antica consuetudine o una qualche ragione particolare, riconosciuta dall'Ordinario del luogo, che consigli diversamente, l'organo sia collocato presso all'altare maggiore, nel luogo più adatto, ma sempre in modo che i cantori o i musicisti che stanno nella cantoria non siano veduti dai fedeli radunati in chiesa.
68. Nelle azioni liturgiche, specialmente nei giorni più solenni, si possono adoperare anche altri strumenti musicali oltre l'organo – in primo luogo quelli ad arco – con o senza l'organo, per un concerto musicale o per accompagnare il canto, osservando però strettamente le norme che derivano dai princìpi sopra esposti
( n. 60 ), le quali sono:
a) Che si tratti di strumenti musicali che veramente si possano adattare all'uso sacro;
b) Che il suono di questi strumenti venga emesso in tal modo e gravità e quasi con religiosa purezza, da evitare qualsiasi clamore di musica profana e favorire la pietà dei fedeli;
c) Che il direttore, l'organista e gli artisti conoscano bene l'uso degli strumenti e le leggi della Musica sacra.
69. Gli Ordinari dei luoghi, per mezzo specialmente della Commissione diocesana di Musica sacra, vigilino attentamente affinché le dette prescrizioni intorno all'uso degli strumenti nella sacra Liturgia siano realmente osservate; né tralascino, se ne sia il caso, di emanare su tale argomento norme particolari, adattate alle condizioni e alle provate consuetudini.
70. Gli strumenti musicali che, secondo il senso comune e l'uso, appartengono soltanto alla musica profana siano completamente esclusi da ogni azione liturgica e dagli esercizi pii.
71. L'uso degli strumenti e delle macchine automatiche, come: l'autoorgano, il grammofono, la radio, il dittafono o magnetofono, e altri simili, è assolutamente proibito nelle azioni liturgiche e negli esercizi pii, sia che si facciano in chiesa che fuori di chiesa, anche se si tratti soltanto di diffondere discorsi sacri o musica sacra, oppure di sostituire o anche di sostenere il canto dei cantori o dei fedeli.
È lecito tuttavia usare queste macchine, anche in chiesa, fuori però delle azioni liturgiche e dei pii esercizi, quando si tratta di ascoltare la voce del Sommo Pontefice, dell'Ordinario del luogo, o di altri oratori sacri; od anche per istruire i fedeli nella dottrina cristiana, oppure nel canto sacro o religioso popolare; e infine per dirigere e sostenere il canto del popolo nelle processioni da farsi fuori di chiesa.
72. È lecito peraltro l'uso degli strumenti detti « amplificatori », anche nelle azioni liturgiche e pii esercizi, se si tratta di amplificare la viva voce del sacerdote celebrante oppure del « commentatore » o di altri che, secondo le rubriche o per ordine del rettore della chiesa, possono parlare.
73. L'uso nelle chiese delle macchine da proiezione, specialmente poi di quelle cinematografiche, sia che le proiezioni siano mute che sonore, e per qualsiasi motivo per quanto pio, religioso o benefico, è assolutamente proibito.
Nel costruire inoltre o nell'approntare le sale per convegni e specialmente per spettacoli, presso o, in mancanza di altro luogo, sotto la chiesa, si eviti che vi sia accesso dalle stesse sale alla chiesa, e che il rumore da esse proveniente disturbi in alcun modo la santità e il silenzio del luogo sacro.
74. Per trasmettere attraverso la radio o la televisione azioni liturgiche o pii esercizi, fatti sia dentro che fuori di chiesa, si richiede il permesso espresso dell'Ordinario del luogo; questi non conceda tale permesso se prima non gli consti:
a) Che il canto e la musica sacra rispondano pienamente alle leggi sia della Liturgia che della Musica sacra;
b) Inoltre, se si tratta di trasmissione televisiva, che tutti coloro che svolgono una parte nella funzione sacra siano così ben preparati, da risultarne una celebrazione veramente conforme alle rubriche e del tutto degna.
L'Ordinario del luogo può concedere questo permesso in modo abituale per le trasmissioni che si eseguiscono regolarmente dalla stessa chiesa, quando, tutto considerato, sia sicuro che sono osservate diligentemente tutte le condizioni richieste.
75. Gli apparecchi per la trasmissione televisiva, per quanto è possibile, non si introducano nel presbiterio; comunque mai si collochino tanto vicino all'altare da intralciare i riti sacri.
Inoltre gli operatori addetti a questi apparecchi si comportino con quella compostezza che conviene al luogo e al rito sacro e non disturbi affatto la pietà dei presenti, specialmente in quei momenti che richiedono il massimo raccoglimento.
76. Le norme stabilite nell'articolo precedente devono essere osservate anche dai « fotografi »: ed anzi con maggior diligenza, attesa la grande facilità con la quale possono portarsi con le loro macchine su qualunque punto.
77. Tutti i rettori di chiese curino che siano fedelmente osservate le prescrizioni dei nn. 75-76; gli Ordinari dei luoghi non tralascino di impartire quelle più accurate norme che le circostanze per caso richiedessero.
78. Poiché la trasmissione radiofonica esige per natura sua che gli ascoltatori la possano seguire senza interruzione, nella Messa trasmessa per radio è bene che il sacerdote celebrante, specialmente se manca qualche « commentatore », pronunci con voce alquanto più elevata quelle parole che, secondo le rubriche, dovrebbero recitarsi sottovoce; similmente con voce più forte quelle che dovrebbero dirsi ad alta voce, di modo che gli ascoltatori possano seguire comodamente tutta la Messa.
79. È opportuno finalmente che, prima della trasmissione della santa Messa per radio o per televisione, gli ascoltatori o gli spettatori siano avvertiti che tale audizione o visione non è sufficiente a soddisfare il precetto di ascoltare la Messa.
80. Poiché il suono dell'organo e più ancora degli altri strumenti costituisce un ornamento della sacra Liturgia, l'uso degli stessi strumenti deve essere regolato secondo il grado di letizia con la quale si distinguono i singoli giorni o tempi liturgici.
81. In tutte le azioni liturgiche quindi, eccetto soltanto la Benedizione eucaristica, il suono dell'organo e di tutti gli altri strumenti musicali è proibito:
a) Nel tempo d'Avvento, cioè dai primi Vespri della prima domenica di Avvento fino a Nona della Vigilia di Natale;
b) Nel tempo di Quaresima e di Passione, ossia dal Mattutino del mercoledì delle Ceneri fino all'inno Gloria in excelsis Deo nella Messa solenne della Veglia pasquale;
c) Nelle ferie e nel sabato delle quattro Tempora di settembre, se si fa l'Ufficio e la Messa di esse;
d) In tutti gli Uffici e le Messe dei defunti.
82. Il suono degli altri strumenti, eccettuato quello dell'organo, è proibito inoltre nelle domeniche di Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima e nelle ferie che fanno seguito ad esse.
83. Tuttavia nei giorni e nei tempi proibiti, di cui sopra, si stabiliscono le seguenti eccezioni:
a) Il suono dell'organo e degli strumenti è permesso nelle feste di precetto e giorni feriati ( eccetto le domeniche ), nonché nelle feste del patrono principale del luogo, del titolare o dell'anniversario della dedicazione della propria chiesa e del titolo o fondatore della famiglia religiosa, oppure se occorra una qualche solennità straordinaria.
b) Il suono dell'organo soltanto o dell'armonio è permesso nelle domeniche terza di Avvento e quarta di Quaresima; inoltre nella « Missa chrismatis » del Giovedì santo, e all'inizio della Messa solenne vespertina in « Cena Domini » fino alla fine dell'inno Gloria in excelsis Deo;
c) Parimente è permesso il suono dell'organo e dell'armonio, ma solo per sostenere il canto dei fedeli, nella Messa e nei Vespri.
Gli Ordinari dei luoghi possono determinare con maggior precisione queste proibizioni o permissioni, secondo le provate consuetudini dei luoghi o delle regioni.
84. Per tutto il Triduo sacro, cioè dalla mezzanotte nella quale comincia la feria quinta in « Cena Domini » fino all'inno Gloria in excelsis Deo nella Messa solenne della Veglia pasquale, l'organo e l'armonio tacciano assolutamente, e non si usino neanche per sostenere il canto, salvo le eccezioni sopra stabilite al n. 83 b.
Il suono poi dell'organo e dell'armonio durante questo triduo è proibito senza alcuna eccezione, anche nei pii esercizi, nonostante qualsiasi consuetudine in contrario.
85. I rettori di chiese, o chi di dovere, non tralascino di spiegare bene ai fedeli la ragione di questo silenzio liturgico, né dimentichino di adoperarsi perché negli stessi giorni e tempi si osservino anche le altre prescrizioni liturgiche di non ornare gli altari.
86. Tutti coloro cui spetta sono tenuti a mantenere religiosamente nella Chiesa latina l'uso antichissimo delle campane.
87. Le campane non si mettano in uso per le chiese se prima non siano state solennemente consacrate o almeno benedette; da questo momento siano conservate con la dovuta cura come cose sacre.
88. Le provate consuetudini e i vari modi di suonare le campane, a seconda dei diversi scopi di tale suono, siano diligentemente mantenute; e non tralascino gli Ordinari dei luoghi di raccogliere le norme tradizionali e usuali a questo riguardo, o di prescriverne, qualora mancassero.
89. I nuovi sistemi tendenti a rendere più ampio il suono delle campane o più facile il suonarle, sentito il parere di competenti, possono essere approvati dagli Ordinari dei luoghi; in dubbio, poi, si proponga la questione a questa S. Congregazione dei Riti.
90. Oltre ai diversi usuali e provati modi di suonare le campane, di cui sopra al n. 88, esistono, in qualche parte, apparati di più campanelle sospese nella stessa torre campanaria, attraverso le quali vengono eseguite varie melodie e concerti.
Un tale gioco di campanelle, che comunemente è chiamato « carillon » ( in tedesco « Glockenspiel » ), è escluso assolutamente da ogni uso liturgico.
Le campanelle poi destinate a tale uso non possono essere né consacrate né benedette secondo il solenne rito del Pontificale Romano, ma solo con la semplice benedizione.
91. Occorre far di tutto perché ogni chiesa, oratorio pubblico e semipubblico, sia fornito di almeno una o due campane anche piccole; è strettamente proibito però di adoperare, in luogo delle sacre campane, qualsiasi macchina o strumento con i quali si imiti o si amplifichi meccanicamente o automaticamente il suono delle campane; è lecito tuttavia usare questo genere di macchine o strumenti, quando si adoperino a modo di « carillon », secondo quanto prescritto sopra.
92. Del resto si osservino scrupolosamente le prescrizioni dei cann. 1169, 1185 e 612 del Codice di Diritto Canonico.
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