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§ 1. I Superiori religiosi, pur non essendo, in senso proprio, maestri autentici della fede e Pastori, tuttavia hanno una potestà che viene da Dio, mediante il ministero della Chiesa ( cf. can. 618 ).
§ 2. L'azione apostolica degli Istituti religiosi deve essere esercitata a nome e per mandato della Chiesa e va condotta in comunione con essa ( cf. can. 675 § 3 ).
Particolarmente per loro vale quanto prescrive il can. 209 § 1, sulla necessità che tutti i fedeli nella loro attività conservino sempre la comunione con la Chiesa.
Il can. 590 ricorda agli Istituti di vita consacrata il loro peculiare rapporto di sottomissione alla suprema autorità della Chiesa e il vincolo di obbedienza che lega i singoli membri al Romano Pontefice.
§ 3. I Superiori religiosi hanno la responsabilità, insieme all'Ordinario del luogo, di dare la licenza ai membri dei loro Istituti per pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costume ( cf. can. 824 e can. 832 ).
§ 4. Tutti i Superiori, e in particolare quelli che sono Ordinari ( cf. can. 134 § 1 ), hanno il dovere di vigilare perché nell'ambito dei loro Istituti sia rispettata la disciplina ecclesiastica, anche in materia di strumenti di comunicazione sociale, e di urgerne l'applicazione qualora rilevassero abusi.
§ 5. I Superiori religiosi, particolarmente quelli i cui Istituti hanno come finalità propria l'apostolato della stampa e dei mezzi di comunicazione sociale, si dovranno adoperare affinché i membri rispettino fedelmente le norme canoniche in materia, e cureranno in modo particolare le case editrici, librerie, ecc. collegate con l'Istituto, perché siano uno strumento apostolico efficace e fedele alla Chiesa e al suo magistero.
§ 6. I Superiori religiosi agiranno in collaborazione con i Vescovi diocesani ( cf. can. 678 § 3 ), eventualmente anche tramite convenzioni appropriate ( cf. can. 681 §§ 1-2 ).
§ 1. Il Superiore religioso cui, a norma del can. 832, compete concedere ai propri religiosi la licenza per la pubblicazione di scritti che trattano questioni di religione o di costumi, non la dia se non dopo essersi reso conto, previo giudizio di almeno un censore di sua fiducia, che la pubblicazione non contiene nulla che possa arrecare danno alla dottrina della fede e dei costumi.
§ 2. Il Superiore può esigere che la sua licenza preceda quella dell'Ordinario del luogo; e che di essa si faccia esplicita menzione nella pubblicazione.
§ 3. Tale licenza può essere concessa in modo generale quando si tratti di una collaborazione abituale in pubblicazioni periodiche.
§ 4. Anche in questo settore è particolarmente importante una mutua collaborazione tra Ordinari del luogo e Superiori religiosi ( cf. can. 678 § 3 ).
Alle case editrici dipendenti dagli Istituti religiosi si applica quanto è stato affermato a proposito delle case editrici dipendenti dalle istituzioni cattoliche in generale.
Queste iniziative editoriali devono sempre essere viste come opere apostoliche che vanno esercitate per mandato della Chiesa e condotte in comunione con essa, nella fedeltà al carisma proprio dell'Istituto e nella sottomissione al Vescovo diocesano ( cf. can. 678 § 1 ).
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Istruzione, decisa nella riunione ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 30 marzo 1992.
Joseph Card. Ratzinger Prefetto
+ Alberto Bovone Arcivescovo tit. di Cesarea di Numidia Segretario
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