Christus Dominus

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I cooperatori del vescovo diocesano nel ministero pastorale

25 - 1) Vescovi coadiutori e ausiliari

Nel governo delle diocesi si provveda al ministero dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore.

Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado si devono costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo diocesano, sia per l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime.

Anzi talvolta particolari bisogni esigono che, per aiutare il vescovo diocesano, si stabilisca un vescovo coadiutore.

Questi vescovi coadiutori e ausiliari devono essere muniti di opportune facoltà, affinché, salva restando la unità del governo diocesano e l'autorità del vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace e la loro dignità episcopale sia salvaguardata.

Inoltre i vescovi coadiutori e ausiliari, per il fatto che sono chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo diocesano, devono esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari agiscano in piena armonia con lui.

Devono sempre circondare il vescovo diocesano di obbedienza e di rispetto, mentre egli, da parte sua, deve amarli come fratelli e stimarli.

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