Espulsione

Art. XXV. - Sono espulsi dalla Sezione Giovanile quei Soci che si rendessero meritevoli di tale punizione.

Art. XXVI. - L'espulsione ha luogo quando il Socio è riconosciuto

scorretto nel parlare o negli atti,

irriverente verso le persone o le cose sacre,

insubordinato verso l'autorità,

di carattere insocievole,

di spirito contrario a quello che deve animare i Soci

o abitualmente assente dalle adunanze e dalle attività del gruppo per negligenza o per colpa propria.

Art. XXVII. - L'espulsione può pure aver luogo per altri motivi di condotta pubblica o privata, giudicati gravi dalla Presidenza di Gruppo.

Art. XXVIII. - L'espulsione viene fatta dal Fratello Assessore, con il parere del suo Consiglio, o anche dal Fratello Assessore solamente, per motivi noti a lui solo o ai suoi Superiori, senza che sia obbligato a manifestarli.

Il Catechista

... nel lavoro nella famiglia nella società ...

... ai giovani ai lavoratori ai poveri ...

... predica con la parola e l'esempio: « Gesù e Gesù Crocifisso », e la Vergine Immacolata ideale e madre dell'umanità redenta.