Fondazioni

Patrimonio destinato ad uno scopo « pio » previsto dal diritto.

Codice Diritto Canonico

pie: autonome 1303 § 1 n. 1
v. Insiemi di cose
non autonome 1303 § 1 n. 2
accettazione 1304
collocazione della dote 1305
destinazione dei beni delle non autonome allo scadere del tempo 1303 § 2
annotazione delle tavole di … e degli oneri 1306
  1307