Prelature
… personaliLe prelature personali sono strutture giurisdizionali non circoscritte in un ambito territoriale, aventi come finalità la promozione di un'adeguata distribuzione dei presbiteri e l'attuazione di speciali iniziative pastorali o missionarie per le diverse regioni o categorie sociali. Auspicate dal concilio Vaticano II nel Decreto Presbyterorum ordinis ( n. 10 ), hanno trovato una prima configurazione nelle disposizioni del motu proprio Ecclesiase sanctae ( I,4 ), del 6.VIII.1966. La costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae ( n. 49 par. I ), del 15.VIII.1967, e successivamente la costituzione apostolica Pastor bonus ( art. 80 ), del 28.VI.1988, le hanno inserite nell'ambito di competenza della Congregazione per i vescovi. Le norme giuridiche attualmente vigenti circa le prelature personali si trovano ai canoni 294-297 del Codice di diritto canonico. Spetta alla sede apostolica, dopo aver sentito le conferenze episcopali interessate, erigere le prelature personali e stabilirne gli statuti. Le prelature personali sono rette da un prelato come ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale e di incardinare gli alunni. È prevista la possibilità che laici si dedichino, mediante convenzioni stipulate con le prelature, alle opere apostoliche delle medesime. L'ordinamento canonico vigente prevede, inoltre, che negli statuti siano definiti i rapporti della prelatura con gli ordinari del luogo nelle cui Chiese particolari la stessa svolge, previo consenso del vescovo diocesano, le sue opere pastorali o missionarie. |
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… territorialiPrelature territoriali ( dette in precedenza nullius dioeceseos ) sono i territori con clero e popolo separato da ogni diocesi, nei quali il prelato proprio esercita una giurisdizione simile a quella di un vescovo diocesano ( Codice di diritto canonico, can. 370 ). L'origine delle prelature territoriali risale ad alcuni capitoli secolari, che esercitavano sul popolo vicino la cura pastorale o la giurisdizione arcidiaconale, e poi diventarono esenti dal vescovo. Nonostante varie lagnanze, il concilio di Trento riconobbe le prelature nullius e determinò i diritti e doveri di prelati. Nel '900, ragioni di ordine pastorale hanno consigliato, come soluzione provvisoria, nei territori non di missione, e tuttavia non dotati di sufficienti strutture ecclesiali, l'erezione di prelature territoriali, da considerarsi diocesi in formazione. L'erezione è riservata alla Santa Sede ( Congregazione per i vescovi ). Il Codice di diritto canonico del 1983 non prevede più la figura di una Prelatura territoriale con meno di tre parrocchie e alla quale si applicava un diritto particolare ( Codice di diritto canonico 1917, can. 319 par. 2 ). I prelati, salvo particolari diritti di elezione o presentazione, vengono nominati direttamente dal sommo pontefice. Essi sono equiparati nel diritto al vescovo diocesano ( Codice di diritto canonico, can. 381 par. 2 ) e ricevono generalmente l'ordine episcopale. |
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… personale: struttura giurisdizionale secolare, di carattere personale, cioè non circoscritta al criterio della territorialità, costituita per peculiari finalità pastorali; … territoriale: Chiesa particolare cui presiede un Prelato come Ordinario locale proprio, |
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Concilio Ecumenico Vaticano II |
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personali | |
Eventuale creazione | Presbyterorum ordinis 10 |
Codice Diritto Canonico |
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personale, raggruppa presbiteri e diaconi del clero secolare | 294 |
i laici possono dedicarsi alle opere apostoliche della … | 296 |
rapporti con l'Ordinario del luogo, quanto alle opere apostoliche che svolgono nella chiesa particolare, previo consenso del Vescovo diocesano | 297 |