La « Santa regola »

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Capitolo XLI - L'orario dei pasti

1 Da Pasqua a Pentecoste i fratelli pranzino verso mezzogiorno e cenino al cadere del giorno.

2 Dopo la Pentecoste per tutta l'estate, se i monaci non devono lavorare nei campi e se il caldo estivo lo permette, il mercoledì e il venerdì mangino una volta sola, verso le tre del pomeriggio;

3 gli altri giorni pranzino verso mezzogiorno.

4 Questo pranzo verso mezzogiorno, a giudizio dell'abate, potrà continuare nel caso che i fratelli lavorino in campagna o il caldo sia eccessivo.

5 L'abate perciò disponga prudentemente ogni cosa, avendo di mira che le anime si salvino e che si eviti ogni fondata mormorazione.

6 Dal 14 settembre all'inizio della Quaresima i fratelli facciano un solo pasto, verso le tre pomeridiane.

7 Durante la Quaresima e fino a Pasqua, i fratelli prendano cibo una sola volta al giorno, sul far della sera.

8 Perciò il Vespro si celebri ad ora tale da permettere che durante la mensa non ci sia bisogno di lampade, ma tutto si compia con la luce del giorno.

9 Così, anche negli altri periodi dell'anno l'ora della cena - ed eventualmente l'ora dell'unico pasto - sia fissata ad ora tale che tutto si possa svolgere alla luce naturale.

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