Summa Teologica - II-II |
Pare che non tutti siano tenuti a rendere testimonianza.
1. S. Agostino [ Quaest in Gen. 11,26 ] spiega che Abramo, nel dire di sua moglie: « È mia sorella » [ Gen 12,12 ], volle celare una verità, non già proferire una menzogna.
Ma col celare la verità uno si astiene dal testimoniare.
Quindi non tutti sono tenuti a rendere testimonianza.
2. Nessuno è tenuto ad agire con frode.
Ma nella Scrittura [ Pr 11,13 Vg ] si legge: « Chi procede con frode svela i segreti, chi invece è d'animo fidato cela le confidenze dell'amico ».
Quindi non sempre si è tenuti a testimoniare; specialmente poi sulle cose confidate dagli amici.
3. A quanto si richiede per salvarsi i chierici e i sacerdoti sono tenuti più degli altri.
Ma ad essi è proibito di rendere testimonianza nelle cause per delitti capitali.
Perciò rendere testimonianza non è di stretto obbligo per salvarsi.
S. Agostino [ Graz., Decr 2,11, 3,80 ] insegna: « È reo tanto chi occulta la verità quanto chi dice una menzogna: il primo perché non vuol fare del bene, il secondo perché vuol fare del male ».
In fatto di testimonianza bisogna distinguere.
Perché la testimonianza di una persona in certi casi è richiesta, e in altri non è richiesta.
Se la testimonianza è richiesta autoritativamente da un superiore a cui si è tenuti a ubbidire in cose relative alla giustizia, allora non c'è dubbio che si è tenuti a rendere la testimonianza che viene richiesta a norma di legge: vale a dire sui delitti manifesti e su quelli di pubblico dominio.
Se invece si richiedesse la testimonianza su altri delitti, cioè su delitti occulti e ancora estranei alla pubblica opinione, uno non è tenuto a testimoniare.
Se al contrario la testimonianza non è richiesta dall'autorità di un superiore, allora bisogna distinguere.
Se la deposizione è richiesta per liberare un uomo da una morte ingiusta o da qualsiasi altra pena immeritata, oppure da una calunnia o da un danno ingiusto, allora uno è tenuto a testimoniare.
E anche se la sua testimonianza non è richiesta, uno è tenuto a fare quello che può per denunziare la verità a persone che possono fare qualcosa.
Infatti nei Salmi [ Sal 82,4 ] si legge: « Salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalle mani degli empi »; e nei Proverbi [ Pr 24,11 ]: « Libera quelli che sono condotti alla morte ».
S. Paolo anzi scrive [ Rm 1,32 ]: « Meritano la morte non solo gli autori di tali cose, ma anche quanti approvano chi le fa »; e la Glossa [ P. Lomb. di Ambr. ] commenta: « Tacere è acconsentire, quando hai la possibilità di correggere ».
Se invece si tratta di deporre per la condanna di una persona, allora non si è tenuti a rendere testimonianza se non si è costretti dall'autorità a norma di legge.
Poiché in tal caso l'occultazione della verità non provoca danno a nessuno.
E anche se con questo si mette in pericolo l'accusatore, non c'è da preoccuparsi: poiché costui si è messo da se stesso nel pericolo.
Diversa è invece la condizione del reo, che è esposto al pericolo di una condanna contro la sua volontà.
1. S. Agostino parla dell'occultazione della verità nel caso in cui uno non sia obbligato dall'autorità a manifestare la verità; e quando tale occultazione non danneggia nessuno in particolare.
2. Sulle cose sapute in segreto nella confessione uno non può mai basare una testimonianza: poiché tali cose egli non le sa come uomo, ma come ministro di Dio, e il segreto sacramentale è superiore a qualsiasi precetto umano.
Sugli altri segreti bisogna invece distinguere.
Talora infatti si tratta di cose che vanno manifestate appena conosciute: come ad es. le iniziative che mirano alla rovina spirituale o materiale del popolo, o apportano grave danno a una persona, o altre cose del genere.
Tali notizie vanno manifestate o con la testimonianza o con la denunzia.
E contro un tale dovere non si può essere tenuti dalla commissione di alcun segreto: perché così si tradirebbe la fedeltà a cui si è tenuti verso altri.
- Talora invece si tratta di cose che uno non è tenuto a svelare.
Per cui si può essere obbligati dal fatto di aver ricevuto una notizia con l'impegno del segreto.
E allora in nessun modo si è tenuti a svelarla, neppure per comando dei superiori: perché la fedeltà è di diritto naturale, e niente può essere comandato a un uomo contro ciò che è di diritto naturale.
3. Come si è detto sopra [ q. 40, a. 2; q. 64, a. 4 ], ai ministri dell'altare è proibito agire o cooperare nell'uccisione di un uomo.
Quindi a norma di legge costoro non possono essere obbligati a testimoniare nelle cause criminali.
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