Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se la follia sia un impedimento matrimoniale

Pare che la follia non sia un impedimento matrimoniale.

Infatti:

1. Il matrimonio spirituale, che si contrae col battesimo, è superiore a quello carnale.

Ma i pazzi possono essere battezzati.

Quindi possono anche contrarre matrimonio.

2. L'impotenza impedisce il matrimonio perché impedisce il rapporto sessuale.

Questo invece non trova ostacolo nella follia.

Quindi non trova impedimento nella follia neppure il matrimonio.

3. Il matrimonio trova un impedimento dirimente solo negli impedimenti perpetui.

Ma della pazzia non si può sapere se sia un impedimento perpetuo.

Essa dunque non può dirimere il matrimonio.

4. Nei versi riferiti sopra [ q. 50, a. 1, nel corpo ] c'è l'elenco completo degli impedimenti dirimenti.

Ma in esso manca la follia.

Quindi, ecc.

In contrario:

1. L'uso di ragione è infirmato più dalla follia che dall'errore.

Ma l'errore impedisce il matrimonio [ q. 51 ].

Quindi anche la follia.

2. I pazzi sono esclusi da qualsiasi contratto.

Ora, il matrimonio è un contratto.

Quindi, ecc.

Dimostrazione:

La follia di cui parliamo può precedere o seguire il matrimonio.

Se lo segue, in nessun modo può dirimerlo.

Se invece lo precede, bisogna distinguere: perché o il pazzo ha intervalli lucidi, o non ne ha.

Nel caso che li abbia, pur non essendo bene che contragga matrimonio, non potendo educare la prole, se tuttavia lo fa, il matrimonio è valido.

Se invece non ha tali intervalli, o contrae il matrimonio nei momenti di follia, il suo non è un vero matrimonio, non potendoci essere il consenso dove manca l'uso della ragione.

Analisi delle obiezioni:

1. L'uso della ragione non è una condizione determinante per il battesimo, come lo è invece per il matrimonio.

Quindi il paragone non regge.

- Del battesimo dei pazzi poi abbiamo già trattato [ cf.In 4 Sent., d. 4, q. 3, a. 1, sol. 3; d. 6, q. 1, a. 2, sol. 3, ad 2; III, q. 68, a. 12 ].

2. La follia impedisce il matrimonio per un difetto relativo al consenso che lo produce, non già all'atto coniugale, come nel caso dell'impotenza.

Tuttavia il Maestro delle Sentenze [ 4,34,4 ] parla insieme delle due cose poiché entrambe sono difetti naturali.

3. Un impedimento momentaneo che infirma la causa del matrimonio, cioè il consenso, rende nullo il matrimonio.

Invece un impedimento dell'atto coniugale, per annullare il matrimonio, deve essere perpetuo.

4. Questo impedimento si riduce all'errore: poiché in entrambi i casi c'è un difetto di consenso per una carenza della ragione.

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