Statuti e Regolamenti del 1926

Ammissione dei Catechisti

Art. 8. - L'Allievo Catechista è ammesso tra i Catechisti a queste condizioni:

1) Se ha circa sedici anni di età e ha frequentato l'Associazione con assiduità per un anno come Allievo Catechista;

2) Se ha sostenuto con esito favorevole l'esame per il Diploma di Catechista di primo grado, e dimostrato buone disposizioni per l'apostolato catechistico;

3) Se conosce il Regolamento dei Catechisti e ne dà prova nell'interrogatorio che gli è fatto prima di ammetterlo a pronunciare la Consacrazione;

4) Se ha dimostrato desiderio e buona volontà nell'attendere alla propria santificazione, nel riparare le offese che si fanno a Dio, e nel lavorare alla salvezza delle anime;

5) Se, dopo averne fatto domanda per iscritto, con l'esplicita promessa di osservarne il Regolamento, ha ottenuto, dalla Presidenza della Sede dell'Unione alla quale è iscritto, il permesso di pronunciare la Consacrazione del Catechista.

Art. 9. - La formula della Consacrazione detta ad alta voce dinanzi al SS. Sacramento - possibilmente esposto - e avente la data, la firma del Catechista che l'ha pronunciata e quella del Presidente della Sede o del Capo Gruppo, è documento che comprova il titolo di Catechista.

Tale documento si conserva negli archivi della Sede.

Art. 10. - Appena pronunciato la Consacrazione, i Catechisti ricevono i seguenti contrassegni benedetti: il Distintivo dell'Unione, se già non l'hanno ricevuto, un piccolo Crocifisso e una Corona del Rosario.

Indice