Regolamento del 1933

Dei suffragi

Art. 60. - Alla morte di ogni Catechista Professo o Novizio si faranno celebrare dalla Sede Principale tre Messe; dalla Sede a cui apparteneva, nove Messe; da tutte le Sedi una Messa alla quale i Catechisti assisteranno, e inoltre per nove giorni, in tutta la Congregazione, le Comunioni e il S. Rosario saranno applicati in suffragio dell'anima del defunto.

Art. 61. - Oltre il disposto dell'art. 60, si aggiungeranno i suffragi seguenti:

1° Per il Superiore Generale e per quelli che esercitarono tale carica, la Sede Principale farà celebrare nove Messe; le altre Sedi, tre Messe;

2° Per un Assistente Generale e per quelli che esercitarono tale carica, la Sede Principale farà celebrare sette Messe; le altre Sedi, due Messe;

3° Per i Catechisti che esercitarono una delle cariche di Segretario Generale, Economo Generale, Maestro dei Novizi, la Sede Principale farà celebrare cinque Messe; le altre Sedi, una Messa;

4° Per il Direttore locale, la Sede già da lui diretta, farà celebrare tre Messe;

5° I Catechisti delle Sedi obbligate a far celebrare le Messe prescritte nel presente articolo, dovranno offrire altrettante Comunioni e terze parti del S. Rosario per lo stesso fine.

Art. 62. - In occasione della morte del Sommo Pontefice, si farà celebrare, in tutte le Sedi della Congregazione, una Messa di suffragio, alla quale i Catechisti assisteranno, e inoltre ciascuno offrirà, per lo stesso fine, una Comunione e la terza parte del Santo Rosario.

Art. 63. - Per il Vescovo defunto, le Sedi della Diocesi eseguiranno il disposto dell'art. 62 in suffragio del loro Pastore; e così pure le singole Sedi, alla morte del loro Parroco o del Sacerdote che avesse esercitato in quelle il ministero di Cappellano o di Confessore.

Art. 64. - Alla morte del padre o della madre di un Catechista Professo o Novizio, il Direttore della Sede, alla quale il Catechista appartiene, farà celebrare una Messa di suffragio, alla quale i componenti la Sede assisteranno.

Art. 65. - In occasione della morte di un Benefattore si farà celebrare una Messa di suffragio, alla quale i componenti la Sede beneficata assisteranno, e, se è un Benefattore insigne, il Direttore farà inoltre celebrare altre cinque, ovvero dieci Messe di suffragio.

Art. 66. - In tutte le Sedi, nel mese di novembre d'ogni anno, si farà celebrare una Messa in suffragio dei Catechisti, Parenti e Benefattori della Congregazione, morti nel corso dell'anno, e tutti i componenti la Sede vi assisteranno.

Art. 67. - I Catechisti appartenenti alle Sedi obbligate a far celebrare le Messe prescritte negli articoli 64, 65, 66, dovranno offrire ogni volta, per lo stesso fine, una Comunione e la terza parte del S. Rosario.

Art. 68. - Durante gli Esercizi Spirituali diurni, annuali, si farà celebrare una Messa in suffragio di tutti i Catechisti, Parenti e Benefattori defunti dall'inizio della Congregazione.

Art. 69. - Dopo ogni adunanza religiosa si reciterà il "DE profundis" con l'orazione "Deus veniae largitor", e in ogni Ritiro mensile si applicherà la "Via crucis" in suffragio dei Catechisti, Parenti e Benefattori defunti.

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