Regolamento del 1949

Elezioni

Art. 103 - La convocazione dell'Assemblea generale è fatta mediante avviso personale al domicilio di ogni singolo catechista, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea stessa.

Art. 104 -  Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto di intervento.

Art. 105 - Il delegati delle Sedi all'Assemblea generale sono nominati a scrutinio segreto dai catechisti appartenenti alle rispettive Sedi.

Art. 106 - I superiori in carica cessano dal loro ufficio immediatamente dopo che tutti i presenti hanno prestato il giuramento del segreto sulle deliberazioni e la presidenza dell'Assemblea è assunta dal primo Consigliere.

Art. 107 - L'Assemblea procede con votazione segreta e a maggioranza assoluta alla nomina, tra i membri presenti, di due scrutatori e di un segretario, i quali, unitamente al Presidente provvisorio, devono impegnarsi con giuramento, di compiere fedelmente il loro ufficio, e di mantenere il segreto su tutti gli atti dell'Assemblea, anche a elezione compiuta.

Art. 108 - Il Presidente provvisorio distribuisce l'elenco degli eleggibili, formato da tutti i catechisti professi con voti perpetui.

Art. 109 - Il Presidente provvisorio fa distribuire le schede di votazione, ricorda a tutti l'obbligo di astenersi dal procurare suffragi e il dovere di denunciare chi si fosse reso colpevole di tale trasgressione; richiama l'attenzione dei presenti sull'importanza e gravità dell'atto che stanno per compiere e sul dovere di scegliere a Presidente Generale chi possiede le qualità richieste da tale carica.

Art. 110 - Chi avesse indebitamente procurato suffragi per sé o per altri, è punito con la privazione del voto attivo e passivo.

Art. 111 - L'elettore compila la scheda di votazione a una tavola appartata, giura, con la mano sul Crocifisso, di eleggere colui che davanti a Dio ritiene di dover eleggere, e depone la scheda nell'urna.

Art. 112 - Nessuno può astenersi dal voto, né votare per sé, e la votazione deve farsi in modo che non si possa conoscere il nome del votante.

Art. 113 - Per essere eletto Presidente Generale è necessario aver compiuto i trentacinque anni di età, e professati i voti perpetui.

Art. 114 - In ogni votazione, eccettuata quella del Presidente Generale, il più giovane degli scrutatori presenta l'urna a ogni votante, il quale vi depone la scheda piegata in modo uniforme.

Art 115 - L'urna viene vuotata alla presenza del Presidente provvisorio, del segretario e degli scrutatori, i quali, senza aprire le schede, verificano dapprima se il loro numero corrisponde a quello dei votanti; dopo, il secondo scrutatore spiega le schede e le passa al primo scrutatore, che le consegna al segretario, e gli scrutatori separatamente, scrivono i nomi, e accanto a questi, il numero dei voti ottenuti.

Art. 116 - I risultati degli scrutini sono proclamati dal Presidente provvisorio.

Art. 117 - Le schede d'ogni votazione devono essere bruciate, in presenza dell'Assemblea, subito dopo ogni scrutino, o dopo la sessione se nella stessa sessione si tengono più scrutini.

Art. 118 - Per la validità dell'elezione del Presidente Generale si richiede, nel primo e nel secondo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei suffragi; nel terzo e quarto scrutinio, basta la maggioranza assoluta, e si vota sui soli due nomi che ebbero maggiori voti nel secondo scrutinio.

Art. 119 - Se nel quarto scrutinio per la elezione del Presidente Generale i voti sono ancora pari, resta eletto il più anziano di professione, e, a parità di professione, il maggiore di età.

Art. 120 - Subito dopo l'elezione, il neo eletto a Presidente Generale prende possesso della carica e presiede alla successive sedute.

Art. 121 - Le elezioni dei Consiglieri Generali si fanno subito dopo quella del Presidente generale, con votazioni distinte, a maggioranza assoluta, e se un duplice scrutinio non ha dato la maggioranza assoluta, basta nel terzo la maggioranza relativa; in caso di parità di voti nel terzo scrutinio, rimane eletto il più anziano di professione, e, in parità di professione, il maggiore di età.

Art. 122 - Per essere eletto Consigliere Generale è necessario aver compiuto trentacinque anni di età, ed essere professo con voti perpetui.

Art. 123 - Il Presidente Generale promulga, ove occorra, le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 124 - Gli atti dell'Assemblea generale, messi a verbale dal segretario, previa lettura, devono essere sottoscritti da tutti i presenti.

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