Atto Unico Europeo
Sua Maestà il Re dei Belgi,
Sua Maestà la Regina di Danimarca,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Ellenica,
Sua Maestà il Re di Spagna,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente dell'Irlanda,
Il Presidente della Repubblica Italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Il Presidente della Repubblica Portoghese,
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
dalla volontà di proseguire l'opera intrapresa con i trattati che istituiscono le Comunità europee e di trasformare l'insieme delle relazioni tra i loro Stati in un'Unione europea conformemente alla dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983,
ad attuare questa Unione europea sulla base, da un lato, delle Comunità funzionanti secondo le proprie norme e, dall'altro, della cooperazione europea tra gli Stati firmatari in materia di politica estera, dotando l'unione dei mezzi d'azione necessari,
a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale,
che l'idea europea, i risultati acquisiti nei settori dell'integrazione economica e della cooperazione politica e la necessità di nuovi sviluppi siano conformi agli auspici dei popoli democratici europei per i quali il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, è un mezzo di espressione indispensabile,
della responsabilità che incombe all'Europa di adoperarsi per parlare sempre più ad una sola voce e per agire con coesione e solidarietà al fine di difendere più efficacemente i suoi interessi comuni e la sua indipendenza, nonché di far valere in particolare i principi della democrazia e il rispetto del diritto e dei diritti dell'uomo, ai quali esse si sentono legate, onde fornire congiuntamente il loro contributo specifico al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali conformemente all'impegno che hanno assunto nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite,
a migliorare la situazione economica e sociale, approfondendo le politiche comuni e perseguendo nuovi obiettivi, nonché ad assicurare un migliore funzionamento delle Comunità, consentendo alle istituzioni di esercitare i loro poteri nelle condizioni più conformi all'interesse comunitario,
che i capi di Stato o di governo hanno approvato, nella conferenza di Parigi del 19-21 ottobre 1972, l'obiettivo della realizzazione progressiva dell'unione economica e monetaria;
l'allegato alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Brema del 6 e 7 luglio 1978 nonché la risoluzione del Consiglio europeo di Bruxelles del 5 dicembre 1978 relativa all'instaurazione del sistema monetario europeo ( SME ) e ai problemi connessi e rilevando che, conformemente a questa risoluzione,
la Comunità e le banche centrali degli Stati membri hanno preso un certo numero di misure destinate ad attuare la cooperazione monetaria,
di stabilire il presente Atto e a tal fine hanno designato come plenipotenziari
Sua Maestà il Re dei Belgi,
signor Leo Tindemans, ministro delle relazioni esterne
Sua Maestà la Regina di Danimarca,
signor Uffe Ellemann-Jensen, ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
signor Hans-Dietrich Genscher, ministro federale degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica Ellenica,
signor Karolos Papoulias, ministro degli affari esteri
Sua Maestà il Re di Spagna,
signor Francisco Fernàndez Ordònez, ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica Francese,
signor Roland Dumas, ministro delle relazioni esterne
Il Presidente dell'Irlanda,
signor Peter Barry, T.D., ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica Italiana,
signor Giulio Andreotti, ministro degli affari esteri
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
signor Robert Goebbels, sottosegretario al ministero degli affari esteri
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
signor Hans van den Broek, ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica Portoghese,
dott. Pedro Pires de Miranda, ministro degli affari esteri
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
signora Lynda Chalker, sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri e del Commonwealth
dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Le Comunità europee e la Cooperazione politica europea perseguono l'obiettivo di contribuire insieme a far progredire concretamente l'Unione europea.
Le Comunità europee sono fondate sui trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica nonché sui trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.
La cooperazione politica è disciplinata dal titolo III.
Le disposizioni di questo titolo confermano e completano le procedure convenute nei rapporti di Lussemburgo ( 1970 ), Copenaghen ( 1973 ) e Londra ( 1981 ) e nella dichiarazione solenne sull'Unione europea ( 1983 ) nonché la prassi progressivamente instauratasi tra gli Stati membri.
Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione delle Comunità europee.
Essi sono assistiti dai ministri degli affari esteri e da un membro della Commissione.
Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno.
1. Le istituzioni delle Comunità europee, ormai denominate come qui di seguito, esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini previsti dai trattati che istituiscono le Comunità e dai trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati nonché dalle disposizioni del titolo II.
2. Le istituzioni e gli organi competenti in materia di Cooperazione politica europea esercitano i loro poteri e le loro competenze alle condizioni e ai fini stabiliti dal titolo III e dai documenti menzionati all'articolo 1, terzo comma.
Il trattato CECA è completato dalle disposizioni seguenti :
« Articolo 32 quinquies 1.
Su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può affiancare alla Corte di giustizia una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche.
Tale giurisdizione non sarà competente a conoscere ne delle cause proposte da Stati membri o da istituzioni comunitarie, né delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 41.
2. Il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1, stabilisce la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia.
Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono applicabili a detta giurisdizione.
3. I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni.
I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
4. La suddetta giurisdizione stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia.
Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. »
L'articolo 45 del trattato CECA è completato dal comma seguente:
« Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto ».
1. È istituita una procedura di cooperazione che si applica agli atti basati sugli articoli 7 e 49, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 56, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 57 ad eccezione del paragrafo 2, seconda frase, gli articoli 100 A, 100 B, 118 A e 130 E e l'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE.
2. All'articolo 7, secondo comma del trattato CEE i termini « previa consultazione dell'Assemblea » sono sostituiti dai termini « in cooperazione con il Parlamento europeo ».
3. All'articolo 49 del trattato CEE i termini « il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale » sono sostituiti dai termini « il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabilisce ».
4. All'articolo 54, paragrafo 2 del trattato CEE i termini « il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera » sono sostituiti dai termini « il Consiglio, su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera ».
5. L'articolo 56, paragrafo 2, seconda frase del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo ».
6. All'articolo 57, paragrafo 1 del trattato CEE i termini « e previa consultazione dell'Assemblea » sono sostituiti dai termini « e in cooperazione con il Parlamento europeo ».
7. L'articolo 57, paragrafo 2, terza frase del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Negli altri casi, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, in cooperazione con il Parlamento europeo ».
L'articolo 149 del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 149 1.
Quando, in virtù del presente trattato un atto del Consiglio va preso su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità.
2. Quando, in virtù del presente trattato un atto del Consiglio va preso in cooperazione con il Parlamento europeo, si applica la procedura seguente:
a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, alle condizioni del paragrafo 1, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune.
b) La posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.
Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità alla posizione comune.
c) Entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio.
Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio.
Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.
Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità.
d) La Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.
La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi.
Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti.
e) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione.
Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità.
f) Nei casi di cui alle lettere c), d) e e) il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi.
In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata.
g) I termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo
3. Finché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 ».
L'articolo 237, primo comma del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità.
Esso invia la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono ».
L'articolo 238, secondo comma del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono ».
L'articolo 145 del trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
« - conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce.
Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità.
Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione.
Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare ».
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 168 A
1. Su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può affiancare alla Corte di giustizia una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche.
Tale giurisdizione non sarà competente a conoscere né delle cause proposte da Stati membri o da istituzioni comunitarie, né delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 177.
2. Il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1, stabilisce la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia.
Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono applicabili a detta giurisdizione.
3. I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni.
I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
4. La suddetta giurisdizione stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia.
Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio ».
All'articolo 188 del trattato CEE è inserito il seguente secondo comma:
« Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto ».
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 8
A La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 8 B, 8 C e 28, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 70, paragrafo 1 e degli articoli 84, 99, 100 A e 100B e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.
Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato ».
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 8 B
La Commissione riferisce al Consiglio anteriormente al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1990 sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del mercato interno entro il termine stabilito all'articolo 8 A.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori interessati ».
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 8 C
Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 8 A, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.
Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune ».
1. L'articolo 28 del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 28
Qualsiasi modifica o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ».
2. L'articolo 57, paragrafo 2, seconda frase del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« L'unanimità è necessaria per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche ».
3. All'articolo 59, secondo comma del trattato CEE i termini « all'unanimità » sono sostituiti dai termini « a maggioranza qualificata ».
4. L'articolo 70, paragrafo 1, ultima frase del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« A tal riguardo, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata delle direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione.
L'unanimità è necessaria per le misure che costituiscono un regresso in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali ».
5. All'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CEE il termine « unanime » è sostituito dai termini « a maggioranza qualificata ».
6. L'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CEE è completato dal comma seguente:
« Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3 sono applicabili ».
L'articolo 99 del trattato CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 99
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 8 A ».
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 100 A
1. In deroga all'articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 8 A.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato.
4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, uno Stato membro ritenga necessario applicare disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti previste dall'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente di lavoro o dell'ambiente, esso notifica tali disposizioni alla Commissione.
La Commissione conferma le disposizioni in questione dopo aver verificato che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
5. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi non economici di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo ».
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 100 B
1. Nel corso del 1992 la Commissione procede, con ciascuno Stato membro, a un inventario delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che rientrano nella sfera dell'articolo 100 A e che non sono state oggetto di armonizzazione ai sensi di questo articolo.
Il Consiglio, deliberando secondo le disposizioni dell'articolo 100 A, può decidere che talune disposizioni in vigore in uno Stato membro devono essere riconosciute come equivalenti a quelle applicate da un altro Stato membro.
2. Le disposizioni dell'articolo 100 A, paragrafo 4, sono applicabili per analogia.
3. La Commissione procede all'inventario di cui al paragrafo 1, primo comma e presenta al Consiglio le proposte adeguate in tempo utile perché questo possa deliberare prima della fine del 1992 ».
1. Nel trattato CEE, parte terza, titolo II, è inserito un nuovo capo 1 così redatto:
« Capo 1 - Cooperazione in materia di politica Economica e monetaria ( Unione Economica e Monetaria )
Articolo 102 A
1. Per assicurare la convergenza delle politiche economiche e monetarie necessaria per l'ulteriore sviluppo della Comunità, gli Stati membri cooperano conformemente agli obiettivi dell'articolo 104.
A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, essi tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del sistema monetario europeo ( SME ) e allo sviluppo dell'ECU.
2. Se l'ulteriore sviluppo nel settore della politica economica e monetaria rende necessarie delle modifiche istituzionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 236.
Nel caso di modifiche istituzionali nel settore monetario vengono consultati anche il comitato monetario e il comitato dei governatori delle banche centrali ».
2. I capi 1, 2 e 3 diventano rispettivamente i capi 2, 3 e 4.
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 118 A
1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore
2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.
Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro ».
Il trattato CEE è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 118 B
La Commissione si sforza di sviluppare a livello europeo un dialogo tra le parti sociali, il quale possa sfociare, se esse lo ritengono opportuno, in relazioni convenzionali ».
Nella parte terza del trattato CEE è aggiunto un titolo V così redatto: « Titolo V - Coesione Economica e Sociale
Articolo 130 A
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.
Articolo 130 B
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 130 A.
L'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno tiene conto degli obiettivi dell'articolo 130 A e dell'articolo 130 C e concorre alla loro realizzazione.
La Comunità appoggia questa realizzazione con l'azione che essa svolge attraverso Fondi a finalità strutturale
( Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento,
Fondo sociale europeo,
Fondo europeo di sviluppo regionale),
la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
Articolo 130 C
Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.
Articolo 130 D
Fin dall'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, la Commissione presenta al Consiglio una proposta d'insieme intesa ad apportare alla struttura ed alle regole di funzionamento dei Fondi esistenti a finalità strutturale
( Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento,
Fondo sociale europeo,
Fondo europeo di sviluppo regionale )
le modifiche eventualmente necessarie per precisare e razionalizzare le loro missioni al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi enunciati negli articoli 130 A e 130 C, nonché a rafforzarne l'efficacia e a coordinarne gli interventi fra di loro e con quelli degli strumenti finanziari esistenti.
Il Consiglio delibera all'unanimità su questa proposta entro il termine di un anno, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
Articolo 130 E
Dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 130 D le decisioni di applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono prese dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43, 126 e 127 ».
Nella parte terza del trattato CEE è aggiunto un titolo VI così redatto:
« Titolo VI - Ricerca e sviluppo Tecnologico
Articolo 130 F
1. La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale.
2. A tal fine, essa incoraggia le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno della Comunità grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Nel realizzare questi obiettivi si terrà specialmente conto della relazione tra lo sforzo comune avviato in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, l'instaurazione del mercato interno e l'attuazione di politiche comuni in particolare in materia di concorrenza e di scambi.
Articolo 130 G
Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:
a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con le imprese, i centri di ricerca e le università;
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;
d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.
Articolo 130 H
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche ed i programmi svolti a livello nazionale.
La Commissione, in stretto contatto con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere questo coordinamento.
Articolo 130 I
1. La Comunità adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle sue azioni.
Il programma quadro fissa gli obiettivi scientifici e tecnici, ne stabilisce le rispettive priorità, indica le grandi linee delle azioni prospettate, stabilisce l'importo ritenuto necessario e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità all'intero programma nonché la ripartizione del predetto importo tra le varie azioni previste.
2. Il programma quadro può essere adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.
Articolo 130 K
L'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione.
Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari.
Il Consiglio definisce le modalità di diffusione delle conoscenze risultanti dai programmi specifici.
Articolo 130 L
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità.
Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di diffusione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
Articolo 130 M
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.
Articolo 130 N
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi od organizzazioni internazionali.
Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi internazionali tra la Comunità e i terzi interessati, i quali sono negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228.
Articolo 130 O
La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari
Articolo 130 P
1. Le modalità di finanziamento dei singoli programmi, compresa un'eventuale partecipazione della Comunità, sono fissate al momento dell'adozione del programma.
2. L'importo del contributo annuo della Comunità è fissato nell'ambito della procedura di bilancio, senza pregiudizio delle altre modalità di eventuale intervento della Comunità.
Il totale dei costi stimati dei programmi specifici non deve superare il finanziamento previsto dal programma quadro.
Articolo 130 Q
1. Il Consiglio adotta all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale le disposizioni di cui agli articoli 130 I e 130 0.
2. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Comitato economico e sociale e in cooperazione con il Parlamento europeo, le disposizioni di cui agli articoli 130 K, 130 L, 130 M, 130 N e 130 P, paragrafo 1.
L'adozione dei programmi complementari richiede inoltre l'accordo degli Stati membri interessati ».
Nella parte terza del trattato CEE è aggiunto un titolo VII così redatto:
« Titolo VII - Ambiente
Articolo 130 R
1. L'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo:
- di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
- di contribuire alla protezione della salute umana;
- di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. L'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità.
3. Nel predisporre l'azione in materia ambientale la Comunità terrà conto:
- dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
4. La Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi di cui al paragrafo 1 possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri.
Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure.
5. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.
Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa e i terzi interessati.
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
Articolo 130 S
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, decide in merito all'azione che deve essere intrapresa dalla Comunità.
Il Consiglio stabilisce, secondo le condizioni previste nel comma precedente, ciò che rientra nelle decisioni che devono essere adottate a maggioranza qualificata.
Articolo 130 T
I provvedimenti di protezione adottati in comune in virtù dell'articolo 130 S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti, compatibili con il presente trattato, per una protezione ancora maggiore ».
Il trattato CEEA è completato dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 140 A
1. Su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può affiancare alla Corte di giustizia una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche.
Tale giurisdizione non sarà competente a conoscere né delle cause proposte da Stati membri o da istituzioni comunitarie, né delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 150.
2. Il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1, stabilisce la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia.
Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono applicabili a detta giurisdizione.
3. I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni.
I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
4. La suddetta giurisdizione stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia.
Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio ».
All'articolo 160 del trattato CEEA è inserito il seguente secondo comma:
« Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto ».
Le disposizioni del presente Atto lasciano impregiudicate le disposizioni degli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.
All'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 85 / 257 / CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, i termini « il cui importo ed il cui criterio di ripartizione sono determinati da una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità » sono sostituiti dai termini « il cui importo ed il cui criterio di ripartizione sono determinati da una decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dopo aver ricevuto l'accordo degli Stati membri interessati ».
La presente modifica non pregiudica la natura giuridica della suddetta decisione.
La cooperazione europea in materia di politica estera è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
1. Le Alte parti contraenti, membri delle Comunità europee, si adoperano per definire e attuare in comune una politica estera europea.
2. a) Le Alte parti contraenti s'impegnano ad informarsi reciprocamente e a consultarsi in merito ad ogni problema di politica estera di interesse generale, per assicurare che la loro influenza congiunta si eserciti nel modo più efficace attraverso la concertazione, la convergenza delle loro posizioni e la realizzazione di azioni comuni.
b) Le consultazioni hanno luogo prima che le Alte parti contraenti stabiliscano la loro posizione definitiva.
c) Ogni Alta parte contraente, nelle sue prese di posizione e nelle sue azioni nazionali, tiene pienamente conto delle posizioni degli altri partner e prende in debita considerazione l'interesse che presentano l'adozione e l'attuazione di posizioni europee comuni.
Per accrescere la loro capacità d'azione congiunta nel settore della politica estera, le Alte parti contraenti assicurano lo sviluppo progressivo e la definizione di principi e di obiettivi comuni.
La determinazione di posizioni comuni costituisce un punto di riferimento per le politiche delle Alte parti contraenti.
d) Le Alte parti contraenti cercano di evitare qualsiasi azione o presa di posizione che possa nuocere alla loro efficacia in quanto forza coerente nelle relazioni internazionali o in seno alle organizzazioni internazionali.
3. a) I ministri degli affari esteri e un membro della Commissione si riuniscono almeno quattro volte l'anno nel quadro della cooperazione politica europea.
Essi possono trattare parimenti problemi di politica estera nel quadro della cooperazione politica in occasione delle sessioni del Consiglio delle Comunità europee.
b) La Commissione è associata a pieno titolo ai lavori della cooperazione politica.
c) Per consentire la rapida adozione di posizioni comuni e la realizzazione di azioni comuni, le Alte parti contraenti si astengono, per quanto possibile, dall'ostacolare la formazione di un consenso e l'azione congiunta che potrebbe risultarne.
4. Le Alte parti contraenti assicurano la stretta associazione del Parlamento europeo alla Cooperazione politica europea.
A tal fine la Presidenza informa regolarmente il Parlamento dei temi di politica estera esaminati nell'ambito dei lavori della Cooperazione politica europea e si adopera affinché nel corso di tali lavori siano prese nella debita considerazione le opinioni del Parlamento europeo.
5. Le politiche esterne della Comunità europea e le politiche concordate in sede di cooperazione politica europea devono essere coerenti.
Rientra nella particolare responsabilità della Presidenza e della Commissione, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, curare la ricerca e il mantenimento di tale coerenza.
6. a) Le Alte parti contraenti ritengono che una più stretta cooperazione in merito ai problemi della sicurezza europea possa contribuire in modo essenziale allo sviluppo di un'identità dell'Europa in materia di politica esterna.
Esse sono disposte a coordinare ulteriormente le rispettive posizioni sugli aspetti politici ed economici della sicurezza.
b) Le Alte parti contraenti sono risolute a salvaguardare le condizioni tecnologiche e industriali necessarie per la loro sicurezza.
Esse operano a questo fine sia sul piano nazionale che, là dove sarà opportuno, nell'ambito delle istituzioni e degli organi competenti.
c) Le disposizioni del presente titolo non ostano all'esistenza di una più stretta cooperazione nel settore della sicurezza fra talune Alte parti contraenti nel quadro dell'Unione dell'Europa occidentale e dell'Alleanza atlantica.
7. a) Nelle istituzioni internazionali e nelle conferenze internazionali alle quali partecipano le Alte parti contraenti, queste ultime cercano di raggiungere posizioni comuni sulle materie disciplinate dal presente titolo.
b) Nelle istituzioni internazionali e nelle conferenze internazionali alle quali non tutte le Alte parti contraenti partecipano, quelle rappresentate in tali sedi tengono pienamente conto delle posizioni convenute nel quadro della cooperazione politica europea.
8. Le Alte parti contraenti, ogniqualvolta lo ritengano necessario, organizzano un dialogo politico con i paesi terzi e con i raggruppamenti regionali.
9. Le Alte parti contraenti e la Commissione, attraverso una reciproca assistenza ed informazione, intensificano la cooperazione tra le loro rappresentanze accreditate nei paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.
10. a) La presidenza della Cooperazione politica europea viene assunta da quella delle Alte parti contraenti che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità europee.
b) La presidenza è responsabile in materia d'iniziativa, di coordinamento e di rappresentanza degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi per le attività che rientrano nella cooperazione politica europea.
Essa è inoltre responsabile della gestione della cooperazione politica e in particolare della determinazione del calendario delle riunioni, della loro convocazione, nonché della loro organizzazione.
c) I direttori politici si riuniscono regolarmente nell'ambito del comitato politico allo scopo di dare il necessario impulso, di mantenere la continuità della cooperazione politica europea e di preparare le discussioni fra i ministri.
d) Il comitato politico o, in caso di necessità, una riunione ministeriale sono convocati entro quarantotto ore a richiesta di almeno tre Stati membri.
e) Il gruppo dei corrispondenti europei ha il compito di seguire, in base alle direttive del comitato politico, l'attuazione della cooperazione politica europea e di esaminare i problemi d'organizzazione generale.
f) Gruppi di lavoro si riuniscono in base alle direttive del comitato politico.
g) Un segretariato insediato a Bruxelles assiste la presidenza nella preparazione e nell'attuazione delle attività della Cooperazione politica europea, nonché per i problemi amministrativi.
Esso opera sotto l'autorità della presidenza.
11. In materia di privilegi e immunità, i membri del segretariato della Cooperazione politica europea sono equiparati ai membri delle missioni diplomatiche delle Alte parti contraenti situate nella località in cui ha sede il segretariato
12. Cinque anni dopo l'entrata in vigore dèi presente Atto le Alte parti contraenti esamineranno l'opportunità di sottoporre a revisione il titolo III.
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle disposizioni del titolo II e all'articolo 32; esse si applicano a queste disposizioni alle stesse condizioni di quelle valide per le disposizioni di detti trattati.
Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 1, il titolo II e l'articolo 31, nessuna disposizione del presente Atto pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.
1. Il presente Atto sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente Atto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Il presente Atto, redatto in un unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese, in lingua portoghese, in lingua spagnola e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.