Carta delle Nazioni Unite

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Capitolo X

Consiglio Economico e Sociale

Composizione

ART. 61

1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale,

2. Salve le disposizioni del § 3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni.

I membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

3. Alla prima elezione saranno eletti diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale.

Sei di essi scadranno al termine di un anno, ed altri sei al termine di due anni, in conformità alle disposizioni stabilite dall'Assemblea Generale.

4. Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.

Funzioni e poteri

ART. 62

1. Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche, sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati.

2. Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

3. Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea Generale riguardo a questioni che rientino nella sua competenza.

4. Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.

ART. 63

1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all'art. 37 per definire le condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite.

Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

2. Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.

ART. 64

1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati.

Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.

2. Esso può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.

ART. 65

Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.

ART. 66

1. Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale.

2. Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.

3. Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto e che possano essere ad esso attribuite dall'Assemblea Generale.

ART. 67

1. Ogni membro de Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Procedura

ART. 68

Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni me possano essere richieste per l'adempimento delle sue funzioni.

ART. 69

Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.

ART. 70

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.

ART. 71

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza.

Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.

ART. 72

1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

2. Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

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