Carta delle Nazioni Unite

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Capito XVII

Disposizioni transitorie e di sicurezza

ART. 106

In attesa che entrino in vigore accordi speciali previsti all'art. 43. tali, secondo il parere del Consigliodi Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'art. 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze firmata a Mosca il 30 ottobre 1943 e la Francia, giusta le disposizioni: del § 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite, in vista di quell'azione comune in nome dell'Organizzazione che possa essere necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

ART. 107

Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere. nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un'azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra. da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.

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