Convenzione 87

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Parte I - Libertà sindacale

Art. 1

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale entra in vigore la presente convenzione s'impegna a dar effetto alle disposizioni seguenti.

Art. 2

I lavoratori e i datori di lavoro, senza alcuna distinzione di sorta, hanno il diritto, senza alcuna preautorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta come anche il diritto di affiliarsi a tali organizzazione, all'unica condizione di conformarsi agli statuti di quest'ultime.

Art. 3

1. Le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la loro gestione e attività e di formulare il proprio programma d'azione.

2. Le autorità pubbliche devono astenersi da qualsiasi intervento di natura tale da limitare tale diritto o da pregiudicarne l'esercizio legale.

Art. 4

Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro non soggiaciono a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.

Art. 5

Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni come anche il diritto di affiliarsi; ogni organizzazione, federazione e confederazione ha il diritto di affiliarsi a organizzazioni internazionali di lavoratori e datori di lavoro.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 che precedono s'applicano alle federazioni e alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7

L'acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinata a condizioni di natura tale da porre in causa l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 8

1. Nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le loro rispettive organizzazioni devono rispettare la legalità verso altre persone o collettività organizzate.

2. La legislazione nazionale non dev'essere pregiudicata né applicata in modo da recare pregiudizio alle garanzie previste nella presente convenzione.

Art. 9

1. Le garanzie previste dalla presente convenzione s'applicano alle forze armate e alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.

2. Conformemente ai principi sanciti dal paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la ratificazione di questa convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, costume o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.

Art. 10

Nella presente convenzione, il termine « organizzazione » significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che persegue la finalità di promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

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