Convenzione dell'Aja 1907

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Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra

Sezione I. Dei belligeranti

Capitolo I. Della qualità di belligerante

Articolo 1

Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che presentino le seguenti condizioni:

1. di avere a capo una persona responsabile dei propri subordinati;

2. di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

3. di portare le armi apertamente e

4. di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.

Nei paesi dove milizie o corpi volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto il nome di esercito.

Articolo 2

La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell'articolo 1, sarà considerata come belligerante se essa porta le armi apertamente e se rispetta le leggi e gli usi della guerra.

Articolo 3

Le forze armate delle Parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti.

In caso di cattura da parte del nemico, gli uni e gli altri hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra.

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