Conv. Americana Diritti dell'uomo

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Capitolo VII – La commissione interamericana per i diritti umani

Sezione 1 – Organizzazione della Commissione

Articolo 34

La Commissione interamericana per i diritti umani è composta da sette membri, scelti tra persone di alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani.

Articolo 35

La Commissione è rappresentativa di tutti i paesi membri dell'Organizzazione degli Stati Americani:

Articolo 36

1. I membri della Commissione sono eletti a titolo individuale dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione e sono scelti in base ad una lista di candidati proposta dai governi degli Stati membri.

2. Ciascuno di tali governi può proporre fino a tre candidati, che possono essere cittadini dello Stato che li propone o di qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Quando viene proposta una terna di candidati, almeno uno di essi deve essere cittadino di uno Stato diverso da quello proponente.

Articolo 37

1. I membri della Commissione sono eletti per una durata di quattro anni e possono essere rieletti una sola volta.

Il mandato di tre dei membri scelti per la prima elezione della Commissione termina alla fine del secondo anno.

Immediatamente dopo tale prima elezione l'Assemblea Generale deve determinare tramite sorteggio i nomi dei suddetti tre membri.

2. Della Commissione non può fare parte più di un cittadino di uno Stato.

Articolo 38

A ricoprire i posti che si dovessero rendere vacanti per motivi diversi dal naturale decorrere del mandato provvede il Consiglio permanente dell'Organizzazione, in base alle disposizioni contenute nello Statuto della Commissione.

Articolo 39

La Commissione redige il proprio Statuto, che è sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione.

Essa adotta anche il proprio Regolamento.

Articolo 40

I servizi di segreteria della Commissione vengono svolti da un'adeguata unità specializzata presso il Segretariato generale dell'Organizzazione.

Tale unità deve essere dotata delle risorse necessarie per adempiere ai compiti assegnatile dalla Commissione.

Sezione 2 – Funzioni della Commissione

Articolo 41

La principale funzione della Commissione è quella di promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani.

Nell'esercizio di tale mandato, essa ha i seguenti compiti e poteri:

a) Sviluppare la consapevolezza dei diritti umani presso i popoli dell'America;

b) rivolgere raccomandazioni ai governi degli Stati membri, quando ritenga opportuna tale azione, perché adottino misure progressive in favore dei diritti umani nel quadro della loro legislazione nazionale e delle norme costituzionali, nonché misure appropriate per sostenere il rispetto di tali diritti;

c) predisporre studi e rapporti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti;

d) richiedere ai governi degli Stati membri di fornirle informazioni sulle misure da essi adottate in materia di diritti umani;

e) rispondere, attraverso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, ai quesiti avanzati dagli Stati membri su materie concernenti i diritti umani e, nei limiti del possibile, fornire a tali Stati le attività di consulenza richieste;

f) dare seguito alle petizioni e alle altre comunicazioni in attuazione dei poteri di cui agli articoli da 44 a 51 della presente Convenzione;

g) presentare all'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani un rapporto annuale.

Articolo 42

Gli Stati Parte trasmettono alla Commissione copia di ciascuno dei rapporti e studi che essi annualmente presentano, nei rispettivi settori, ai Comitati esecutivi del Consiglio economico e sociale interamericano e del Consiglio interamericano per l'educazione, la scienza e la cultura, in modo che la Commissione possa tenere sotto osservazione la promozione dei diritti cui si riferiscono le norme in campo economico, sociale, educativo, scientifico e culturale contenuti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani come emendata dal Protocollo di Buenos Aires.

Articolo 43

Gli Stati Parte si impegnano a fornire alla Commissione tutte le informazioni che essa richieda loro circa il modo in cui la legislazione nazionale assicura un'effettiva applicazione a ciascuna norma della Convenzione.

Sezione 3 – Competenze della Commissione

Articolo 44

Ogni persona o gruppo di persone, nonché ogni ente non-governativo legalmente riconosciuto in uno o più degli Stati dell'Organizzazione può presentare petizioni alla Commissione contenenti denunce o reclami per violazioni della presente Convenzione commesse da uno Stato Parte.

Articolo 45

1. Ogni Stato Parte può, al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione, o successivamente in ogni momento, dichiarare di riconoscere la competenza della Commissione a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte pretende che un altro Stato Parte ha commesso violazione di un diritto umano riconosciuto dalla presente Convenzione.

2. Le comunicazioni presentate in virtù di questo articolo sono ammissibili e possono essere esaminate solo se presentate da uno Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione con cui riconosce la competenza della Commissione ai sensi del paragrafo precedente.

La Commissione dichiarerà inammissibile qualunque comunicazione contro uno Stato che non abbia fatto tale dichiarazione.

3. Una dichiarazione di riconoscimento della competenza può essere fatta con durata indefinita oppure per un periodo di tempo determinato o per un caso specifico.

4. Le dichiarazioni sono depositate presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che ne trasmette le relative copie agli Stati membri dell'Organizzazione.

Articolo 46

1. L'ammissibilità di una petizione o comunicazione presentata ai sensi degli articoli 44 e 45 viene dichiarata dalla Commissione alle seguenti condizioni:

a) che i rimedi secondo il diritto interno siano stati perseguiti ed esauriti secondo i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale;

b) che la petizione o comunicazione sia stata depositata entro un periodo di sei mesi dalla data in cui la parte che lamenta la violazione di un proprio diritto ha ricevuto notifica della decisione giudiziale definitiva;

c) che l'oggetto della petizione o comunicazione non sia in attesa di regolamentazione in un altro procedimento internazionale;

d) che, nel caso dell'articolo 44, la petizione contenga nome, nazionalità, professione, domicilio e firma della persona, o delle persone, o del legale rappresentante dell'ente che propone la petizione.

2. Le disposizioni dei paragrafi 1.a) e 1.b) del presente articolo non si applicano quando:

a) la legislazione nazionale dello Stato in questione non concede garanzie giudiziali del giusto processo per la tutela del diritto o dei diritti che si pretende siano stati violati;

b) alla parte che lamenta la violazione dei propri diritti è stato negato l'accesso ai rimedi previsti dal diritto interno o le è stato impedito di esperirli interamente;

c) sia intervenuto un ritardo non giustificato nel pervenire ad un giudizio definitivo a seguito dal ricorso ai summenzionati rimedi.

Articolo 47

La Commissione considera inammissibile la petizione o la comunicazione proposta in base agli articoli 44 e 45 se:

a) manca uno dei requisiti indicati nell'articolo 46;

b) non riporta fatti che tendono a stabilire l'avvenuta violazione dei diritti garantiti nella Convenzione;

c) le dichiarazioni del ricorrente o dello Stato indicano che la petizione o comunicazione è manifestamente infondata o chiaramente irricevibile;

d) è sostanzialmente la riproduzione di una petizione o comunicazione già esaminata dalla Commissione o da un altro organismo internazionale.

Sezione 4 – Procedura davanti alla Commissione

Articolo 48

1. Quando la Commissione riceve una petizione o comunicazione riportante che è stato violato un diritto protetto dalla Convenzione, essa procede nel modo seguente:

a) Se ritiene che la petizione o comunicazione è ammissibile, richiede informazioni al governo dello Stato indicato come responsabile della presunta violazione e fornirà al governo la trascrizione dei passi pertinenti della petizione o comunicazione.

Le informazioni richieste devono essere fornite entro un periodo ragionevole da determinare da parte della Commissione alla luce delle circostanze del caso.

b) Dopo che le informazioni richieste sono pervenute, o dopo che sia trascorso il periodo stabilito senza che alcuna informazione sia pervenuta dallo Stato, la Commissione verifica se il fondamento della petizione o della comunicazione sussista ancora.

Se è venuto meno, la Commissione ordina l'archiviazione del caso.

c) La Commissione può anche dichiarare che la petizione o la comunicazione è inammissibile o irricevibile sulla base di informazioni o prove pervenutele successivamente.

d) Se l'archiviazione non è stata disposta, la Commissione, informandone le parti, esamina il contenuto della petizione o comunicazione allo scopo di verificare i fatti riportati.

Se necessario e consigliabile, la Commissione può disporre indagini e richiedere agli Stati interessati, per l'effettiva realizzazione delle indagini, ogni necessaria facilitazione, che essi sono tenuti a prestare.

e) La Commissione può richiedere agli Stati interessati di fornire ogni informazione pertinente e, su richiesta, ascoltare deposizioni orali o ricevere memorie scritte dalle parti.

f) La Commissione si mette a disposizione delle parti allo scopo di raggiungere una composizione amichevole della controversia sulla base del rispetto per i diritti umani riconosciuti dalla Convenzione.

2. In casi gravi e urgenti, tuttavia, perché la Commissione conduca un'indagine è richiesta la sola presentazione di una petizione o comunicazione che abbia i requisiti formali di ammissibilità; l'indagine si svolge previo consenso dello Stato nel cui territorio si sarebbe verificata la pretesa violazione.

Articolo 49

Se viene raggiunta una composizione amichevole della controversia secondo quanto dispone il paragrafo 1.f) dell'articolo 48, la Commissione redige un rapporto che viene trasmesso al ricorrente e agli Stati Parte della Convenzione ed è quindi comunicato al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani perché sia pubblicato.

Il rapporto contiene una breve ricostruzione dei fatti e della soluzione raggiunta.

Se una parte nella controversia lo richiede, le sarà data la più ampia informazione.

Articolo 50

1. Se non si giunge ad un accordo amichevole, la Commissione, entro il termine fissato dallo Statuto, redige un rapporto in cui riporta i fatti e stila le proprie conclusioni.

Se il rapporto non rappresenta in tutto o in parte il parere unanime dei membri della Commissione, ciascun membro può allegarvi un'opinione separata.

Le dichiarazioni scritte o orali presentate dalle parti ai sensi del paragrafo 1.e dell'articolo 48 sono allegate al rapporto.

2. Il rapporto è trasmesso agli Stati interessati, i quali non sono autorizzati a renderlo pubblico.

3. Nel trasmettere il rapporto la Commissione può avanzare, se lo ritiene appropriato, suggerimenti e raccomandazioni.

Articolo 51

1. Se, entro un termine di tre mesi dalla data della trasmissione del rapporto della Commissione agli Stati interessati, la controversia non è stata né composta né sottoposta dalla Commissione o dallo Stato interessato alla Corte e la giurisdizione di quest'ultima accettata, la Commissione può, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, emettere la propria opinione e le proprie conclusioni riguardanti il caso sottoposto alla sua considerazione.

2. Se opportuno, la Commissione avanza raccomandazioni pertinenti e stabilisce un termine entro il quale lo Stato deve adottare le misure di sua spettanza per porre rimedio alla situazione considerata.

3. Quando il termine prescritto è scaduto, la Commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri se lo Stato ha preso o meno misure adeguate e se pubblicare o no il rapporto.

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