Conv. Americana Diritti dell'uomo

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Capitolo IX – Disposizioni comuni

Articolo 70

1. I giudici della Corte e i membri della Commissione, dal momento della loro elezione e per tutto il periodo in cui svolgono le loro funzioni, godono delle immunità proprie degli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Nel compimento delle loro funzioni ufficiali godono inoltre dei privilegi necessari allo svolgimento dei loro compiti.

2. In nessun caso i giudici della Corte e i membri della Commissione sono tenuti a rispondere di decisioni o opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 71

Il ruolo di giudice della Corte o di membro della Commissione è incompatibile con ogni altra attività che possa compromettere la loro indipendenza o imparzialità, secondo quanto precisato nei rispettivi statuti della Corte e della Commissione.

Articolo 72

I giudici della Corte e i membri della Commissione ricevono emolumenti e rimborsi delle spese di viaggio secondo le modalità e alle condizioni definite nei rispettivi statuti, con la dovuta considerazione dell'importanza della funzione e della necessità di mantenere la loro indipendenza.

Emolumenti e rimborsi per spese di viaggio sono a carico del bilancio dell'Organizzazione degli Stati Americani, nel quale sono iscritte anche le spese della Corte e della sua Segreteria.

A tale scopo, la Corte deve scrivere il proprio bilancio e sottoporlo per approvazione all'Assemblea Generale attraverso il Segretariato Generale.

Quest'ultimo non può introdurvi modifiche.

Articolo 73

Se del caso, l'Assemblea Generale può, ma solo su richiesta della Commissione o della Corte, applicare sanzioni contro i membri della Commissione o i giudici della Corte quando ricorrono ragioni giustificabili per applicare le sanzioni fissate dai rispettivi statuti.

Un voto a maggioranza di due terzi degli Stati membri dell'Organizzazione è richiesto per decidere nel caso di membri della Commissione, mentre nel caso dei giudici della Corte è richiesto il voto di due terzi degli Stati Parte della presente Convenzione.

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