Conv. Americana Diritti dell'uomo  

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Capitolo XI – Disposizioni transitorie

Sezione 1 – Commissione Interamericana per i diritti umani

Articolo 79

All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale, con atto scritto, richiede a ciascuno Stato membro dell'Organizzazione di presentare, entro un termine di novanta giorni, le sue candidature per l'elezione dei membri della Commissione interamericana per i diritti umani.

Il Segretario generale deve predisporre una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e trasmetterla agli Stati membri dell'Organizzazione almeno trenta giorni prima della successiva sessione dell'Assemblea Generale.

Articolo 80

I membri della Commissione sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra le candidature contenute nella lista di cui all'articolo 79.

I candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati membri sono dichiarati eletti.

Se dovessero rendersi necessarie più votazioni allo scopo di eleggere i membri della Commissione, i candidati che ricevono il minor numero di voti verrebbero eliminati in successione, secondo le formalità definite dall'Assemblea Generale.

Sezione 2 - Rete Interamericana dei diritti umani

Articolo 81

All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale, con atto scritto, richiede a ciascuno Stato Parte di presentare, entro un termine di novanta giorni, le sue candidature per l'elezione dei giudici della Corte interamericana dei diritti umani.

Il Segretario generale deve predisporre una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e trasmetterla agli Stati Parte almeno trenta giorni prima della successiva sessione dell'Assemblea Generale.

Articolo 82

I giudici della Corte sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra le candidature contenute nella lista di cui all'articolo 81.

I candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte sono dichiarati eletti.

Se dovessero rendersi necessarie più votazioni allo scopo di eleggere tutti i giudici della Corte, i candidati che ricevono il minor numero di voti verrebbero eliminati in successione, secondo le formalità definite dall'Assemblea Generale.

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